CLARO

Nuovo Iscritto
salve, volevo una precisazione sulla nuova normativa antiricilaggio.
sono un commerciante che vende mobili e pertanto tutti i miei contratti superano i 1000 euro.
nel contratto che faccio sottoscrivere non è menzionato il pagamento rateale.
Chiedo, se un cliente con un contratto di 5000,00 euro mi versa acconto in contanti per 900 euro ed i rimanenti 4100,00 tramite assegni o bonifico, sono in regola?
o visto che il contratto non prevedere il pagamento rateale e supera nel suo complesso i 1000 euro io devo ricevere tutti i pagamenti solo tramite strumenti tracciabili?
ringrazio anticipatamente.
 
1) quesito: tutto giusto
2) quesito: altrettanto

quanto agli assegni è necessario indicare la clausola Non Trasferibile e il codice fiscale del girante, nonchè nome o ragione sociale del beneficiario.
saluti
 
Premesso che la norma che prevedeva l'indicazione del C.F. del girante sull'assegno è stata abrogata, con effetto dal 25/6/2008, dall'art. 32, comma 1, lett. b) del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.
Premesso inoltre che la clausola di non trasferibilità sugli assegni è obbligatoria solamente per importi pari o superiori a 1.000 euro (dal 6/12/2011).
Premesso infine che è ammesso il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti diversi, di importi anche complessivamente pari o superiori a 1.000 euro, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (per esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme superiori alla soglia consentita.
Ciò premesso, in caso di pagamento rateale, è altamente consigliabile che tale forma di pagamento risulti dal contratto (o altrimenti pattuita espressamente), in modo da escludere ogni contestazione di artificiosità del frazionamento.
 
con l'emanazione della legge n. 214 del 22/12/2011 do conversione del D.L. 201 del 06/12/2011. c.d. Decreto Salva Italia (G.U. n. 300 del 27/12/2011), sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21/11/2007, n. 231.

in particolare la soglia di 2.500 euro è stata abbassata a 1.000 euro.

pertanto, a partire dal 06/12/2011, per importi pari o superiori a 1.000 euro:
1) è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.P.A.
2) gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola "di non trasferibilità" e "l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario".

pertanto CLARO, per la tua attività, devi accettare gli assegni superiori a 1.000 euro come sopra riportato, esclusivamente per la tracciabilità.
ti saluto e spero di essere stato più esauriente questa volta e non troppo conciso.
JERRY48
 

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