Roberto Gallo

Nuovo Iscritto
A causa della mia ignoranza in materia e alle indicazioni errate fornitemi da un commercialista a cui mi appoggiavo, che ora ha chiuso l'attività, dall'anno 2005 ho sempre pagato l'ICI nella sua totalità a nome di uno solo dei 2 comproprietari dell'immobile (io e mia moglie).
Nei mesi scorsi ho cambiato il professionista e oltre ad avere appreso che da quando è stata tolta l'ICI per la prima casa ho anche effettuato il pagamento Non dovuto dell'ICI, per uno dei 3 garage di pertinenza della mia abitazione, questa mattina mi sono recato all'Ufficio Tributi del mio Comune per tentare di capirci qualcosa e sanare la situazione.
Dall'incaricato ho avuto conferma di quanto appreso, ma mi è stato detto che non posso più effettuare un ravvedimento, quindi devo rimanere in attesa delle cartelle esattoriali e comunque della richiesta di pagamento in nome di mia moglie, con tutto quello che ne consegue (sanzione del 30% più gli interessi di mora); nella circostanza mi ha fornito un modulo per richiedere il rimborso delle somme pagate in eccesso a mio nome.
In considerazione di quanto detto, avrei la necessità di capire bene la situazione e a tal fine di conoscere con esattezza i seguenti punti:

1) Il Comune o l'Ente di riscossione quanto tempo hanno per avvisare l'utenza dell'Errore o comunque per richiedere la regolarizzazione dei Tributi? anche perché dal primo versamento errato, che peraltro corrisponde all'intera Tassa, sono già passati più di 5 anni (anno 2005) senza che io abbia avuto conoscenza di alcunché e, se non erro, a partire dal 1/1/07, relativamente alla * rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti; * accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti; gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato- a pena di decadenza- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2) la Legge finanziaria che, di fatto, ha tolto l'ICI per le prime abitazioni è in vigore dell'1 gennaio 2008?

3) se chiedo il rimborso delle somme versate in eccedenza, rischio di scatenare qualche giro vizioso, praticamente informandoli del fatto che mi sono accorto dell'Errore che potrebbe essere interpretato come un'ammissione di colpa?

Grazie a tutti quelli che possono darmi un'indicazione su come muovermi
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Credo esista una regola per la quale se il contribuente ha sbagliato ma ha versato quanto complessivamente era dovuto non possono essere fatti addebiti particolari.

Dallo “Statuto del contribuente” :
Art. 10: “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errore del contribuente”
I rapporti tra fisco e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede (inteso come criterio di correttezza nel comportamento sia dell’A.F. che del contribuente). Le sanzioni non si applicano per le violazioni:
- conseguenti ad applicazione di norme tributarie incerte;
- meramente formali senza debito d’imposta.

Inapplicabilità di sanzioni nel caso in cui l’errore è causato da indicazioni, ritardi, omissioni o errori dell’A.F.

http://www1.agenziaentrate.it/entrateinclasse/fisco_ragazzi/manuale_fisco_classe.pdf

Cercherei di chiarire con l’ ufficio tributi del comune.
Il comune non può trattenere quanto non dovuto. :daccordo:
 

Roberto Gallo

Nuovo Iscritto
Sono tato all'ufficio Tributi del mio comune; purtroppo mi arriverà la richiesta di pagare il tributo non versato in nome di mia moglie, maggiorato del 30% più gli interessi legali: a questo punto chiederò al Comune il rimborso delle somme versate in eccedenza dal 2005 al 2007 e di quelle non dovute dal 2008 al 2010... almeno coprirò una parte della sanzione.
Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ho sempre pagato l'ICI nella sua totalità a nome di uno solo dei 2 comproprietari dell'immobile (io e mia moglie).
Solitamente nei regolamenti comunali ICI compare una norma che prevede che si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri qualora i nominativi e le percentuali di possesso siano comunicati alll’Ufficio tributi del Comune e purchè il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile condiviso. La comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune, dovrà essere antecedente alla prima rata del versamento unitario. Evidentemente, anche se era/è presente tale norma, non è stata rispettata nella parte che prevede la comunicazione preventiva..
 

Roberto Gallo

Nuovo Iscritto
Nel primo versamento che ho effettuato nell'anno 2005 era stato compilato il modello ICI con indicato come coobbligata mia moglie, tant'è che mi hanno detto che quel versamento è regolare, quindi dovrei sanare la situazione per gli anni 2006, 2007, ma logicamente non posso usufruire del "ravvedimento operoso" poiché sono scaduti i termini, quindi devo attendere le loro richieste di regolarizzazione, almeno così mi hanno detto.

Aggiunto dopo 26 minuti :

Chiedo ancora una cosa.. avendo presentato la dichiarazione ICI nell'anno 2005 ero anche obbligato a presentarla annualmente negli anni successivi oppure l'onere è stato assolto regolarmente?
Grazie!
 

Roberto Gallo

Nuovo Iscritto
Grazie! quindi avendola presentata con indicato come coobbligata mia moglie (in quella circostanza avevo effettuato un unico pagamento come contribuente) anche per gli anni successivi il pagamento dell'ICI poteva essere fatto solo in mio nome vero? o sbaglio?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Leggi la mia risposta precedente. Il fatto di avere indicato, come è ovvio, i dati di tutti i comproprietari nella dichiarazione ICI non implica che sia corretto il versamento cumulativo effettuato da uno solo di essi.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
la dichiarazione ICI

Per completezza : A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Elenchiamo qui di seguito le situazioni che comportano l’obbligo di presentazione della Dichiarazione ICI, tratto dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate allegate al Modello. Vedi :
Dichiarazione ICI 2008
:daccordo:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto