Salve,
io e mio marito siamo proprietari di 2 unità immobiliari adiacenti che costituiscono la nostra abitazione.
Chiamiamole interno 12 e interno 13. Io sono proprietaria al 100% dell'interno 13 e mio marito al 100% dell'interno 12. Quando ci siamo sposati abbiamo rimosso parte della parete divisoria e continuato a vivere nello stesso appartamento adibito il suo a zona giorno e il mio a zona notte. Ora abbiamo un figlio.
Io e mio marito siamo in regime di separazione di beni pur non essendo separati. La delibera comunale a proposito di IMU, recita:
2. se la famiglia vive in un appartamento composto da due unità catastalmente separate
ma collegate, soltanto una delle due potrà usufruire del beneficio dell’aliquota ridotta
per la prima casa; per l’altra unità immobiliare collegata l’aliquota sarà quella ordinaria
(1,06%). Per ottenere il beneficio della unificazione il contribuente dovrà
preventivamente compiere un’operazione di fusione /accorpamento con modifica del
valore della rendita (ed eventualmente della classificazione catastale);
Ma per quale motivo, sono due proprietà divise, esistenti prima del matrimonio come residenze indivuduali e di proprietà di individui diversi. Che cosa ne pensate? Possiamo beneficiare del'aliquota 1 casa su entrambe?
io e mio marito siamo proprietari di 2 unità immobiliari adiacenti che costituiscono la nostra abitazione.
Chiamiamole interno 12 e interno 13. Io sono proprietaria al 100% dell'interno 13 e mio marito al 100% dell'interno 12. Quando ci siamo sposati abbiamo rimosso parte della parete divisoria e continuato a vivere nello stesso appartamento adibito il suo a zona giorno e il mio a zona notte. Ora abbiamo un figlio.
Io e mio marito siamo in regime di separazione di beni pur non essendo separati. La delibera comunale a proposito di IMU, recita:
2. se la famiglia vive in un appartamento composto da due unità catastalmente separate
ma collegate, soltanto una delle due potrà usufruire del beneficio dell’aliquota ridotta
per la prima casa; per l’altra unità immobiliare collegata l’aliquota sarà quella ordinaria
(1,06%). Per ottenere il beneficio della unificazione il contribuente dovrà
preventivamente compiere un’operazione di fusione /accorpamento con modifica del
valore della rendita (ed eventualmente della classificazione catastale);
Ma per quale motivo, sono due proprietà divise, esistenti prima del matrimonio come residenze indivuduali e di proprietà di individui diversi. Che cosa ne pensate? Possiamo beneficiare del'aliquota 1 casa su entrambe?