Marco3456

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ho un rudere "in ristrutturazione" al centro di alcuni terreni con una stradina per accedervi di 1,50 cm passante nei terreni di tre proprietari.
La domanda è : visto che sulla compravendita fatta nel 1987 è stato scritto che questo viale

"su giustificata richiesta dei rispettivi aventi diritto, sarà allargato fino a metri 2,50".

Fino ad oggi non è mai stata fatta richiesta perchè bastava il passaggio pedonale, ma ora ne ho bisogno per arrivare con una macchina nella mia proprietà e anche per il ritiro delle acque nere vista la lontananza della fogna.

I proprietari sono obbligati a cedere 1 metro?
possono chiedermi denaro o perchè già deciso all'epoca non devo corrispondere nulla? tranne i costi per l'ampliamento.

Vi ringrazio anticipatamente
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
"su giustificata richiesta dei rispettivi aventi diritto, sarà allargato fino a metri 2,50".
credo che il diritto di chiedere duri 20 anni dopo di che scade. E' lo stesso principio della servitù di passaggio che se non utilizzata per 20 anni consecutivi decade.
I proprietari sono obbligati a cedere 1 metro?
No. Tra l'altro la servitù di passaggio vale solo per l'accesso ai fondi agricoli interclusi; per l'accesso alle abitazioni il diritto di passaggio si paga.
 

griz

Membro Storico
Professionista
credo che il diritto di chiedere duri 20 anni dopo di che scade. E' lo stesso principio della servitù di passaggio che se non utilizzata per 20 anni consecutivi decade.
io credo che l'accesso ad un fondo, altrimenti intercluso, che sia edificato o meno, abbia diritto ad una servitù di accesso a prescindere dall'uso della servitù che quindi non decade. Un conto è una sevitù che non viene utilizzata perchè superflua, altro conto è una sevitù indispensabile che non viene utilizzata perchè il fondo non è utilizzato
No. Tra l'altro la servitù di passaggio vale solo per l'accesso ai fondi agricoli interclusi; per l'accesso alle abitazioni il diritto di passaggio si paga.
anche qui secondo me vale quanto sopra se il fondo è intercluso deve avere un accesso, mi stupisce in particolare che sia stata concessa una servitù di passo di m 1,50 che non ha mai avuto senso: il passo è solitamente di 3 metri perchè percorribile con un mezzo

scrivi di rudere, questo rudere non ha un terreno di pertinenza?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
credo che il diritto di chiedere duri 20 anni dopo di che scade. E' lo stesso principio della servitù di passaggio che se non utilizzata per 20 anni consecutivi decade.
Credi male.
Premesso che decade una servitù non utilizzata per 20 anni...il diritto di accedere ad un fondo intercluso non decade mai.
La "postilla" non era nemmeno necessario fosse apposta.
Art. 1051 del CC comma 3
 

Marco3456

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Secondo te come devo muovermi per esercitare questo mio diritto visto che ho parlato con uno dei tre proprietari e già lui mi ha chiesto un botto per circa 20 metri di lunghezza.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo te come devo muovermi per esercitare questo mio diritto visto che ho parlato con uno dei tre proprietari e già lui mi ha chiesto un botto per circa 20 metri di lunghezza.

Quello che può sembrare uno "sproposito" a te sembra una "regalia" al concedente.
O trovate un accordo o dovrai rivolgerti ad un Giudice.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Al proprietario del fondo servente il codice riconosce un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio (art. 1053 c.c.) comprendente sia il danno effettivo provocato dalla servitù di passaggio coattiva sia il deprezzamento subìto dal fondo a causa di essa.
Se per l'attuazione del passaggio si rende necessario occupare con opere stabili porzioni del fondo servente o lasciarne incolta una parte, il proprietario che domanda la servitù dovrà pagare anche il valore della zona predetta prima di intraprendere le opere o iniziare il passaggio (art. 1030 c.c.).
L'art. 1054 c.c. riconosce al proprietario del fondo divenuto intercluso, a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza il pagamento di alcuna indennità.
La servitù di passo carrabile si distingue dalla normale servitù di passaggio poiché, ampliandone il contenuto, consente l'attraversamento, non solo pedonale, ma anche con l'uso di veicoli.
Quindi l'esistenza di una servitù di passaggio non comporta automaticamente la possibilità di effettuare il passaggio con autoveicoli.
Il codice prevede che la servitù coattiva di passaggio non potrà procurare eccessivo dispendio o disagio al fondo servente. Le stesse precisazioni valgono anche in caso di "ampliamento coattivo" dove si rende necessario ampliare un passaggio già esistente per consentire il transito di veicoli, anche a trazione meccanica.

A meno che non sia diversamente previsto o che non si procede all'ampliamento coattivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, se il titolo costitutivo non lo prevede in modo chiaro e preciso, si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi.
da: La servitù di passaggio
 

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