Elisabetta48

Membro Senior
Parla di aree private accessibili a tutti indistintamente
Ho letto la sentenza. Io la capisco come l'articolista, anche se veramente orientarsi non è facile, almeno per me. Il caso era riferito a un bimbo investito da un camper che usciva da una rampa di garage privato. L'assicurazione non voleva pagare. C'erano già state mille sentenze ma, sempre se ho capito bene, le compagnie assicurative non recepivano una particolare norma europea, per cui era stato posto un quesito specifico.
Dalla sentenza già citata:

"... la Sezione rimettente ha posto la questione se l’art. 122 Cod. ass. possa e debba interpretarsi conformemente alla giurisprudenza Eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Al quesito deve darsi risposta positiva

Attesa l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione
-anche in fase statica, preliminare o successiva-, nonché del tipo di uso ... che del mezzo ... si faccia ... , è allora l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.

Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale. A tale stregua, per l’assicurato-danneggiante (non anche per i terzi: ...) rimane allora non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada... ecc...ecc..."
(seguono anche esempi tipo un'auto che investe uno sciatore su pista da sci...)

Ho messo i puntini al posto delle varie sentenze citate.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
C'erano già state mille sentenze ma, sempre se ho capito bene, le compagnie assicurative non recepivano una particolare norma europea
Non "recepivano" perché le sentenze davano loro ragione.

Bene che si siano adeguate ...ma per chi ha subito il dabni cambia poco/nulla stante la responsabilità del proprietario del mezzo.
 

Schottky

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Grazie a tutti per le vostre utili risposte, dalle quali c'è sempre da imparare.
Nel mio post introduttivo ho usato il termine "carrellino" ma sicuramente in modo improprio perché ciò che usano è semplicemente uno di quei rettangoli di legno sotto il quale ci sono 4 ruotine traballanti.

Tra l'altro ciò impone ai poveri ragazzi una postura tutt'altro che salutare in quanto, a causa della pendenza della rampa debbono assicurarsi che il tutto (es. frigorifero alto 2 metri) non ribalti).

Nella mia ignoranza in materia, quando ho letto sul regolamento di condominio il distinguo tra "Accessi carrai (la rampa circolare)" e "Accessi pedonali (ingressi ai numeri civici)", ho pensato che ad un accesso carraio questa situazione fosse insostenibile.

Inutile dire che è stato chiesto più volte al titolare di far uso dei furgoncini di cui dispone per accedere alla rampa con a bordo gli elettrodomestici, ma con arroganza egli ha risposto: "Time to market": certo l'esposizione di quei ragazzi al pericolo gli costa meno del tempo di carico e scarico + benzina! Ma questo è un altro discorso.

Molto interessante l'articolo che Elisabetta48 ha linkato, grazie.

Tentando una sintesi di questo thread (che mi tornerebbe utile per discuterne con i consiglieri), salvo miei errori, potrebbe essere:

Nelle aree private (cortile condominiale) non vale il codice della strada o i regolamenti stradali.

La situazione di pericolo nella rampa circolare di accesso sita nel cortile condominiale pare oggettiva. Il regolamento di condominio riporta solo il distinguo tra "Accessi carrai (la rampa circolare)" e "Accessi pedonali (ingressi ai numeri civici)": occorrerebbe verificare anche gli atti di provenienza. Se anche su quest'ultimi manca una indicazione, l’assemblea condominiale, con le opportune maggioranze, potrebbe stabilire le limitazioni all’uso delle ”parti comuni”.

Recentemente, le Sezioni Unite della cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 30-07-2021, n. 21983) hanno stabilito che il risarcimento da parte dell’assicurazione è dovuto, in caso di sinistro, anche se esso si manifesti nelle aree private che hanno caratteristiche di circolazione che le rendono assimilabili a quelle pubbliche.

Nello specifico, se un'auto investe i ragazzi che portano pesanti elettrodomestici lungo la rampa circolare carraia ora l'assicurazione del conducente è tenuta, a differenza del passato, a coprire i danni; verosimilmente poi i legali dell'assicurazione verificheranno la liceità delle norme di sicurezza adottate per questi accessi pedonali impropri dei lavoratori di cui il datore di lavoro è responsabile.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il regolamento di condominio riporta solo il distinguo tra "Accessi carrai (la rampa circolare)" e "Accessi pedonali (ingressi ai numeri civici)

La "distinzione" non integra dei limiti per "categoria" ...gli accessi e le aree pedonali sono riservate alle persone.
Un "accesso carraio" è di libero transito per tutti (a piedi o con mezzi di locomozione).

Vero che la maggioranza può "regolamentare" l'utilizzo delle parti comuni...ma non può inibirne totalmente l'uso tranne venga approvato con 1000/1000.
 

Schottky

Membro Ordinario
Proprietario Casa
__________________________________________________________
Dimaraz ha scritto:
Vero che la maggioranza può "regolamentare" l'utilizzo delle parti comuni...ma non può inibirne totalmente l'uso tranne venga approvato con 1000/1000.
__________________________________________________________

Nella nostra specifica realtà condominiale 1000/1000 è pura fantascienza :)
Comunque grazie.
 

Elisabetta48

Membro Senior
ho usato il termine "carrellino" ma sicuramente in modo improprio
Direi che si capiva bene
"Accessi carrai (la rampa circolare)"
Leggendo qua e là ho trovato che, se c'è l'ascensore, spesso c'è poca indulgenza per il pedone che invece usi la rampa e che si fa male scivolando o altro. Che però l'uso saltuario pedonale non è proibito.
ho pensato che ad un accesso carraio questa situazione fosse insostenibile.
Non è il mio mestiere, spero che intervenga qualcuno che ne sa di più. Quando ho detto che forse l'amministratore può/deve fare qualche controllo pensavo alla legge sul superamento delle barriere architettoniche: il D.M. 236/89. E' lui, per esempio che prescrive: (8.1.14)
Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%.
e anche (stesso articolo):
Le rampe carrabili e-o pedonali devono essere dotate di corrimano.

Chiedo a chi ne sa di più: se la pendenza della rampa fosse superiore all'8% , l'assemblea potrebbe deliberare per questo motivo la non accessibilità pedonale? Ovviamente ben pubblicizzata da appositi cartelli. (Tranne, direi, casi di emergenza, tipo ascensore rotto, mancanza di corrente...).
 
Ultima modifica:

Elisabetta48

Membro Senior
Quella misura è riferita alle rampe per disabili...
Le rampe per disabili sono all'8.1.11, ma l'8.1.14 (che è quello che ho citato) riguarda le rampe di accesso alle autorimesse. O interpreto male? In effetti non si parla proprio della rampa intera ma del raccordo "alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento".
Quindi la mia non è una buona idea... La ritiro...
 
Ultima modifica:

Schottky

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Onestamente non ho idea della pendenza della rampa, ma posso informarmi.

Interessante invece il fatto che:
1) "Le rampe carrabili e-o pedonali devono essere dotate di corrimano".
2) "L'uso saltuario pedonale non è proibito".

Ora, valutato che:
- la rampa circolare non è dotata di corrimano,
- gli ascensori portano direttamente ai box,
- l'uso pedonale (ampiamente documentato da video e foto) non è saltuario ma continuativo dal lunedì al sabato,

non esisterebbero gli ingredienti per una palese violazione d'uso per cui la rampa è stata concepita sin dall'inizio (RdC del 1977), ossia passo carraio per l'accesso dei veicoli ai box?
 

Elisabetta48

Membro Senior
Ci riprovo. Mi sembra troppo assurda la situazione di spingere o trattenere frigoriferi e lavatrici lungo una rampa carrabile.

Forse la normativa sul lavoro può aiutare? Ho trovato queste indicazioni per le aziende. Nel presente caso c'è un misto condominio-azienda, ma la tutela dei lavoratori va garantita comunque.
Metto il link: per movimentazione a mano sembra che la pendenza massima debba essere il 5%, molto inferiore alle pendenze usuali delle rampe carrabili.
Può essere utile?

 

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