Daniele 78

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Si è possibile, perchè non esiste nessun albo per gli amministratori.
Avevo sentito che ce fosse uno, e fosse obbligatorio semplice curiosità. Mi capita spesso trovare Geometri iscritti al nostro albo che lo fanno, ma quando trattasi di Geometra o Ragioniere o altro non iscritto pensavo ci fosse un albo per queste persone...vabbè non importa. Grazie lo stesso
 

condobip

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No, non esiste nessun albo ufficiale per l'amministratore di condominio, tipo medici, avvocati, ecc ecc, era una idea, ma non è stata mai portata a termine.
Per gli amministratori esistono Associazioni di categoria, questo si, ma non è neppure obbligatorio essere iscritti, pensa per esempio all'amministratore/condomino, previsto dal Codice Civile, che lo fa in modo gratuito, per risparmiare il costo di un amministratore di professione, ce ne sono molti e ne conosco io anche di molto bravi e preparati, se ci fosse un Albo professionale, l'accesso per questi condomini/amministratori sarebbe quasi precluso e/o addirittura impossibile.
 

essezeta67

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pensa per esempio all'amministratore/condomino, previsto dal Codice Civile, che lo fa in modo gratuito, per risparmiare il costo di un amministratore di professione, ce ne sono molti e ne conosco io anche di molto bravi e preparati, se ci fosse un Albo professionale, l'accesso per questi condomini/amministratori sarebbe quasi precluso e/o addirittura impossibile.

E' vero, spesso nei piccoli condomini, l'amministratore è un condomino stesso (magari perchè ha più esperienza di carteggi rispetto ad un altro) che riveste la qualifica di amministratore, il più delle volte a titolo gratuito, anche se nella vita reale svolge tutt'altra professione....
 

Daniele 78

Membro Storico
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E' vero, spesso nei piccoli condomini, l'amministratore è un condomino stesso (magari perchè ha più esperienza di carteggi rispetto ad un altro) che riveste la qualifica di amministratore, il più delle volte a titolo gratuito, anche se nella vita reale svolge tutt'altra professione....
Si ma il fatto che un condomino stesso (anche preparato) possa diventare Amministratore non rischia di creare conflitto d'interessi. Parli così anche perché conoscendo Amministratori (non condomini) spesso mi dicono che già c'è sempre molta diffidenza, ogni tanto qualche condomino un po' strano alza il telefono tutto incavolato ed inizia a tirare in ballo tutto anche per le P......e più assurde. Non oso pensare se l'Amministratore fosse un condomino, anche la persona più onesta del mondo, parlo così perché vedo certe reazioni nelle Assemblee condominiali che non mi piacciono per niente. Premetto conosco in quel caso abbastanza bene, sia Amministratore che condomini...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Si ma il fatto che un condomino stesso (anche preparato) possa diventare Amministratore non rischia di creare conflitto d'interessi. Parli così anche perché conoscendo Amministratori (non condomini) spesso mi dicono che già c'è sempre molta diffidenza, ogni tanto qualche condomino un po' strano alza il telefono tutto incavolato ed inizia a tirare in ballo tutto anche per le P......e più assurde. Non oso pensare se l'Amministratore fosse un condomino, anche la persona più onesta del mondo, parlo così perché vedo certe reazioni nelle Assemblee condominiali che non mi piacciono per niente. Premetto conosco in quel caso abbastanza bene, sia Amministratore che condomini...
E' previsto dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile all'art. 71 bis, che un condomino possa svolgere anche l'amministratore, quindi nulla contro Legge, per cui non vedo perchè l'assemblea non possa nominare uno tra loro condomini a svolgere questo delicato incarico, ovvero l'assemblea è Sovrana e decide.
Per quanto riguarda un eventuale conflitto d'interesse, l'amministratore/condomino dovrebbe astenersi dal voto nelle delibere di approvazione consuntivo e preventivo ed anche nell'eventuale sua riconferma, e se vota e se il suo voto sarà determinante all'esito (doppio "se"), potrebbe essere in conflitto, e con ricorso al Giudice chi ha l'interesse di opporsi potrà eventualmente far annullare la delibera.
Per cui secondo il mio parere, non è necessario creare dei pregiudizi, ma eventualmente attendere le eventuali conseguenze, ossia se l'assemblea nomina amministratore un condomino, si deve accettare.
 

jac0

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Proprietario Casa
Secondo me un amministratore-condòmino può partecipare anche alla votazione che riguarda un suo documento. Infatti il condominio non è una realtà ove possano esistere reali conflitti di interesse, tant'è che a me non risulta che siano state istituite cause avente come oggetto il conflitto stesso. Sbalio?
 

condobip

Membro Storico
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Sbagli perchè la Suprema Corte di Cassazione la pensa in maniera differente e per modificare l'orientamento sarà necessaria una diversa e contraria Sentenza delle CdC;

In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, l'esistenza di un conflitto di interessi, reale o potenziale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto e il condominio stesso comporta l'esclusione, dal calcolo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la norma dettata in tema di società per azioni, dall'art. 2373 c.c. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società), -- Cassazione civile , sez. II, 22 luglio 2002 , n. 10683

Qualora gli argomenti sottoposti all'esame e alla decisione dell'assemblea dei condomini implichino un giudizio sulla persona e sull'operato dell'amministratore in materie inerenti alla gestione economica della cosa comune (nella specie, approvazione del bilancio consuntivo e conferma dell' amministratore), sussiste una situazione di conflitto di interessi tra amministratore e condominio, che può essere fatta valere da qualsiasi partecipante alla collettività condominiale essa, tuttavia, non comporta di per sè la non computabilità del voto espresso dall' amministratore per delega di taluno dei condomini in relazione ai predetti argomenti, ma soltanto qualora venga dedotto e provato che il condomino delegante non era a conoscenza o non era in grado di rendersi conto, con la normale diligenza, della situazione di conflitto . --- Cassazione civile , sez. II, 22 luglio 2002, n. 10683

La Suprema Corte ha affermato che, per quanto riguarda la validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d’interessi in tutti i casi in cui venga dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza e un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio; nella vicenda occorse che un condomino aveva impugnato una delibera relativa all’approvazione dei preventivi di spesa per la sistemazione del tetto e per la ripulitura del canale di gronda, spiegando che per l’approvazione della delibera era stata determinante la presenza nell’assemblea di due società, che erano in conflitto di interessi in quanto esecutrici dei lavori di costruzione del fabbricato.
Il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione con sentenza confermata pure in secondo grado; contro la sentenza di appello il condomino aveva presentato ricorso per cassazione, ma la Suprema Corte ha respinto l’impugnazione, spiegando che – secondo una giurisprudenza costante nel tempo (espressa da Cass. n. 6853 del 18 maggio 2001 e n. 15360 del 5 dicembre 2001) – in materia di condominio, ai fini dell’invalidità della delibera assembleare, il conflitto di interessi può essere riconosciuto solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza, (elemento che il ricorrente non fu in grado di dimostrare.) --- Cassazione sent. n. 10754 del 16 maggio 2011
 

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