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Ecco lo schema riassuntivo per l'attuazione del Piano Casa per la provincia di Bolzano (Legge 1/2009 Dgp. 1609/2009, Dgp 2299/2008, Dgp 55/2007)

Aumento volumetria massima: Fino a 200 metri cubi per una superficie massima di 160 metri quadrati.
Demolizioni e ricostruzioni: +5/10% della volumetria
Risparmio energetico ambientale: Standard energetico Casa Clima C per tutto l'edificio se in classe A e Standard energetico Casa Clima B se l'edificio è in classe B.
Agevolazioni: E' ammesso il superamento dell'altezza massima dell'edificio di un metro.

Non è ammesso in caso di costruzioni non residenziali ma è ammesso per i fabbricati turstici.

La scadenza per la presentazione delle domande di ampliamento al Comune è il 31 dicembre 2010

(segue scheda completa...)
 

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BOLZANO (prov. autonoma)
(Legge n. 1 del 09-04-2009, art. 51; Delibera giunta 15 giugno 2009, n. 1609, Circolare Urbanistica 20 giugno 2009, Delibera giunta 30 giugno 2008 n. 2299, Decreto Presidente Provincia 18 ottobre 2007, n. 55

  1. Tipologie di immobili.
    Edifici esistenti alla data del 12 gennaio 2005, che abbia cubatura di almeno 300 mc, destinato almeno per la metà a residenza.[/*:m:1cn8ewzc]
  2. Zone escluse.
    Vietate espressamente solo le zone boscate e a verde alpino. Gli interventi sono possibili anche nei centri storici (zone A) e per gli edifici con vincolo storico-artistico e paesaggistico, ma con le identiche tutele e richieste di autorizzazioni previste dalle leggi provinciali.[/*:m:1cn8ewzc]
  3. Termini inizio lavori.
    Entro il 31 dicembre 2010 (non basta la richiesta di concessione edilizia sia inoltrata entro questa data, come accade nelle altre regioni).[/*:m:1cn8ewzc]
  4. Incrementi volumetrici.
    Realizzabili fino a 200 metri cubi fuori terra, raggiungendo una superficie massima di 160 mq ad abitazione
    [list:1cn8ewzc]
  5. Risparmio energetico. E’ richiesto per l’intero edificio (e non solo per le volumetrie aggiunte) il raggiungimento dello standard energetico Casa Clima C, quello previsto anche per le nuove costruzioni[/*:m:1cn8ewzc]
  6. Limiti urbanistici. In linea di principio non è possibile realizzare abitazioni autonome, salvo convenzioni con il Comune. Gli incrementi volumetrici non sono cumulabili con quelli già previsti per le aziende agricole e per le camere e gli appartamenti ad affitto turistico.[/*:m:1cn8ewzc]
  7. Limiti edilizi. L’altezza ammissibile dell’edificio esistente può essere superata fino ad 1 m. In assenza di specificazioni a proposito, vanno serbate invece le distanze legali tra costruzioni e con strade e ferrovie e gli standard a parcheggio.[/*:m:1cn8ewzc]
[/*:m:1cn8ewzc]
[*]Demolizioni e ricostruzioni.
Sarebbero escluse, con l’eccezione degli ampliamenti che prevedano demolizioni e ricostruzioni parziali, purché coinvolgano al massimo la metà della cubatura. Tuttavia una precedente delibera (la n. 2299 del 30 giugno 2008, da ultimo modificata dalla delibera n. 1233/2009) si occupava già di incrementi volumetrici sia per le nuove costruzioni che per le demolizioni e ricostruzioni, degli immobili abitativi e non abitativi. Coinvolti tutti gli edifici che non avevano ricevuto la licenza d’uso al 30 giugno 2008, se toccano certi requisiti energetici.
  • Requisiti energetici. Gli edifici nuovi o demoliti e ricostruiti raggiungono lo standard CasaClima A (fabbisogno inferiore a 30 kWh annui) hanno il beneficio di un aumento volumetrico del 10% e la possibilità di calcolare come cubatura solo uno spessore di 30 cm dell’involucro esterno. Per quelli che raggiungono lo standard CasaClima B (fabbisogno da 30 kWh a 50 kWh annui), invece, l’incremento dei volumi è del 5% e lo spessore delle mura eterne di cui tener conto è 40 cm[/*:m:1cn8ewzc]
[/*:m:1cn8ewzc]
[*]Autonomia comunale.
I Consigli comunali (o la Giunte, per Bolzano e Merano) potevano determinare esclusioni entro 30 giorni. Lo hanno fatto Bolzano (zone di rispetto paesaggistico) Chiusa, Salorno, Castelrotto e Caldaro (particolari isolati nei centri storici). [/*:m:1cn8ewzc]
[*]Edilizia convenzionata e sovvenzionata.
L’incremento di volumetria previsto è lo stesso stabilito per le abitazioni residenziali, con il vincolo di destinare ad edilizia convenzionata o agevolata, tramite convenzione, anche le parti aggiunte, anche qualora si trattasse di edifici autonomi.[/*:m:1cn8ewzc]
[*]Iter e contributo costruzione.
E’ necessaria comunque la richiesta di concessione edilizia (in Alto Adige non vige il permesso di costruire) con il meccanismo del silenzio-assenso entro 60 giorni dalla mancata pronuncia. La legge n. 1/2009 prevedeva che la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei comuni, potesse stabilire l’esenzione degli ampliamenti dal contributo sul costo di costruzione e il dimezzamento dei relativi oneri di urbanizzazione, ma tale disposizione non è stata ripresa dalla delibera applicativa (.deliberazione 15 giugno 2009, n. 1609).[/*:m:1cn8ewzc]
[*]Edifici non abitativi.
Espressamente esclusi dalla delibera n. 1609/2009. Se ne occupa però la citata delibera n. 2299/2008 su nuove costruzione demolizioni e ricostruzioni. Ma anche il Decreto Presidente Provincia 18 ottobre 2007, n. 55 regola l’ampliamento dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive turistiche, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano urbanistico, in modo complesso, in genere in base a zone più o meno turistiche, a posti letto esistenti, al numero di stelle, alla superficie lorda di piano, attraverso indici articolati. Inoltre pure l’articolo 107 della legge urbanistica (n. 13/1997) si occupa degli ampliamenti degli edifici esistenti al 24 ottobre 1973 in zone di verde agricolo, alpino o bosco, ivi comprese le aziende agricole.[/*:m:1cn8ewzc][/list:shock::1cn8ewzc]
 

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