friulidoc

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Buonasera, stiamo procedendo a mezzo di un legale per ottenere il ripristino di problemi relativi a vizi sopraggiunti all'immobile (l'intonaco esterno si sbriciola completamente in uno stabile del 2008....). La ditta è stata liquidata e l'assicurazione ci ha risposto che il danno non è coperto dalla polizza stipulata.
Dato che la normativa prevede che tale evenienza (vizi) sia coperta dalla polizza come dovremmo procedere ? (in attesa anche di notizie dal legale). Dovremmo denunciare penalmente il legale rappresentante della ditta per truffa ???
grazie

Friulidoc
 

friulidoc

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
alla richiesta dell'avvocato, l'assicurazione ha già risposto formalmente che non paga in quanto non previsto in polizza
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La polizza decennale spesso viene "buttata li" al compratore pignolo che la chiede per dargli un contentino ( si pensi che l'omissione non è soggetta a sanzioni). In realtà dovrebbe essere negoziata con attenzione prima di sottoscrivere qualsiasi impegno. Diversamente le imprese trasmettono al compratore polizze previdenti il minimo indispensabile che spesso è proprio minimo e magari con mille condizioni che rendono difficile l'azione ( es. costosi arbitrati )
Se invece l'acquirente avesse negoziato una buona polizza postuma decennale bancaria a prima richiesta, la musica sarebbe stata diversa
 
J

JERRY48

Ospite
Sull'art. 1669 c.c. :

http://www.dirittoitaliano.com/appr...bilita-extracontrattuale-ex-art.-1669-c.c.-20

Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'"opus", maanche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio.
(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6585 del 11-11-1986)

Configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita).
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8140 del 28-04-2004) .

Pertanto, a parer mio, il costruttore non dovrebbe buttar lì una polizza con il minimo indispensabile, ma una polizza decennale che copra tutti i vizi costruttivi, come prevede appunto l'art. 1669 del c.c.

Ma approfondendo ulteriormente, cosa salta fuori???

Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'"opus", maanche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio.
(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6585 del 11-11-1986)

Configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita).
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8140 del 28-04-2004) .

Pertanto, a parer mio il costruttore dovrebbe attenersi alla legge 1669 e non buttar lì una "polizzetta" sui generis.
Ma
approfondendo ulteriormente, ecco la beffa:

http://www.academia.edu/3325154/Cro...a_indennitaria_per_gli_immobili_da_costruire_

anima in pace e "ciccia".
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Tutto vero; sulla validità delle garanzie formali ex art. 1667 e 1669 cc, non ci piove. Il punto è che le garanzie concrete vanno ricercate e contrattate con una valida polizza prima di firmare alcunché; diversamente poi il costruttore "butta li'" un mediocre pezzo di carta al rogito ; cessa l'attività ed estingue l' impresa alla Camera di Commercio e chi s'è visto s'è visto (vedi articolo a mia firma qui accluso)
http://www.freeonline.org/articoli/art/compravendita-immobiliare-rischi-gravi-sentenza-7679-12-se-la-societ-costruttrice-si-estingue-addio-ad-ogni-speranza-di-rivalsa.html
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Le polizze decennali a detta del mio Brooker non COPRONO MAI i danni sugli intonaci, i vizi "gravi" riguardano la struttura dell'immobile nel caso avvenisse l'irreparabile (crollo) praticamente mai. Se i vizi riguardano perdite dai balconi e tetti la decennale non funziona; qui entra in gioco la polizza globale del fabbricato (se un condominio) o una normale polizza se è una villetta a se stante. Però non vorrei che si confondessero le due cose perchè il rischio è molto alto.

Per esperienza diretta con periti di assicurazioni diverse, nel caso di bagnamento all'interno dell'immobile (colpa del tetto o di un terrazzo) non sempre l'assicurazione (anche con polizza fabbricato adeguata) copre il rischio, non sempre lo fa totalmente...io ho avuto per casa mia parecchie difficoltà in questo senso.
 

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