Sull'art. 1669 c.c. :
http://www.dirittoitaliano.com/appr...bilita-extracontrattuale-ex-art.-1669-c.c.-20
Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'"opus", ma
anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio.
(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6585 del 11-11-1986)
Configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le
carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita).
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8140 del 28-04-2004) .
Pertanto, a parer mio, il costruttore
non dovrebbe buttar lì una polizza con il minimo indispensabile, ma una polizza decennale che copra tutti i vizi costruttivi, come prevede appunto l'art. 1669 del c.c.
Ma approfondendo ulteriormente, cosa salta fuori???
Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'"opus", ma
anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio.
(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6585 del 11-11-1986)
Configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le
carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita).
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8140 del 28-04-2004) .
Pertanto, a parer mio il costruttore dovrebbe attenersi alla legge 1669 e
non buttar lì una "polizzetta" sui generis.
Ma
approfondendo ulteriormente, ecco la beffa:
http://www.academia.edu/3325154/Cro...a_indennitaria_per_gli_immobili_da_costruire_
anima in pace e "ciccia".