mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao.
Chiedo:legale nominato difensore parte civile processo penale 1 grado.In base al principio di immanenza rimane nominato anche in appello.Intendo dire:si necessita di depositare rinuncia al mandato in appello.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Il principio di immanenza legittima la parte civile alla permanenza processuale anche in grado d'appello, qualora la stessa si sia regolarmente costituita in primo grado.

Spiegazione dell'art. 82 Codice di procedura penale
Innanzitutto, occorre premettere che, come per l'esclusione di parte civile di cui ai due articoli precedenti, anche la revoca della costituzione di parte civile non preclude la successiva instaurazione di un autonomo giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del reato.

Detto questo, la revoca può avvenire per i motivi più disparati, che però solitamente sono la conseguenza di una avvenuta transazione con l'imputato o con il responsabile civile, ma può essere anche la semplice preferenza per un giudizio civile, evidentemente dopo aver cambiato idea.

La dichiarazione, da farsi personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può assumere la forma orale o scritta, rispettivamente da farsi in udienza o da presentarsi presso la cancelleria del giudice che procede. Queste le ipotesi di revoca espressa.

Per contro, le ipotesi di revoca tacita sono espressamente disciplinate dal comma 2, e sono limitate ai casi in cui la parte civili non presenta le conclusioni o se promuove un autonomo giudizio civile.

Per quanto concerne le spese processuali in cui sono occorsi l'imputato ed eventualmente il responsabile civile, la relativa azione spetta al giudice civile, dato che il giudice penale non è legittimato a quantificarle.
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il punto è:il cliente non paga e si disinteressa.Quindi nessuna intenzione alla difesa.Soluzione migliore mi sa:comunicare cliente rinuncia mandato e depositare corte appello rinuncia.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
secondo me tu scrivi dei termini dei quali non conosci a pieno il significato.

La persona offesa è il soggetto al quale è stato leso il bene giuridico tutelato dallo Stato.
Il danneggiato è il soggetto che ha subito il danno patrimoniale.
La Parte Civile è una parte processuale eventuale del processo penale ed esercita i diritti previsti dalle parti di quel procedimento.
Quasi sempre Persona Offesa e danneggiato sono la stessa persona e, sia l’uno sia l’altro, possono partecipare attivamente al processo penale costituendosi Parte Civile.
L’articolo 76 del codice di procedura penale chiarisce che l’azione civile nel processo penale è esercitata con la costituzione di parte civile.
 

BeppeX88

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Il punto è:il cliente non paga e si disinteressa.Quindi nessuna intenzione alla difesa.Soluzione migliore mi sa:comunicare cliente rinuncia mandato e depositare corte appello rinuncia.
In tutto questo, a te cosa interessa? Che ruolo ricopri tu? Perché continui a fare domande di situazioni che non ti riguardano?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Soluzione migliore mi sa:comunicare cliente rinuncia mandato
comunque la mancanza di costituzione di Parte Civile, del danneggiato o dell'offeso, non annulla il procedimento processuale penale che fa la sua strada. Il fatto che la parte Civile non si sia presentata nel processo penale non fa decadere il diritto di intraprendere una azione civile per il riconoscimento e la quantificazione del danno subito.
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho compreso bene quanto si dice:il punto è:il legale della parte civile in 1 grado non intende partecipare al giudizio di appello promosso dal imputato deve comunicare rinuncia mandato….
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
:il legale della parte civile in 1 grado non intende partecipare al giudizio di appello promosso dal imputato deve comunicare rinuncia mandato….
non deve fare nulla senza l'autorizzazione del proprio assistito: il suo compito è finito con il giudizio di primo grado. La parte civile può presentarsi al secondo grado di giudizio con un altro avvocato; oppure può anche non presentarsi.
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno Vittori.L'assistito si disinteressa totale.Il punto è :considerato il principio di immanenza il dubbio è nato proprio da questo:se il legale incaricato nel giudizio di 1 grado processo penale deve depositare rinuncia in corte d'appello oppure no.Tu mi dici di no,.....
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per concludere questo post in quanto abbiamo discusso sulla nozione di parte civile e qui tutto ok.Il punto però è:se il legale difensore della parte civile in 1 grado del processo penale non volendo difendere la parte civile nel giudizio di appello promosso dall'imputato deve comunicare la rinuncia oppure no.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto