basty

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Tra l'altro all'anagrafe interessa sapere che nel luogo di residenza non è più reperibile: se passati alcuni mesi (6?) non si fa vivo comunicando il nuovo recapito, lo cancellano anche dalle liste ASL e perde l'assistenza sanitaria.
 

uva

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Io la residenza la toglierei
Anch'io la toglierei.
Soprattutto per permettere al nuovo inquilino (o a chi successivamente abiterà in quella casa) di registrare la propria residenza, senza trovarsi il problema di un estraneo che risulta ancora residente lì malgrado non vi abiti più.

Non sapevo che gli irreperibili hanno un indirizzo "burocratico" al quale inviare regolarmente le notifiche.
 

Nemesis

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Quello si riferisce alle notifiche degli atti tributari.
Per tutte le notifiche, esiste l'art. 140 c.p.c. (per le irreperibilità temporanee), e l'art. 143 c.p.c. (per le irreperibilità definitive, cioè quando il destinatario si è trasferito altrove senza comunicare all'ufficio anagrafe il cambio dell'indirizzo di residenza).
Quindi, nel caso di irreperibilità definitiva:
- l’ufficiale giudiziario accede nel luogo di ultima residenza conosciuta del destinatario al fine di verificare la sua irreperibilità non momentanea bensì definitiva;
- accertato ciò, dopo aver esperito le opportune ricerche, l’ufficiale giudiziario depositerà copia dell’atto da notificare, in plico chiuso nella casa comunale dell’ultimo luogo di residenza conosciuto;
- qualora non si conosca l’ultimo luogo di residenza l’ufficiale giudiziario effettua il deposito nella casa comunale del luogo di nascita del destinatario;
- qualora anche il luogo di nascita sia sconosciuto l’ufficiale giudiziario consegnerà copia dell’atto al pubblico ministero, così come previsto dall’art 143 c.p.c., comma 2, allegando a esso la nota di cui all’art. 49 disp. att. c.p.c.

La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

In tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito all'estero senza annotazione nei registri d'anagrafe, il notificante, che abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa.
 

basty

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il notificante, che abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c.
Ed in questo caso cosa ha promesso Brunetta? Che abbia trasferito questa incombenza alla segreteria del comune di ultima residenza, avvertito della irreperibilità del soggetto?
 

uva

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quella frase che inserisco d'abitudine e per burina copiatura nel contratto

Hai ragione, anch'io scrivo una frase come la tua (che ho copiato da qualche parte), persino un po' più completa:

"A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria dal Comune ove è situato l'immobile".

Forse non è veramente utile nel caso il conduttore si renda irreperibile, quindi per eventuali notifiche occorre seguire la trafila spiegata da @Nemesis.
 

Nemesis

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A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza a giudicare, ...
L'inciso che ho formattato in grassetto è inutile.
Per le cause relative a diritti reali sugli immobili, locazioni e comodato di immobili, ex art. 21 c.p.c. la competenza territoriale del giudice è quella del "locus rei sitae", il luogo dove è posto l'immobile.
E un'eventuale clausola difforme sarebbe nulla, ex art. 447-bis c.p.c.
 

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