i contratti si devono stupulare bene altrimenti sono grane.
La proposta accettata e questa comunicata al proponente è già un contratto con effetti giuridici che apre la strada alla compravendita notarile e quindi non occorre fare un altro preliminare.
ma
se invece le parti fossero entrambe assolutamente d'accordo a firmare il nuovo preliminare in cui non si menziona il precedente accordo, e' tutto regolare ed e' logico che quel nuovo contratto sarebbe assolutamente valido.
quindi se c'e' una proposta con cui si ferma un immobile con una caparra e ci si da' appuntamento ad un altro preliminare, quella proposta e' nulla, non vale. non deve comparire sulla proposta che ci si deve incontrare ad un altro preliminare.
Si può, quindi, affermare che se la proposta irrevocabile (art. 1329 cod. civ.) contiene tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere di cui sopra, ne consente la conclusione nel momento e per effetto dell’adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni.
altrimenti si tratta di preliminare del preliminare.
Analoghe conseguenze possono trarsi, sul solco del medesimo principio, relativamente alle somme che siano (non promesse ma) versate (ad esempio a titolo di caparra confirmatoria) al momento della sottoscrizione del “primo” preliminare; essendo quest’ultimo affetto da nullità (e dunque improduttivo di qualsiasi effetto giuridico vincolante) chi abbia percepito tali somme non potrà, in caso di inadempimento della controparte, trattenerle a titolo di indennizzo (secondo la funzione propria della caparra), ma sarà invece, con ogni probabilità, tenuto a restituirle in quanto ricevute in esecuzione di contratto nullo.
se invece ci si da' appuntamento alla data del rogito quella proposta e' valida.
naturalmente fra proposta e rogito ci sono i pagamenti intermedi ma non deve comparire la parola preliminare come data in cui versarli.
se il tuo acquirente viene a sapere del preliminare del preliminare puo' tramite avvocato e poi tramite giudice tirarsi
indietro dal contratto.