ansenise

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao a tutti.
Mia cognata ha un appartamento che aveva regolarmente affittato ad una coppia con una figlia. Le utenze erano intestate all’affittuario. Succede che la moglie va via di casa con la bambina. Lui dopo poco lascia la casa e va via dalla città. Adesso nell’appartamento vive la moglie separata con la bambina. Senza contratto e senza pagare. Alla richiesta di stipulare regolare contratto la signora dice che telefonerà per prendere appuntamento e regolarizzare, ma non si fa viva e sono passati due mesi.
Visto che in casa godono di luce, gas e acqua, come si può conoscere l'intestatario attuale delle utenze visto che per attivarle occorre un contratto (proprietà, affitto, comodato o altro) che dia diritto ad abitare nell’appartamento?
Dopo quanto tempo si può fare denuncia di occupazione abusiva? Io direi subito, no?
Grazie.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il contratto non è stato risolto, non v'è un'occupazione abusiva. Bisogna agire contro gli intestatari del contratto di locazione per ottenere la risoluzione e il pagamento di quanto dovuto.
 

basty

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Proprietario Casa
Domande:
A chi era intestato il contratto? Al marito o ad entrambi i coniugi?
Nel caso qui esposto ha una valenza il caso di una separazione di fatto o legalizzata?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Alla richiesta di stipulare regolare contratto
Un regolare contratto esiste già, in quanto risulta ancora in essere quello stipulato con il marito. Contratto che non è stato risolto (cioè non è stato chiuso), ed è tuttora valido anche se l'intestatario non abita più in quell'appartamento e non paga più il canone.

Perdurando la morosità, la proprietaria deve iniziare la pratica di sfratto. Le notifiche saranno intestate al conduttore (il marito) e se inviate a quell'indirizzo dove aveva eletto domicilio sono valide anche se non le ritira essendosi traferito altrove.
Se il conduttore non si presenterà in tribunale, nella prima udienza il Giudice convaliderà lo sfratto.
Sfratto che verrà eseguito dall'ufficiale giudiziario (in tempi più o meno lunghi) se gli attuali occupanti non rilasceranno spontaneamente l'immobile.
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Perdurando la morosità, la proprietaria deve iniziare la pratica di sfratto. Le notifiche saranno intestate al conduttore (il marito) e se inviate a quell'indirizzo dove aveva eletto domicilio sono valide anche se non le ritira essendosi traferito altrove.
Se il conduttore non si presenterà in tribunale, nella prima udienza il Giudice convaliderà lo sfratto.
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Con la procedura di sfratto i problemi circa la notifica dell'intimazione spesso nascono come funghi. Va infatti tenuto conto che:
= anzitutto la legge non consente la notifica a un domicilio eletto (art.660,c.1, CPC) sicché in pratica vi si procede 'spallinando' le notificazioni tanto presso la casa d'abitazione del conduttore, quanto l'attuale (se diversa) sua residenza anagrafica e, ad abundantiam, il domicilio (cioè il luogo di lavoro). Ma:
= se in nessuno di questi la notifica è avvenuta a sue "mani proprie" l'uff.le giudiziario gliene spedisce l'avviso con raccomandata (comma 7), però:
= se la relativa cartolina r/r non reca la firma di ricezione dell'intimato, e poi costui non è personalmente comparso davanti al giudice, questi si astiene dal convalidare lo sfratto e dispone invece il rinnovo della citazione (art.663 CPC) Il che si risolve molto spesso in plurimi tentativi falliti di 'rinotifiche' come nel gioco della cd. 'tela mulino'. Questa è purtroppo la realtà dei fatti.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Questa è purtroppo la realtà dei fatti.
Anche per questo, certamente hai più esperienze di me, ma io non ho avuta tale trafila.

In sostanza il personaggio sfrattato non ha mai ritirato le notifiche, non si è mai presentato, e non ha nemmeno lasciato le chiavi: dopo un paio di tentativi infruttuosi, l'uff Giud. ha fatto un sopralluogo, presente il fabbro (per l'esattezza il falegname che mi aveva venduto la porta blindata, e che aveva notato essere stata solo accostata col mezzo giro); verbalizzato e convalidato lo sfratto.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
se la relativa cartolina r/r non reca la firma di ricezione dell'intimato, e poi costui non è personalmente comparso davanti al giudice, questi si astiene dal convalidare lo sfratto

Ti ringrazio per l'esauriente spiegazione, ma io ho avuto esperienze diverse.

Il mio avvocato notifica all'indirizzo dell'immobile locato dal moroso.
Se la notifica non va a buon fine, la raccomandata ar (la busta verde, per intenderci) ritorna al mittente dopo la compiuta giacenza.
In pratica l'avvocato in udienza può dimostrare di aver notificato regolarmente all'intimato, il quale non ha ritirato nulla. Non rileva se non ha ritirato perché era altrove o perché, credendosi furbo, è abituato a non ritirare mai le raccomandate. Se non si presenta in udienza (o non comunica nei modi consentiti dalla legge di essere impossibilitato), il Giudice convalida lo sfratto.

Forse è determinante che sul citofono e sulla cassetta delle lettere ci sia il cognome dell'intimato, in modo che il notificatore e il postino annotino "assente" sulla busta, e non "sconosciuto". Io, per maggior sicurezza, se ho una pratica di sfratto in corso ogni tanto controllo che l'inquilino non tolga le targhette. E se le toglie le rimetto.

Questa è la mia esperienza a Torino, non so se altri Tribunali seguano prassi diverse.
 

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