Un intervento edilizio conforme alle prescrizioni urbanistiche può trovarsi in contrasto con la disciplina civilistica.
Il mancato rispetto di una servitù pattizia preesistente non è motivo d'illegittimità della concessione rilasciata per costruire sul fondo servente, poiché il comune non è tenuto, in sede di esame delle domande di concessione, a ricercare d'ufficio, né ad opporre al richiedente la pattuizioni limitative della proprietà concluse con terzi, tanto che la concessione stessa è rilasciata sempre salvo diritti dei terzi.
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Concessione: diniego per assenza di titolo e diritti di terzi
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La concessione edilizia viene normalmente rilasciata con la clausola “fatti salvi i diritti di terzi”. L’effetto collegato al rilascio di tale provvedimento è quello di rendere legittima l’attività edilizia autorizzata, senza tuttavia conferire alcun diritto su beni di terzi, relativamente ai quali l’autorità amministrativa non ha alcun potere dispositivo.
Nel caso, quindi, la concessione edilizia violi un diritto del terzo, questi potrà sempre agire avanti il Giudice ordinario per impedire la costruzione o per ottenere il risarcimento dei danni, indipendentemente dal fatto che il provvedimento contenga o meno la clausola sopra citata.
Nell’ambito del procedimento volto al rilascio della concessione edilizia, non potendosi procedere all’accertamento della liceità della costruzione sotto ogni aspetto, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto sufficiente, allorchè il progetto sia compatibile con le leggi amministrative e con le norme urbanistiche, che l’Autorità amministrativa valuti la sussistenza, in via di massima, della titolarità del diritto a costruire da parte del richiedente.
Ciò premesso si osserva che l’art. 88 “Domande di autorizzazione e concessione” della L.P. 5.09.1991 n. 22 e s.m. “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio” prevede che possono richiedere la concessione o l’autorizzazione i proprietari dell’immobile, nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successione ereditaria e cioè coloro che dimostrino di trovarsi con il bene in una relazione qualificata al momento dell’emanazione del provvedimento del Sindaco.
Come detto sopra ogni concessione (ed autorizzazione) viene di norma rilasciata con l’espressa clausola “salvi i diritti dei terzi”. Ciò significa che la concessione, autorizzando le opere definite nel progetto presentato, pone in essere un nulla-osta che ha valore unicamente nei riguardi della Pubblica Autorità. Per quanto riguarda quest’ultima, quindi, le opere sono legittime e viene rimosso ogni ostacolo che preesisteva al loro compimento.
Gli effetti del rilascio di una concessione edilizia si sviluppano quindi su due piani ben distinti di rapporti giuridici: uno pubblicistico, tra il soggetto costruttore e la Pubblica Amministrazione, l’altro privatistico, tra lo stesso soggetto ed i titolari di diritti soggettivi che possono rimanere lesi dall’attività edificatoria del primo. Questi due ordini di rapporti, di regola, non interferiscono tra loro, nel senso che l’approvazione di un progetto edilizio e la connessa concessione amministrativa non legittimano violazioni giuridiche a danno di terzi e non sono di ostacolo alla conseguente azione degli interessati nelle sedi opportune, se direttamente pregiudicati dall’attività edilizia.
Da :
Associazione Tecnici Comunali - SALVO DIRITTI DI TERZI
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