effemme8

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ciao,
sapevo che per la NOMINA nuovo amministratore sono necessari 501mm indirizzati tutti su di un candidato - per la sola revoca è prevista la stessa maggioranza

ma un amico mi ha fatto più volte presente diversi articoli che porto anche alla vostra attenzione :
  • per eleggere il nuovo amministratore di condominio, è necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentano almeno il 50% dei millesimi totali del condominio.
facendo attenzione alla lingua italiana, mi si fa presente che il verbo "rappresentano" si riferisce agli intervenuti, non alla parola "maggioranza" - quindi l'interpratozione dovrebbe essere come nell'esempio :
  • alla prima votazione, per il candidato-A (amministratore in carica) è stata votata la revoca con la maggioranza di 505 : da quel momento, cosa può fare...e cosa "è" ?

  • nella stessa assemblea sono presenti, 520mm ma solo 350mm votano il candidato C mentre il candidato B riceve 155mm di preferenze, il candidato-a riceve solo 15mm .... il candidato-C sarebbe nuovo amministratore, solamente se sul verbale si scrivesse una frase del tipo "è stato eletto nuovo amministratore il candidato-C" ?
se non fosse corretto il ragionamento, come si dovrebbe procede per le prossime convocazioni e votazioni ?
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentano almeno il 50% dei millesimi totali del condominio.
Questa frase è riportata male; ( tra l'altro, ovviamente non è il 50%).
mi si fa presente che il verbo "rappresentano" si riferisce agli intervenuti, non alla parola "maggioranza"
No, perché il verbo non è all'indicativo , come scrivi, ma congiuntivo; il senso cambia.

La norma che ti interessa è l'art. 1136 cc, che , tra l'altro dice, a proposito della nomina e revoca dell'amministratore:
"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio"
La meta del valore dell'edificio significa 500 millesimi.
il candidato-C sarebbe nuovo amministratore, solamente se sul verbale si scrivesse una frase del tipo "è stato eletto nuovo amministratore il candidato-C" ?
Con 350 millesimi, la delibera sarebbe annullabile; quindi, anche se si scrive così sul verbale, gli assenti, gli astenuti o chi ha votato diversamente hanno 30 giorni di tempo per impugnare tale delibera. (astenuti e contrari hanno 30 giorni dall'assemblea, gli assenti hanno 30 giorni dal ricevimento del relativo verbale).
Se nessuno impugno, l'amministratore votato da 350 millesimi è regolarmente in carica.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Congiuntivi, Condizionali ...maggioranze e percentuali...


sapevo che per la NOMINA nuovo amministratore sono necessari 501mm indirizzati tutti su di un candidato
Per essere precisi il candidato deve ottenere almeno 500 millesimi.

Infatti
la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentano almeno il 50% dei millesimi totali del condominio.

Questa frase è riportata male; ( tra l'altro, ovviamente non è il 50%).

La frase è corretta infatti il 50% dei millesimi totali corrisponde a 500. Nota a latere....esistono anche rarissimi casi di Condomini in cui il totale dei millesimi (per qualche arcano motivo) risultano meno di 1000 ...ecco che la dizione 50% (o 1/2) dei millesimi totali meglio funziona.
Ovviamente mai sarà riferibile ai millesimi presenti in assemblea.


Con 350 millesimi, la delibera sarebbe annullabile
Sempre per cavillare non "sarebbe"... ma... "è" annullabile.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
La frase è corretta infatti il 50% dei millesimi totali corrisponde a 500.
Hai ragione, mi sono spiegata male; intendevo dire che l'errore è il "rappresentano", come ho spiegato dopo.
Ovvero avrei dovuto scrivere: "la frase è riportata male, perché la norma non si riferisce al 50% dei millesimi degli intervenuti" .
Sempre per cavillare non "sarebbe"... ma... "è" annullabile.
Qui...si cavilla... ;)
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
sapevo che per la NOMINA nuovo amministratore sono necessari 501mm indirizzati tutti su di un candidato - per la sola revoca è prevista la stessa maggioranza
secondo me sapevi approssimativamente. Per la nomina, la conferma e la revoca dell'amministratore occorrono sempre, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti (anche i deleganti sono considerati presenti per delega) che rappresentino 1/2 del valore dell'edificio.
Tuttavia c'é chi sostiene l'applicabilità del terzo comma dell' art. 1136 che dice che "in seconda convocazione sono valide le deliberazione prese con la maggioranza dei presenti che rappresentino 1/3 del valore dell'edificio. Secondo me chi perora questa interpretazione sbaglia perché questo comma vale solo per l'approvazione dei bilanci ordinario e preventivo: non può essere applicato per lavori di straordinaria manutenzione (con l'eccezione dei lavori di miglioramento delle prestazione energetiche dell'edificio, vedi superbonus 110%) e non può essere applicato per la nomina, la conferma e la revoca dell'amministratore per il quale c'é un apposito richiamo.
 

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