Massimiliano Lusetti

Membro dello Staff
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 470 del 2/2/78) «il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità mediante la creazione di una camera d’aria, non anche, pertanto, quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.)."

Se infatti la sua dimensione è tale da poterlo utilizzare come vano autonomo, esso può avere sia una utilizzazione comune che una privata.
Essenziale risulta, in assenza di titolo che ne stabilisca la proprietà, la particolare funzione che esso ha assunto o può anche solo potenzialmente avere: può essere considerato di proprietà comune "solo se, per caratteristiche, struttura e funzioni, risulti, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.
(Cass. 18 marzo 1987, n. 2722)

Secondo altra sentenza (23/5/91 n. 5854) esso, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell’art. 1117 c.c., non costituisce - in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo - oggetto di comunione e, poiché esso, di regola, assolve una funzione isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa .

Avendo accesso da area comune Alcuni condomini potrebbero opporsi poichè il potenziale uso del volume grazie alla legge sul recupero ei sottotetti va potenzialmente a beneficio di un solo condomino e non di tutti.

Altra cosa da considerare è che se utilizzi il sottotetto come piano calpestabile di fatto cambi la situazione strutturale dell'edificio e comunque devi dare adeguate garanzie strutturali agli altri condomini sulla stabilità dell'edificio con i nuovi carichi ceh vengono a graver sullo stesso. Questo è di assoluta importanza da sapere soprattutto se operi in zona sismica poichè in tal caso devi fare progetto antisismico che verifica la nuova struttura modificata e la sua interazione con il preesistente fabbricato. Non basta un Geometra per firmare un progetto del genere ma bisogna dare mandata ad un ingegnere strutturista.
 

Sandro65

Nuovo Iscritto
Buongiorno, sono proprietario di un attico e superattico a Roma con la parte superattico accatastata e a me venduta come "lavatoio ad uso privato" collegato al piano attico internamente con scala privata. L'altezza è di 2.60, posso usufruire del piano casa per il recupero del sottotetto e renderlo abitativo (cosa che di fatto già lo è ...) ? grazie in anticipo a tutti per le risposte, è la mia prima esperienza su un Forum.
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
l'altezza è di 2,60 su tutta la superficie?? bisogna controllare un pò di cose ma in linea teorica se ci sono le altezze non dovrebbero esserci problemi.

nella regione lazio possono essere recuperati ai fini abitativi i sottotetti esistenti all'entrata in vigore della legge regionale (la l.r. 13/2009). La legge la conosco bene poichè ho lo studio in prov. est di Roma.

saluti
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto