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Cari tutti,
non ho ben capito se devo sommare, al reddito complessivo del mio 730, anche l'imponibile cedolare secca. Vi spiego. Quello che vedo nel mio 730 è al "riepilogo dei redditi" rigo n.4 redditi da lavoro dipendente e assimilati l'importo e al rigo 6 imponibile cedolare secca con un altro importo. Al rigo 11 della tabella "calcolo del reddito imponibile e dell'imposta lorda" vedo il reddito complessivo a cui però non è sommata l'imponibile cedolare secca ma viene riportato solo il rigo 4 ossia solo il reddito da lavoro dipendente della tabella "riepilogo dei redditi". Non ho quindi capito se, per avere il reddito complessivo per definire la mia fascia di appartenenza, devo sommare anche l'imponibile cedolare secca oppure no. Inoltre vorrei capire se si tratta di netto o di lordo.
Ecco le info della regione:
"Per reddito complessivo lordo fiscale è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale, riferito all’anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli: – modello CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l’eventuale rendita catastale dell’eventuale abitazione principale ; – modello 730: prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo; – modello UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1".
Grazie :nerd:
 
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con il regime dell'imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e, conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.
Il nuovo regime di tassazione non influenza, tuttavia, l'attribuzione di altri benefici fiscali o l'accesso a prestazioni di natura sociale o assistenziale collegati alla situazione reddituale.
Infatti l'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011 recita:
Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve quindi essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all'art. 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e no, collegati al possesso di requisiti reddituali come, in particolare, l'I.S.E.E.
 
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con il regime dell'imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e, conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.
Il nuovo regime di tassazione non influenza, tuttavia, l'attribuzione di altri benefici fiscali o l'accesso a prestazioni di natura sociale o assistenziale collegati alla situazione reddituale.
Infatti l'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011 recita:
Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve quindi essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all'art. 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e no, collegati al possesso di requisiti reddituali come, in particolare, l'I.S.E.E.
Nem in parole povere..devo sommarlo al reddito complessivo? :confuso:
 
faccio riferimento soltanto al reddito complessivo quindi e non sommo l'imponibile cedolare secca?
Premesso che non c'era necessità di riportare integralmente il messaggio al quale hai replicato, dovresti specificare per che cosa ti serve sapere la "fascia di appartenenza", dato che avevi fatto riferimento alle "info della regione".
 
Ultima modifica:
Per stabilire la fascia di appartenenza del ticket (area sanitá)
Il reddito proveniente dalla Cedolare secca (tassato con imposta sostitutiva) va sommato al reddito complessivo del Mod. 730 (tassato in regime orfinario: IRPEF).
Se hai un Reddito IRPEF di 20.000 Euro non puoi pretendere di avere l'esenzione del Ticket, se hai altri redditi provenienti da vari appartamenti che ti fruttano decine di migliaia di Euro di canone tassato con cedolare secca.
 
Il reddito proveniente dalla Cedolare secca (tassato con imposta sostitutiva) va sommato al reddito complessivo del Mod. 730 (tassato in regime orfinario: IRPEF).
Se hai un Reddito IRPEF di 20.000 Euro non puoi pretendere di avere l'esenzione del Ticket, se hai altri redditi provenienti da vari appartamenti che ti fruttano decine di migliaia di Euro di canone tassato con cedolare secca.
Non pretendo nulla Alberto volevo solo capire e grazie a te e a Nem l'ho fatto adesso. Mille grazie ;)
 

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