teidbuc

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Salve a tutti,
Spero il topic sia pertinente a questa area.
Mia moglie è intestataria di una abitazione, non percepisce reddito ed è a mio totale carico.
Affitterà l'abitazione con canone concordato a 700 euro mensili (8.400 Euro l'anno).

La domanda è, conviene optare pe la cedolare secca al 10% oppure no ?

Ho letto che sotto i 8.174,00 euro l'anno si sta nella no tax area e che il reddito da affitto in caso di canone concordato va dichiarato decurtato del 30% quindi 8.400 -30%*8400 = 5880. Se ho letto e capito bene e la no tax area si applica ai redditi di solo affitto converebbe optare per ilregime ordinario e non pagare proprio IRPEF

Qualcuno mi può confermare ?

Grazie e Saluti

/Davide
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho l'impressione che tu faccia un po' di confusione. Per il reddito da locazione non esiste alcuna no Tax Area.
L'unica deduzione sull'imponibile è pari al 5% del canone di locazione.
Pertanto con la tassazione ordinaria una locazione di 700 Euro mensili pari a
700 x12 = 8400 € Annui - deduzione 5% = Imponibile € 7980
Imposta 23 % = € 1834.4
+ addizionale regionale e comunale.
Con la cedolare secca
Aliquota ordinaria 21 % = € 8400 x 21 % = € 1764
Con contratto concordato agevolato aliquota 10 % = 8400 x 10 % = € 840.
N.B.
per quanto riguarda l'applicazione del 10% devi dimostrare che il canone di € 700 è congruo.
Quanto alla detrazione dell'imponibile del 30 % , non ha niente a che vedere con la tassazione dell'affitto ma riguarda lIMU e la Tasi.
 
Ultima modifica:

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La percentuale corretta della riduzione è il 25%
Art. 8, comma 1 della legge n. 431/1998:
Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella misura minima del 70 per cento.
 

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