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Essendo il nonno ad oggi ancora vivo , sarebbe Lui a dichiarare che la somma data al nipote nel 2002 voleva essere un prestito e sarebbe ancora Lui mediante una dichiarazione redatta in riferimento a l'art. 1236e ss. c.c.

Riporto testualmente.

La remissione del debito, secondo la prevalente dottrina, è un atto giuridico di rinuncia al credito con effetto estintivo dell'obbligazione. L'atto giuridico ha natura negoziale e strutturalmente è recettizio, esso diventa irrevocabile una volta giunto a destinazione.
Sotto il profilo causale, la remissione, di per sè, è atto a titolo gratuito che si risolve in un vantaggio per il debitore; la remissione può, peraltro, inserirsi in un contesto negoziale più ampio ed è, in tale prospettiva, che parte della dottrina si è riferita alla remissione come ad un atto negoziale a causa neutra.
Per quanto riguarda la forma richiesta per la remissione del debito, non esistono particolari vincoli, sicchè la stessa può avvenire con dichiarazione espressa o con comportamento concludente. Il c.c., all'art. 1237, contempla due ipotesi nelle quali la remissione del debito è presunta. Si tratta della consegna del titolo in originale (presunzione assoluta) e della consegna della copia del titolo esecutivo spedita in forma esecutiva (presunzione relativa).
 

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remissione di un debito.
Ai sensi dell’art. 1236 c.c. “la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”.

Si tratta di un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, definito non satisfattorio perché produce l’estinzione del rapporto giuridico senza che il creditore ne esca soddisfatto.

Parafrasando il testo dell’art. 1236 c.c., si può definire la remissione come la dichiarazione del creditore rivolta al debitore di liberarlo dal suo debito (art. 1236 c.c.).

È discusso se essa abbia natura di negozio giuridico unilaterale ovvero sia un contratto.
La tesi che ne riconosce natura contrattuale (CARIOTA-FERRARA) si basa sulla considerazione che non vi è estinzione dell’obbligazione in caso di rifiuto del debitore, la cui cooperazione non è un elemento estraneo al negozio, ma ne costituisce parte integrante.
Autorevole dottrina (SANTORO-PASSARELLI) e Cassazione (Cass. civ. n.5260/83), invece, parlano di negozio giuridico unilaterale: l’art. 1236 c.c., si afferma, stabilisce cha la comunicazione al debitore della dichiarazione di rimettere il debito produce immediatamente l’estinzione dell’obbligazione, l’intervento del debitore che si oppone rappresenta solo un’autonoma manifestazione di volontà che funziona come evento risolutivo.
Si parla di negozio giuridico unilaterale recettizio risolutivamente condizionato all’opposizione del debitore (TILOCCA).

L’intervento del debitore, comunque, non è del tutto inutile perché ne rende irrevocabili gli effetti.
Con la remissione, dunque, si estingue il rapporto obbligatorio che ne è oggetto, ma non automaticamente anche gli altri rapporti che con quello abbiano in comune la fonte o i soggetti o siano con esso in relazione sinallagmatica (TILOCCA).
Di norma si scioglie l’intero rapporto obbligatorio ma non è esclusa la possibilità di una remissione parziale.

L’atto di remissione, considerato recettizio perché si perfeziona nel momento in cui la volontà remissoria giunge a conoscenza del debitore, è un atto di disposizione del credito che richiede l’ordinaria capacità di disporre.
Può essere considerato un atto neutro, ossia indifferente rispetto all’onerosità o alla gratuità, in quanto la liberazione del debitore non rappresenta un elemento intrinseco della causa della remissione, che consiste solo nella dismissione di un diritto senza la correlativa attribuzione ad un altro soggetto (NOBILI).

In generale, tutti i diritti di credito possono essere oggetto di remissione purché abbiano i requisiti previsti dall’art. 1346 c.c.: possibilità, liceità, determinatezza e determinabilità.
Non possono costituire oggetto di remissione i crediti indisponibili, quali i crediti alimentari e i diritti del lavoratore derivanti da disposizioni di legge inderogabili.

La Cassazione, superando i dubbi sorti in dottrina circa la rinunciabilità dei debiti futuri, ne consente la remissione basandosi sull’art. 1348 c.c. secondo il quale le cose future possono costituire oggetto di negozio giuridico salvo particolari divieti di legge (Cass. civ. n. 1222/75 e n. 1573/74).
Possono formare oggetto di remissione i crediti incerti, i crediti illiquidi e quelli sottoposti a termine o condizione.

Le garanzie si estinguono siano esse di natura personale o reale, ma la semplice rinuncia alle garanzie non comporta anche la remissione del debito, se non esiste una specifica volontà remissoria del creditore.

La remissione è considerata un negozio a forma libera, che può essere attuato anche mediante comportamenti concludenti (Cass. civ. n. 5148/87), anche se è opportuno segnalare la tesi sostenuta da una recente dottrina secondo cui anche con riferimento alla remissione del debito vale il principio secondo cui ogni negozio accessorio o modificativo di altro negozio deve avere la forma di quest’ultimo (GIACOBBE e GUIDA).
Può, inoltre, essere sottoposta a condizione e a termine iniziale, mentre non sembra possa essere assoggettata a termine finale (REMISSIONE).

In conclusione si ricorda che l’opposizione del debitore deve essere fatta entro un congruo termine e vale come condizione risolutiva dell’estinzione dell’obbligazione ormai già avvenuta (BENEDETTI).
Nel silenzio della legge per valutare la congruità del termine si richiama per analogia l’art. 1333 c.c. secondo cui il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi e in mancanza di tale rifiuto il contratto si intende concluso.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma con tutti i soldi che girano il NONNO non può pagarsi un avvocato prima di incasinare ancora di più la situazione ?
Ma il NIPOTE è in stato di indigenza da indurre il NONNO alla remissione del debito ?
Alè, siamo italiani con lunga dominazione aragonese/spagnola e borbonica......
 

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