gattaccia

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Se è questa la sentenza

Tribunale Novara 21 gennaio 2015

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Istanza del creditore per accesso tramite ufficiali giudiziari - Presupposti - Emanazione dei decreti attuativi - Procedimenti iniziati dopo l'11 dicembre 2014

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Istanza del creditore per accesso diretto senza ausilio dell'ufficiale giudiziario - Presupposti - Impedimenti di carattere tecnologico


L’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo a partire da quando saranno stati emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 155-quater disp. att. c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente potrà essere autorizzato solo quando sia da costui specificamente richiesto che avvenga in tale forma e solo se per motivi di carattere tecnologico non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario.


A me pare del tutto adatta al suo caso: è lei che agirebbe come creditore, (non è l'U.G. per il quale si deve attendere il decreto attuativo)

ok, grazie mille!
in tal caso ci proverò!
 
O

Ollj

Ospite
l'ho letto nella casistica in fondo al link da Lei postato, dopo la bozza dell'istanza senza decreti attuativi: alcuni tribunali sono per l'ammissibilità, altri (tra i quali il "mio"!), no
grazie, avviserò l'avvocato...che delusione
Nessuna delusione; tal Tribunale conferma la bontà di quanto già su scritto: come creditore potrà procedere.

Il Tribunale, in primis, ha considerato che la regolazione delle modalità d’accesso alle banche dati a cui si riferisce l’art. 155 quater disp.att. “non può che riferirsi all’accesso degli Ufficiali Giudiziari” e che viceversa “nessun decreto attuativo debba essere emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art.492 bis c.p.c.”.

Invero, in tale ultimo caso l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma consente soltanto di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore, atteso che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi.

Il Tribunale ha, quindi, autorizzato il creditore procedente a richiedere autonomamente ai gestori delle banche dati, all’anagrafe tributaria, all’archivio dei conti correnti nonché al pubblico registro automobilistico, tutte le informazioni dirette ad individuare le cose da sottoporre ad esecuzione ed ha, altresì, chiarito che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto della legge e a tutela della riservatezza, già prevista per tutti i dati sensibili delle parti.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
bene, a questo punto direi che il tentativo va fatto
desidero aggiornare la discussione, penso possa interessare anche ad altri utenti, dato che è una novità
ancora grazie!
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Il 492 bis c.p.c.
Dipende dal Tribunale,ovvero dalla qualità degli u.g.
Non tutti i Tribunali hanno u.g. già preparati per l'accesso telematico ai database.
Quindi ottenere l'accesso del procedente creditore a tali database con autorizzazione del presidente del tribunale ti fa perdere tempo.
Che poi l'unica cosa che ti interessa è accedere all'anagrafe dei conti correnti,il resto lo sai già.
Se il luma vale la candela......
Ossia se la somma nel decreto ingiuntivo vale la spesa per il 492 bis c.p.c. ok....
altrimenti....
il decreto ingiuntivo mi pare resta valido per 10 anni.
 
O

Ollj

Ospite
Il 492 bis c.p.c.
Dipende dal Tribunale,ovvero dalla qualità degli u.g.
Non tutti i Tribunali hanno u.g. già preparati per l'accesso telematico ai database.
Il procedimento cui fa riferimento @gattaccia non è quello con U.G.
È altro: accesso diretto del creditore ad alcune banche dati ex. art.155 quinques disp.att. c.p.c.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Petdonate la sintesi.
Si accesso del creditors sottindente che l'u.g. Non e'in grado.
Il creditors puo'anche partecipare con l'u.g.all'accesso banche dati.Non solo richiedere al presidents del tribinale l'accesso diretto se l'u.g. Non e' in grado.
Scusate imprecisioni .
Che Te ne fai dell'anagrafe tributaria?
 
O

Ollj

Ospite
Che Te ne fai dell'anagrafe tributaria?
Non è forse in grado di dare informazioni sulla posizione patrimoniale di cui il soggetto è titolare...? Pensi alle partecipazioni in società e Ditte o a datori di lavoro di cui non si aveva conoscenza (pignoramento presso terzi); pensi alla dichiarazione di successione: vi sono indicati non solo beni immobili...
"Annualmente vengono elaborati dai mainframe del sistema, 200 milioni di documenti e sono ricevute circa 43 milioni di dichiarazioni dei redditi ed altri documenti rilevanti ai fini fiscali"
Buttalo via...
 

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