donchisciotte

Nuovo Iscritto
Quest'anno, per la prima volta da quando sono proprietario dell'appartamento in cui abito (circa quarant'anni), mi sono reso conto che la superficie su cui viene computata dal mio comune la TARSU è superiore a quella effettiva. L'ho fatto presente agli organi appositi del comune, che hanno riconosciuto l'errore ed apportato le conseguenti correzioni. Recentemente mi è pervenuta dal comune una lettera con la quale mi si avverte che riceverò un rimborso, ma solo per gli ultimi tre anni. Mi chiedo da quale disposizione derivi la limitazione a tre anni, mentre mi sembrerebbe più giusto un rimborso per tutti gli anni di pagamento in eccesso. C'è qualcuno che possa indicarmi le disposizioni regolamentari su questo argomento? Grazie.
 
S

simo

Ospite
Ciao, non possono rimborsarti tutti gli anni che hai pagato in più inquanto alcuni anni cadono in prescrizione. Da quello che ricordo però dovrebbero rimborsarti almeno gli ultimi 5 anni e non 3 inquanto la prescrizione mi sembra sia di 5 anni.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x donchisciotte, ha ragione sino il rimborso si prescrive in 5 anni, pertanto il tuo comune deve rimborsarti quanto da te coattivamente pagato per errore dell'amministrazione ciao adimecasa bergamo:daccordo:
 

donchisciotte

Nuovo Iscritto
Ringrazio simo e adimecasa per le informazioni, che almeno parzialmente mi danno ragione. Tuttavia, per far valere le mie ragioni nei confronti del comune mi servirebbe un riferimento preciso alla legislazione o ai regolamenti sulla materia. I miei cortesi interlocutori, o anche altri iscritti al forum, sono in grado di indicarmeli? Grazie!
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Spero ti sia utile :
SE SI PAGA TROPPO
Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica. Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l'eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un'apposita' contabilita' speciale.
In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu' all'ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione.
Fonte: art.22 d.lgs.112/1999 cosi' modificato dal d.l.112/2008
ADUC - Scheda Pratica - LA CARTELLA ESATTORIALE
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ADUC - Scheda Pratica - TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP): NUOVE REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI
:daccordo:
 

geomarchini

Nuovo Iscritto
POTREBBERO ANCHE SCONTARE QUELLO CHE HAI PAGATO IN PIù, SOTTRAENDOLO DAI PROSSIMI PAGAMENTI...PARLEREI DI DECADENZA PIù CHE DI PRESCRIZIONE:

Ai fini fiscali, la normativa prevede tassativamente i termini di decadenza per il rimborso; per esempio:
- di ritenute dirette (art. 37 D.P.R. n. 602/1973, come modificato, con effetto 1° gennaio 2001, dall'art. 34, comma 5, della Legge n. 388 del 23/12/2000), entro 48 mesi per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria;
- di versamenti diretti (art. 38 DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 133 del 13/05/1999), entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento; in tema di rimborso di somme versate per tributi non dovuti, il termine decadenziale di cui al citato art. 38 DPR n. 602/73 si applica ad ogni tipologia di indebito tributario, anche ai versamenti diretti mediante delega agli istituti di credito, fin dall'origine non dovuti, senza distinzione tra versamenti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria; inoltre, in mancanza di disposizioni specifiche, il termine decadenziale di due anni è disposizione di carattere residuale e concerne le diverse ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell'imposta (in tal senso, Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 1040 del 22/01/2004);
- dell'IVA (artt. 30 e 38-bis DPR n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni); nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l'eccedenza IVA a credito non può essere recuperata dal contribuente attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, ma solamente con la richiesta di rimborso la quale va, peraltro, presentata entro il termine di decadenza di cui all'art. 16 del DPR n. 636 del 26/10/1972 (ed ora di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992), rispettato il quale inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione dalla formazione del silenzio-rifiuto (così la Corte di Cassazione - Sez. Tributaria -, con la sentenza n. 16477 del 20/08/2004);
- dell'imposta di registro (art. 77, comma 1, DPR n. 131 del 26/04/1986), entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alle restituzioni;
- in caso di riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 03/01/2005, ha chiarito che per il rimborso delle maggiori imposte pagate il contribuente deve presentare l'istanza all'ufficio tributario competente entro due anni dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione, cioè al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto all'agevolazione fiscale (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992); in sostanza, con la suddetta circolare, l'Agenzia delle Entrate si è adeguata a quanto aveva già statuito, correttamente, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 11053 del 04/11/1998 e n. 1004 del 24/01/2001;
- in tema di ICI, è applicabile il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 13, comma primo, D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992); nell'ipotesi di attribuzione ad un fabbricato, da parte dell'ex UTE, di rendita catastale di entità inferiore a quella provvisoriamente dichiarata dal contribuente, quest'ultimo ha diritto al rimborso dell'ICI in eccedenza versata o direttamente d'ufficio, senza bisogno di apposita istanza, ovvero entro il termine triennale di cui sopra, decorrente non già dalla data degli effettuati versamenti bensì da quella in cui la rendita catastale attribuita è divenuta definitiva, con la sua comunicazione al contribuente e l'acquisizione, da parte di questi, della certezza del credito verso l'ente impositore (in tal senso, correttamente, Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. L, sentenza n. 106 del 29/05/2002).
Inoltre, per il rimborso delle imposte, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza all'Amministrazione finanziaria decorre non dalla data di versamento dell'acconto ma dalla data di versamento del saldo, come correttamente stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 198 del 10/01/2004.
A tal proposito, occorre precisare che la Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 17/10/2004 (causa C-300/02), ha statuito che il principio di effettività del diritto comunitario non osta a che, per un'azione di ripetizione di un tributo riscosso in violazione delle sue disposizioni, sia fissato un termine di decadenza a decorrere dalla scadenza per il pagamento volontario di detto tributo, poiché il problema della restituzione di importo è risolto in modi distinti nei diversi Stati membri, e persino all'interno di uno stesso Stato, a seconda dei variegati tipi di imposte e di tasse in questione, essendo assoggettate, in determinati casi, contestazioni o richieste del genere a precise condizioni di forma e di termine per quanto riguarda sia i reclami rivolti all'Amministrazione fiscale sia i ricorsi giurisdizionali, potendo essere esercitato tale diritto d'agire entro termini più o meno lunghi.
Inoltre, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 19216 del 24/09/2004, ha precisato che il contribuente può sempre rettificare la propria denunzia dei redditi per errore, sia di fatto che di diritto, commesso in sede di sua redazione e chiedere, entro i limiti dei termini fissati dalle norme generali in materia di prescrizione e di decadenza, la restituzione di eventuali differenze corrisposte indebitamente.
 

donchisciotte

Nuovo Iscritto
Ringrazio tutti per le informazioni che mi hanno fornite, ed in particolare geomarchini, che ha scritto quasi .....un trattato sulle normative tributarie. Leggendolo con la massima attenzione, e tenendo conto dell'evidente astrusità della materia - specie per un non addetto ai lavori come me - mi sembra di poter concludere che il mio caso rientri in quelli elencati al secondo punto dello scritto di geomarchini, quello che comincia con "- di versamenti diretti (art. 38 DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 133 del 13/05/1999)....". Se così è allora il "termine di decadenza" che si applica al mio caso sarebbe di 48 mesi, cioè quattro anni; non dunque cinque anni, come avevano suggerito simo e adimecasa. Chiedo a geomarchini di volermi cortesemente informare se condivide questa mia conclusione.Grazie.
 
J

JERRY48

Ospite
Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica.

per esperienza mia personale: l'Equitalia non "può offrire il rimborso" può solamente fare "uno sgravio" tramite comunicazione da parte dell'Ente Creditore. se sulla cartella esattoriale sta scritto che devi pagare 1.000, 1.000 deve incassare. mi è capitato proprio per il pagamento della TARSU. 170 mq. dichiarati da me, tassa richiesta dal Comune mq. 191 tramite Equitalia. ricorso al Comune e Sgravio da parte di Equitalia.
per gli anni precedenti, chiesto rimborso (accettato) con la prescrizione per i 5 anni.
 

Ilaria9

Nuovo Iscritto
Ciao a tutti. Io sto avendo un problema simile con la casa di mio padre. Quando comprò casa, dichiarò al comune i metri quadri totali e non quelli calpestabili. Quest'anno mi sono finalmente accorta dell'errore (protrattosi per 12 anni), ma mi hanno detto che per quello che è stato pagato in eccesso non posso fare più niente perchè a dichiarare i metri quadri è stato mio padre.
E' così'? Oppure sono comunque tenuti a restuirmi i soldi pagati in eccesso?
Grazie!
 

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