fab70

Nuovo Iscritto
salve a tutti !!
sono un nuovo utente del forum e vorrei avere dei chiarimenti per quanto concerne un contratto di affitto..
in prossimita della scadenza del contratto (6+6) di una attivita commerciale,in merito ho letto diverse cose su questo stesso forum che trattano il diritto di indennita da parte del conduttore ma una cosa ancora non mi risulta chiara ed e' questa;
se il proprietario a scadenza del contratto lo rinnova,chiedendo magari un aumento e il gestore non volesse accettarlo, l'affittuario avrebbe diritto a 18 mesi d'indennita (giusto?) se invece il proprietario non da nessuna comunicazione al seguito,cosi da rinnovare automaticamente il contratto,per i successivi 6 anni e alle stesse condizioni di quello precedente,anche in questo caso l'affittuario spetterebbe l'indennita?

grazie
 

sissi24

Nuovo Iscritto
da come ho capito io (nn sono un tecnico) l'indennità va corrisposta solo dopo l'abbandono dei locali ed entro un anno...ma prendi l'informazione con le "pinze" .... ;)
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
Dalla L. 392/78 :
Art.34. (Indennità per la perdita dell'avviamento).In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

SUNIA Salerno, legge 392/78
 

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