Baeuwa

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buonasera, è la prima domanda che pongo nel forum e vorrei innanzitutto ringraziare tutti gli utenti che condividono le loro esperienze.

Mi trovo nella condizione di aver ereditato un contratto di affitto di un immobile a/2 con un contratto di tipo non abitativo (e già ci sarebbe da discutere...), è un contratto stipulato nel 1993 e vorrei sapere se l'art 1573 del cc è applicabile a questa tipologia di situazione, vista anche la cassazione (Cassazione civile sez. III 31 gennaio 2006 n. 2137) che a riguardo dichiara:

l'art. 1573 c.c. deve intendersi applicabile non solo quando sia stata pattuita sin dall'inizio una durata eccedente i trenta anni ma anche quando, pur pattuita una durata inferiore, sia stata in contratto altresì prevista la rinnovazione del rapporto per un numero indeterminato di volte, in quanto la pattuizione della rinnovazione è valida ed efficace soltanto nei limiti temporali del trentennio, altrimenti realizzandosi attraverso la pattuizione di successive rinnovazioni proprio ciò che la norma ha inteso escludere in occasione della prima stipulazione del rapporto, con conseguente elusione del divieto dalla stessa norma stabilito.

vi ringrazio per la risposta e vi auguro una buona giornata.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
lei è subentrata non so bene a che titolo
Verifica che l'attuale conduttrice soddisfi una delle condizioni di cui all'art. 37 l. 392/1978:

(Successione nel contratto)

In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro
che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di
data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a
continuarne l'attivita'.
In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di
locazione si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che
continui nell'immobile la stessa attivita' gia' ivi esercitata
assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o
consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
Se l'immobile e' adibito all'uso di piu' professionisti, artigiani
o commercianti e uno solo di essi e' titolare del contratto, in caso
di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi
diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti,
artigiani o commercianti.
 

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