N

nonnopaolo

Ospite
Salve,
in un contratto 4+2, se per motivi straordinari il locatario ha la necessità di rientrare in possesso dell'immobile per adibirlo a sua abitazione, può disdire il contratto prima della scadenza dei 4 anni?
Se è possibile, mi direste per favore a quale norma o art. del codice civile si deve fare riferimento?
Grazie mille
Paolo
 
O

Ollj

Ospite
quale norma o art. del codice civile si deve fare riferimento?
Legge 431/98 art. 3, alla prima scadenza, il locatore può negare il rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi; tra i motivi previsti vi è:
il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.
Quindi lei, solo al compimento dei 4 anni potrà riottenere l'immobile.
 
N

nonnopaolo

Ospite
Ok, grazie per le delucidazioni.
Solo una cosa: la possibilità di rientrarne in possesso al termine dei 4 anni, è regolata soltanto dall'art. 3 della L, 431/98 o nel contratto va inserita una qualche clausola specifica?
Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ok, grazie per le delucidazioni.
Solo una cosa: la possibilità di rientrarne in possesso al termine dei 4 anni, è regolata soltanto dall'art. 3 della L, 431/98 o nel contratto va inserita una qualche clausola specifica?
È prevista dalla legge e quindi non è oggetto di pattuizione tra le parti.
 
O

Ollj

Ospite
Quindi, come dettole, è un suo diritto esercitabile anche in assenza di clausola a contratto: essenziale, per l'esercizio, che ricorrano tutte le condizioni di legge.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 2, comma 3 (il quale, ex comma 5 dello stesso articolo, non può avere durata inferiore ai tre anni).
Grazie, questo lo davo per implicito....; ma è nonnopaolo che dovrebbe dare la risposta.

Se avesse immaginato o scritto di fare un contratto ex 431 art. 2 c. 1, o c. 3/5 non applicando gli accordi territoriali, si troverebbe automaticamente , in assenza di disdetta alle precise norme di legge, a ritrovarsi una proroga di 4 anni, essendo nulla una pattuizione contraria.
 
O

Ollj

Ospite
Comma 3 art.2
"In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative"
 

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