chiacchia

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comunque chi compra non ha niente a che fare con i debiti del precedente proprietario basta che quando si fa il nuovo contratto Enel Gas ecc. si presenti il documento che lo prova e un consiglio intesta l'utenza all'inquilino cosi se va via e non paga la luce ecc. i problemi sono suoi non tuoi quale proprietario.
 

chiacchia

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Questo si ma se vai dall'amministratore e gli chiedi se questi ha debiti non te lo dice per la privaci, chi vende se ne guarda bene e allora che fai?
 

Luigi Criscuolo

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gli chiedi se questi ha debiti non te lo dice per la privaci,
non è vero l'amministratore una volta contattato e sollecitato a rispondere a determinate domande deve rispondere: se sono stati approvati dall'assemblea lavori di ordinaria manutenzione ordinaria di un certo peso economico o di straordinaria manutenzione; se ci sono in atto liti contro condòmini o contro fornitori; se nel condominio ci sono condòmini ad alta morosità e se il proprietario dell'appartamento che ti accingi a comprare è in regola con i pagamenti; se ci sono liti tra condomini.
Ovviamente non puoi pretendere che ti dica nome, cognome ed importi ma a queste domande è tenuto rispondere almeno con dei si e con dei no, sopratutto se hai dato la caparra confirmatoria e stai per rogitare.
 

chiacchia

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Ho qualche dubbio proverò a chiedere al mio amministratore per vedere cosa mi risponde, qui in Italia per quanto mi riguarda quando c'è da lavorare si trova subito la scusa della privaci tranne se non si deve sapere qualcosa sul berlusca :)
 

Luigi Criscuolo

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bene; invita queste persone a leggere che cosa è la privacy. Molta gente si nasconde dietro il totem della privacy per non avere il fastidio di rispondere. Se tu, da promittente acquirente di un appartamento, chiedi all'amministratore del condominio se il promittente venditore è in regola con il pagamento delle spese condominiali lui è tenuto a rispondere si oppure no, non è, eventualmente, tenuto a dirti l'importo. Altrimenti prima di firmare il rogito chiedi al venditore una dichiarazione scritta dell'amministratore del condominio che dichiari che il condòmino venditore è in regola con i pagamenti delle spese condominiali. Se non allega tale dichiarazione non compri.
Come ho già avuto modo di scrivere è meglio impuntarsi prima che poi correre dietro a qualcuno che ti ha gabbato.

La privacy è un diritto riconosciuto dall’ ordinamento giuridico Italiano che recepisce in merito anche disposizioni a livello Europeo.
La tutela della Privacy ha richiesto, a livello generale, un lento processo di riconoscimento in quanto alle sue origini la legge proteggeva esclusivamente il diritto di proprietà e tutelava le persone rispetto alle invasioni fisiche della loro abitazione.
Negli Stati Uniti, all’inizio del 1900, è stato introdotto il “diritto ad essere lasciati soli”, cioè il diritto a impedire ad altre persone di invadere la sfera privata di un individuo. Questo concetto si è poi anche, lentamente, diffuso in Europa seppur con varie evoluzioni nel corso degli anni.
La privacy è uno strumento per proteggere la propria riservatezza e difendersi dai comportamenti invadenti, e mediante la sua applicazione ognuno di noi può disegnare un confine tra se stesso e gli altri. La legge sulla Privacy disciplina il modo in cui una persona vive in società nei confronti delle altre persone.
In relazione al mutare della Società e degli strumenti tecnologici utilizzati, il concetto di privacy ed il suo significato ha subito profondi mutamenti nel corso degli anni.
Le moderne tecniche di comunicazione e la facilità di diffusione e duplicazione delle informazioni indicano che non è più sufficiente proteggere il diritto ad “essere lasciati in pace” e a non subire intromissioni non gradite nella propria vita privata, è sempre più importante evitare che altre persone possano utilizzare informazioni riferite ad un soggetto, raccogliendole a sua insaputa e utilizzandole per finalità non consentite o comunque contrarie alla volontà dell’interessato.
Se non venisse garantita questa tutela, ognuno di noi potrebbe subire conseguenze negative con una conseguente forte limitazione della propria libertà individuale e dell’esercizio dei propri diritti.

Il punto fermo di questa evoluzione è che ogni persona è titolare del diritto di disporre dei dati che lo riguardano e che descrivano e ne qualifichino l’individualità.
La normativa sulla Privacy garantisce il “diritto ad esercitare un controllo sulle informazioni che ci riguardano” mettendo l’interessato:
  • nel diritto di sapere che qualcun altro sta raccogliendo informazioni sul nostro conto e per quale finalità desidera utilizzarle;
  • nel diritto di decidere se vogliamo consentire questa raccolta ed utilizzo o se preferiamo negare questo consenso.
Quando si parla di privacy quindi oggi non si fa riferimento solo al diritto alla riservatezza, ma anche al nostro diritto di scelta circa l’uso che vogliamo gli altri facciano dei nostri dati personali.
La vigente normativa della Privacy è un presupposto fondamentale per esercitare i diritti che lo Stato ci riconosce, infatti possiamo davvero sentirci liberi e privi di condizionamenti solo se possiamo essere certi che nessuno abbia raccolto informazioni sul nostro conto per motivi illeciti o senza il nostro consenso.

NB.
(E’ attualmente in fase di stesura una nuova normativa Privacy a livello Europeo che quando pronta sarà pubblicata come “Direttiva” e quindi immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di una specifica approvazione a livello nazionale).
 

Nemesis

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Si, ma i debiti pregressi non riguardano solo le utenze. Ci sono anche le spese condominiali per le quali l'acquirente (se non specificato nel rogito) risponde fino ad un anno addietro (anteriore al rogito).
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Che deve essere interpretato nel senso che l’obbligo ivi previsto concerne unicamente l’esercizio (e non l'anno) in corso e quello precedente e non anche i "riporti" degli esercizi precedenti, il cui pagamento può essere richiesto esclusivamente al precedente proprietario dell’immobile.
Inoltre, l'obbligazione solidale prevista dalla norma non è superabile con pattuizione contrattuale.
Oltre a quanto sopra,
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
 
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