giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Si prevede di fare scrittura privata tra fratelli secondo la quale M deve una certa cifra al fratello I a titolo di conguaglio a seguito di permute su immobili. Il legale di M ha predisposto una bozza nella quale,tra le altre cose, viene citata la somma oggetto di conguaglio e le scadenze alle quali M dovrà provvedere ad estinguere il debito verso I. La bozza ha come intestazione "scrittura privata". I ha invitato il legale a modificare parzialmente, perfezionandola con l' intestazione come di seguito: "scrittura privata-ricognizione e riconoscimento di debito-promessa di pagamento. Il legale si rifiuta di intestare la scrittura come I vorrebbe dicendo che quanto riportato sulla scrittura, che M si dichiara debitrice, che intende far fronte alle scadenze previste, che è citato a che titolo il debito è sorto non sono altro che la stessa cosa e che quindi è inutile modificare l' intestazione come I vorrebbe. I ha dei dubbi circa che M rispetti le scadenze e gli importi pattuiti per cui, documentandosi, rileva che, al momento in cui dovesse impugnare l' atto verso M un conto è che sia intestato come semplice scittura privata e altro è che sia intestato con l' aggiunta di ricognizione e riconoscimento di debito e promessa di pagamento. La richiesta di I è giustificata? E ancora, l' atto deve essere comunque registrato all' Agenzia delle entrate o solo in caso d' uso? In questa seconda ipotesi ci sono importi di mora da pagare?
Porgo saluti, ringraziamenti e compliemti per il sito.
giodav
 

massimo binotto

Membro Attivo
Professionista
Effettivamente il legale di M ha ragione...
la modifica dell'intestazione della scrittura non serve a nulla...
è il contenuto che deve essere chiaro!!

Se M si dichiara debitrice e le scadenze sono chiare, è sufficiente così...
Solo con la registrazione della scrittura hai la data certa e quindi l'opponibilità in caso di un contenzioso
 

giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il contenuto è chiaro, ma I fa riferimento, a proposito della sua richiesta all' art 1988 del Cod. Civ. Ponendo che M non rispetti quanto pattuito I, creditore, normalmente, in sede di giudizio,ha l' onere di dover provare i fatti che costituiscono il proprio diritto. Nel caso in cui, il debitore abbia riconosciuto il suo debito, il creditore è dispensato dal dover provare i fatti che costituiscono il proprio diritto, ma è il debitore a dover provare l' inesistenza del debito. Stesso discorso per la promessa di pagamento.
Ho dimenticato di dire che l' atto verrà firmato davanti al notaio per cui trattasi di scrittura autenticata. Da qui anche la data certa.
Grazie pr una eventuale risposta.
giodav
 

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