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Membro Junior
Proprietario Casa
Nel 1940 è sorta, per divisione ereditaria, una doppia servitù di passaggio all'interno di un fabbricato agricolo (un "corridoio largo un metro su due logge aperte).
Nel 1968 il fabbricato è diventato "civile", le logge sono diventati locali chiusi, e le due servitù corridoi chiusi all'interno della nostra proprietà che ne viene così gravemente smenbrata. (nostri locali separati dai due corridoi "aperti")
Sempre dal 1968 la proprietà dominante si è costruita un accesso comodo ed esclusivo sfruttando un suo rustico attiguo e non ha mai più utilizzato realmente le servitù. Ne ha però sempre rivendicato il diritto all'uso cercando di trarne vantaggi economici.
Nel 1985 si era arrivati a un accordo verbale per la loro cessazione, ma il notaio venne per la firma dell'accordo quando l'anziano titolare della parte dominante era moribondo e non potè firmare.
Il figlio, con cui avevamo trattato, rinunciò poi all'accordo, ci restituì un assegno suo per quello nostro che aveva già incassato, non ci restituì le spese del notaio e di un falegname per interventi già effettuati con il suo consenso, e ci chiese 500.000 £/anno per non transitare nei corridoi.
Non demmo seguito alla cosa per evitare ritorsioni verso l'anziana madre che abitava lì da sola.
Più recentemente la parte dominante ci chiese di rinunciare alle servitù in cambio di un rustico di nostra proprietà confinante con la sua.
In altre occasioni è stata respinta la nostra richiesta di mettere due porte all'inizio dei due corridoi asserviti perchè veniva ridotto di qualche centimetro la larghezza asservita di un metro; mentre le loro porte all'altra estremità dei due corridoi sono larghe solo 80 cm.
Negli anni '90 un altro proprietario ha limitato le servitù e solo noi siamo intervenuti per difenderne l'estensione.

Un avvocato ci ha detto che con questi fatti non è possibile far cessare le servitù.
E' proprio così?
 
L'art. 1073 del c.c. prescrive che la servitù si prescrive quando non se ne usa per venti anni, in questo caso descritto mi pare che non c'è stato un'inizio di non uso della servitù.

In caso si può chiedere il trasferimento di tale servitù in luogo diverso ai sensi dell'art. 1068.
 
Grazie Salves per l'attenzione.
In effetti non c'è mai stato un inizio di "non uso" della servitù.
Il dominante passa una volta all'anno, battendo forte i piedi sul pavimento per farsi udire, e così perpetua il suo diritto di passo.
Tutte le altre volte usa la sua comoda scala di ingresso.
Il quesito è: può una servitù divenire causa di ricatto? (Se vuoi che rinunci alla servitù devi darmi "tanto")
A parte il "non uso per 20 anni" c'è qualche altra possibilità prevista dalla legge o dalla Giurisprudenza per liberarsi da servitù divenute molto gravose e mantenute nonostante il dominante disponga di accessi molto più comodi?
 

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