@SERENA

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Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto per un problema nella mia azienda.
società in accomandata semplice, pari al 50%.
Il 1/2/17 il mio socio è deceduto.
Ora, date le forti ostilità con i componenti della sua famiglia e il mio disinteresse a non procedere piu con l attività, ho deciso di lasciare l azienda a loro.
il problema sussiste perchè c'è la presenza di un figlio minore, il quale mi dicono non possa ovviamente essere presente nel subentro della società come erede, ma deve essergli prima nominato un tutore.
potrei sapere la tempistica burocratica per formalizzare la cosa o altri modi per concludere?
mi dicono che i tempi di attesa sono lunghi e la cosa mi puzza un po..
grazie infinite e cordiali saluti.
 
Ma oltre al socio è deceduto pure il coniuge?
Se uno dei genitori è ancora in vita allora non c'è bisogno di un nuovo "tutore".
 
Al limite se la madre interverrà anche in rappresentanza del figlio minore, dovrà essere autorizzata alla stipula dal giudice tutelare.
 
No, il coniuge non è deceduto.
Mi hanno detto che siccome la sua quota va in eredità a tutti i figli, del quale una minorenne, bisogna, legalmente nominare il tutore prima di effettuare la mia uscita dalla società, xche la ragazza non avrebbe firma legale x firmare l accordo al mio lascito.
Quello che mi perplessa e il lasso di tempo esagerato che sta passando.. quasi da 3 mesi è stata presa la decisione
 
Se può interessare questa sentenza del Tribunale di Milano.
6 ottobre 2015
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Tribunale di Milano


SCIOGLIMENTO DI S.A.S. PER MORTE DEL SOCIO ACCOMANDANTE E OMESSA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI
In una società in accomandita semplice, il venir meno di una categoria di soci e la sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2323 cc non determina l’estinzione della società ma il suo scioglimento, evento che non interferisce in alcun modo sulla circolazione delle partecipazioni sociali, che ben possono essere alienate anche nel corso della fase liquidatoria (nella specie, il Tribunale ha riconosciuto come valido ed eseguibile ex art. 2932 cc il contratto preliminare con cui il socio accomandatario si era obbligato ad alienare le proprie quote, anche a seguito dello scioglimento della società ex art. 2323 cc).

La morte del socio accomandante fa sorgere in capo agli eredi il diritto ad ottenere la liquidazione della quota ex art. 2284 c.c., il cui valore deve essere determinato ai sensi dell’art. 2289 c.c. con riferimento alla data dello scioglimento del rapporto sociale e, quindi, alla data del decesso del de cuius.

Una volta intervenuto lo scioglimento della società, la condotta del socio accomandatario che provveda alla dismissione dei beni non è da considerarsi di per sé illecita, costituendo piuttosto un’attività liquidatoria “di fatto” del tutto legittima pur in assenza di una dichiarazione formale di liquidazione.


Art. 2284 c.c. - Art. 2289 c.c. - Art. 2323 c.c. - Art. 2932 c.c.
Codice RG 69179 2013

causa di scioglimento - contratto preliminare - liquidazione - liquidazione della quota di sas - morte del socio - preliminare di cessione - responsabilità degli accomandatari di sas - responsabilità dell'accomandatario - scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio - scioglimento della società - società in accomandita semplice - socio accomandante - socio accomandatario
 

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