RobertoB67

Membro Junior
Proprietario Casa
Non riesco a capire quale problema potrebbe esserci nella realizzazione di un terrazino a tasca. Non viene eliminato alcun privilegio ai condomini.
Magari mi sono perso qualche cosa.
Grazie per i suggerimenti.

Ti sei solo perso che gli ermellini sono complicati nel loro ragionare ed argomentare.Sostenere che non venga eliminato alcun privilegio ai condomini non è così immediato e certo altrimenti non si sarebbero avute così contrastanti espressioni giurisprudenziali.
Al tuo posto porterei l'argomento in assemblea o comunque la informerei, ma prima del 18 giugno perchè dopo,cambiando la normativa, sarà più difficile tu possa adottare tale intervento .
 

ceoitaly

Membro Ordinario
Cosa cambia dal 18 giugno? in che senso diventa più difficile fare questo tipo di intervento?
Sono passato dallo stato euforico a quello sconsolato...stavo già impastando il cemento!
 

RobertoB67

Membro Junior
Proprietario Casa
Cosa cambia dal 18 giugno? in che senso diventa più difficile fare questo tipo di intervento?
Sono passato dallo stato euforico a quello sconsolato...stavo già impastando il cemento!
Cambia il contenuto dell'art. 1122cc

Art. 1122.
Opere su parti di proprietà o uso individuale

Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea
 

ceoitaly

Membro Ordinario
Grazie Roberto,
quindi tutto quanto detto in precedenza su questo punto viene a cadere?Non posso neanche fare leva sulla sentenza della Corte di Cassazione?
Senza il consenso dei condomini non posso fare niente?O meglio, una volta che questo articolo è in vigore, come posso fare questo intervento edile?
Ogni suggerimento è gradito.
Grazie mille a tutti.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Innanzitutto è necessario stabilire se questa opera cagiona danno alle parti comuni e/o pregiudizio di stabilità, perciò il progettista dovrebbe già garantire che questo non succeda, fatto questo informerai l'amministratore.
P.s. inoltre l'articolo in questione (1122 cc) che andrà in vigore al 18 giugno prossimo, non dice che l'opera è vincolata alla decisione assembleare ne a quella dell'amministratore
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Cambia il contenuto dell'art. 1122cc
Quanto al contenuto,esso, sostanzialmente, ricalca l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza (vedi cassazione n. 1947 del 27.4.1989 - n. 1076 del 19.01.2005).
Quanto al secondo comma aggiunto (che prevede la comunicazione dei lavori all’amministratore che poi ne deve riferire all’assemblea), in nessun caso, comunque tale incombenza può bloccare l’esecuzione dei lavori che, salvo diversa indicazione di un regolamento contrattuale, continueranno ad essere liberi e dovranno essere rispettosi solamente delle indicazioni di cui al primo comma dell’art. 1122 c.c .
 

ceoitaly

Membro Ordinario
Grazie Dolly e condobip.
Da questa discussione ne esco un pò confuso, soprattutto a causa della mia ignoranza in materia.
Potreste indicarmi i passi guida, alla luce del cambiamento della normativa, per effettuare il lavoro (apertura terrazzino a tasca in sottotetto proprietà esclusiva e proprietà piano sottostante? La sentenza della Corte di Cassazione di agosto 2012 è ancora valida?
Grazie ancora.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie Dolly e condobip.
Da questa discussione ne esco un pò confuso, soprattutto a causa della mia ignoranza in materia.
Potreste indicarmi i passi guida, alla luce del cambiamento della normativa, per effettuare il lavoro (apertura terrazzino a tasca in sottotetto proprietà esclusiva e proprietà piano sottostante? La sentenza della Corte di Cassazione di agosto 2012 è ancora valida?
Grazie ancora.
Le sentenze non fanno Legge, ma Giurisprudenza, per cui se il caso si ripete il Giudice dovrebbe tenerne giustamente conto.
Per quanto riguarda i passi da seguire per il lavoro che intendi fare ti consiglierei di contattare un tecnico abilitato, il quale potrà fornire indicazioni e pareri tecnici per questa opera che ovviamente deve seguire le indicazioni dell'art. 1122 cc
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Le sentenze non fanno Legge, ma Giurisprudenza, per cui se il caso si ripete il Giudice dovrebbe tenerne giustamente conto.
Per quanto riguarda i passi da seguire per il lavoro che intendi fare ti consiglierei di contattare un tecnico abilitato, il quale potrà fornire indicazioni e pareri tecnici per questa opera che ovviamente deve seguire le indicazioni dell'art. 1122 cc
Concordo.:stretta_di_mano:
 

sforza federico

Membro Junior
Oltre a contattare un tecnico abilitato per verificare la fattibilità dell'opera da realizzare alla luce della normativa esistente nel tuo comune , mi rivolgerei ad un legale di fiducia, che però si occupi nello specifico di materia condominiale.

Detto questo mi meraviglia che nessuno di voi conosca e citi a riguardo dell'argomento " terrazza a tasca " la recentissima sentenza di cassazione dell' 8 Aprile 2013 n° 8517:

E' verissimo che una sentenza di Cassazione non è legge, va visto il caso specifico di volta in volta, ma intentare una causa contro la realizzazione di una piccola terrazza a tasca, avendo davanti una sentenza del genere è dura.

saluti
_____________________________________________________
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto