nennanè

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Proprietario Casa
Buongiorno, abbiamo approvato lavori per ritinteggiare i muri interni della palazzina composta da 3 piani piu il sottoscala che porta ai garages. Volevo sapere come dividere la spesa. Mi spiego meglio, esiste una legge che stabilisce come distribuire la spesa tra condomini oppure deve essere scritto nel regolamento di condominio? il mio amministratore ritiene si debba dividere attraverso la tabella B e cioè che chi è ai piani piu alti paga di piu, ma io leggo su internet che metà della spesa va divisa in parti uguali tra condomini e metà deve essere divisa in proporzione alle tabelle millesimali. Se qualcuno potesse consigliarmi, grazie
p.s. l'amministratore ha mandato (a me) direttamente la rata che dovrei pagare (solo la mia), ma non dovrebbe mandare tutto il prospetto generale in modo che io possa sapere come è stata divisa la spesa tra tutti i condomini?
 
p.s. l'amministratore ha mandato (a me) direttamente la rata che dovrei pagare (solo la mia), ma non dovrebbe mandare tutto il prospetto generale in modo che io possa sapere come è stata divisa la spesa tra tutti i condomini?

Assolutamente è tuo diritto vedere COME sono state ripartite le quote, e se non sono chiari i coefficienti di riparto, l'amministratore ha l'obbligo di comunicare quale tabella è stata utilizzata, e quali coefficienti della stessa.

Considera anche che, periodicamente, è tuo diritto chiedere all'amministratore una "STAMPA SITUAZIONE CONDOMINI" che riporti, di OGNI CONDOMINO, il saldo (DARE o AVERE) in modo che tu possa capire se ci sono morosi, e chi sono.

L'amministratore deve operare in assoluta trasparenza e non può esimersi dal comunicare tali informazioni che comunque costituiscono metriche per valutare il suo operato.

Per il criterio di riparto, onestamente non saprei.
 
Tinteggiatura scale condominiali, criteri di ripartizione delle spese
Rispetto alle opere di manutenzione e sostituzione delle scale, il codice civile prevede espressamente al primo comma dell'art. 1124 che «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono».
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo".
Si badi: ai sensi dell'art. 1123, terzo comma, c.c., il cui concetto è richiamato in quello appena citato, se un edificio ha più scale, i condomini pagano solamente per la scale che da essi serve.
Tra i condòmini proprietari delle scale, salvo differente indicazione del titolo d'acquisto, vanno considerati anche i proprietari dei negozi (e delle unità immobiliari in generale) che abbiano accesso diretto ed esclusivo dalla pubblica via, in quanto le scale gli servono per l'accesso al tetto/lastrico dei quali sono comproprietari e quindi possono sempre utilizzarle (si veda ad es. Cass. 10 luglio 2007 n. 15444).
Torniamo all'art. 1124 c.c.: la norma parla genericamente di manutenzione delle scale; la tinteggiatura dei muri che delimitano le scale, pertanto, non può che essere ricondotta in quest'alveo, sicché alla prima delle domande posteci dal nostro lettore è possibile rispondere così: le spese per la tinteggiatura delle scale devono essere ripartite secondo la tabella scale di cui all'art. 1124 c.c.
E tra proprietario ed inquilino?
Nella tabella concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat, registrata all'agenzia delle entrate nel maggio del 2014, si legge che le spese per la manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale è a carico del conduttore.
Si badi: questo accordo non ha valore generale, ma solamente se richiamato nei contratti di locazione o comunque in particolari tipologie di contratto di contratti transitori e/o a canone concordato. Certamente esso fornisce lo spunto per comprendere la natura del costo di cui si discute.
La spesa per la tinteggiatura, quindi, se non è collegata ad interventi di risanamento che possano farla considerare una parte di un più ampio intervento conservativo dev'essere addebitata al conduttore dell'appartamento.
gallucci.png
Cosa fare se i condòmini non vogliono pitturare le scale?

Fonte: A chi spetta pagare la tinteggiatura delle scale?
 
L'art 1124 c.c. prevede che le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
 
Tra i condòmini proprietari delle scale, salvo differente indicazione del titolo d'acquisto, vanno considerati anche i proprietari dei negozi (e delle unità immobiliari in generale) che abbiano accesso diretto ed esclusivo dalla pubblica via, in quanto le scale gli servono per l'accesso al tetto/lastrico dei quali sono comproprietari e quindi possono
Le sentenze, anche se di Cassazione, non sono norme di Legge ma interpretazione di come applicare le stesse ai singoli casi.

Esistono Condomini provi di lastrico e/o dove le scale interne non danno accesso allo stesso ...con la conseguenza che negozi o locali con accesso autonomo non hanno competenza di spesa.
 
il mio amministratore ritiene si debba dividere attraverso la tabella B e cioè che chi è ai piani piu alti paga di piu, ma io leggo su internet che metà della spesa va divisa in parti uguali tra condomini e metà deve essere divisa in proporzione alle tabelle millesimali.
Da quello che scrivi, è probabile , appunto, che la tabella B sia stata predisposta secondo i criteri che hai ricordato.
l'amministratore ha mandato (a me) direttamente la rata che dovrei pagare (solo la mia),
Se avete approvato la spesa, avreste dovuto approvare anche il riparto, che quindi sarebbe stato noto a tutti. Chiediglielo .
 

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