Tinteggiatura scale condominiali, criteri di ripartizione delle spese
Rispetto alle opere di manutenzione e sostituzione delle scale, il codice civile prevede espressamente al primo comma dell'art. 1124 che «
le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono».
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo".
Si badi: ai sensi dell'art. 1123, terzo comma, c.c., il cui concetto è richiamato in quello appena citato, se un edificio ha più scale, i condomini pagano solamente per la scale che da essi serve.
Tra i condòmini proprietari delle
scale, salvo differente indicazione del titolo d'acquisto, vanno considerati anche i proprietari dei negozi (e delle unità immobiliari in generale) che abbiano accesso diretto ed esclusivo dalla pubblica via, in quanto le scale gli servono per l'accesso al tetto/lastrico dei quali sono comproprietari e quindi possono sempre utilizzarle (si veda ad es. Cass. 10 luglio 2007 n. 15444).
Torniamo all'art. 1124 c.c.: la norma parla genericamente di
manutenzione delle scale;
la tinteggiatura dei muri che delimitano le scale, pertanto, non può che essere ricondotta in quest'alveo, sicché alla prima delle domande posteci dal nostro lettore è possibile rispondere così: le spese per la tinteggiatura delle scale devono essere ripartite secondo la tabella scale di cui all'art. 1124 c.c.
E tra proprietario ed inquilino?
Nella tabella concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat, registrata all'agenzia delle entrate nel maggio del 2014, si legge che le spese per la manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale è a carico del conduttore.
Si badi: questo accordo non ha valore generale, ma solamente se richiamato nei contratti di locazione o comunque in particolari tipologie di contratto di contratti transitori e/o a canone concordato. Certamente esso fornisce lo spunto per comprendere la natura del costo di cui si discute.
La spesa per la tinteggiatura, quindi, se non è collegata ad interventi di risanamento che possano farla considerare una parte di un più ampio intervento conservativo dev'essere addebitata al conduttore dell'appartamento.
Cosa fare se i condòmini non vogliono pitturare le scale?
Fonte:
A chi spetta pagare la tinteggiatura delle scale?