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Il trust immobiliare è uno dei vari tipi di trust istituibili in Italia da quasi vent’anni.
Il trust è riconosciuto in Italia con la legge 364 del 1989, in seguito alla Convenzione dell’Aja, del 1 luglio 1985.
Con l’entrata in vigore di questa legge sono stati riconosciuti in Italia i trust istituiti all’estero e relativi a soggetti e beni riferibili a Paesi in cui il trust fosse già stato previsto.

Riguardo ai dubbi sulla sua istituibilità in Italia, i trust cosiddetti “interni”, e cioè relativi a beni e soggetti italiani, si riscontravano a favore della tesi affermativa numerose pronunce giurisprudenziali di merito: l’introduzione dell’art. 2645-ter, cod. civ., permette di destinare determinati beni appartenenti a un soggetto a fini ritenuti meritevoli di tutela.
Bisogna sottolineare, inoltre, che anche il CNN ha ammesso la legittimità dei trust interni.

Nel Trust il cosiddetto “disponente” (“settlor”, in inglese) affida ad un “gestore” (in inglese “trustee”) la gestione di alcuni beni (mobili e/o immobili).
Il gestore può disporre dei beni in trust secondo quanto scritto nel mandato (la cosiddetta “lettera dei desideri”, in inglese “letter of wishes”): questi beni potranno quindi essere venduti, affittati, ecc.. Infine, a “chiudere” il trust c’è il “beneficiario”, ossia colui cui spettano i proventi della gestione dei beni conferiti nel trust.
Quindi il gestore, pur non essendo di fatto proprietario, può comunque esercitare tutti i diritti del proprietario, a volte sotto la supervisione di uno o più “controllori” (i cosiddetti “guardiani”) il cui compito è, appunto, quello di verificare che il gestore esegua il proprio compito nel rispetto del suo mandato.

Segregazione patrimoniale
Il bene in trust, non essendo più effettivamente patrimonio del proprietario, viene messo al riparo da possibili pretese di creditori personali del disponente. Viene effettuata quindi una “segregazione patrimoniale”, una separazione all’interno del patrimonio del disponente.
Il trust può essere applicato ad una vasta serie di scopi, come la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili e immobili, l’acquisizione di quote societarie, ecc.

Trust immobiliare
Per l’affidamento in trust di un patrimonio immobiliare, è il trustee ad assumersi la sua amministrazione e, sempre nel rispetto del mandato del trust, di norma i proventi di tale gestione (ad esempio l’affitto di un appartamento conferito in trust) potranno essere destinati al beneficiario, o restare nella “massa” patrimoniale costituita dal trust.

Ammissibilità del trust in Italia
Il Codice Civile (art. 2645-ter) prevede che mediante atto pubblico un bene immobile o mobile registrato (ad es. un’automobile) può essere destinato alla realizzazione di “interessi meritevoli di tutela” per un periodo di tempo massimo di 90 anni o per tutta la vita del beneficiario, se persona fisica.

Aspetti fiscali
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, nel nostro ordinamento manca una disciplina specifica per il trust e quindi dovranno essere applicate disposizioni relative ad altri istituti.
Quindi, relativamente al trust immobiliare, l’attribuzione di un bene immobile a un trust riscontra un diverso trattamento a seconda che il disponente sia una persona fisica o un’azienda.
Infatti , solo in questa seconda ipotesi, matura (ai fini IRPEF o IRES) per il disponente una plusvalenza.
Sempre nella tassazione diretta, se il bene in trust produce dei redditi (come, ad es. un affitto) questi sono assoggettati ad IRES con un’aliquota del 33%.
Se poi tale bene viene “assegnato” a eventuali beneficiari, si pone anche la questione del regime fiscale ad essi riservato.
Secondo la dottrina più autorevole si tratterebbe di somme non tassabili.

Relativamente alle imposte indirette, specificatamente per l’imposta di registro, il primo atto fiscalmente importante è dato dall’atto istitutivo del trust, soggetto in misura fissa (168 euro), in quanto atto “non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
L’attribuzione dell’immobile in trust dovrebbe poi essere assoggettato a imposta di registro, nella misura del 3% oltre alle imposte ipotecaria e catastale in identica misura.
Questo accade, però, solo se l’atto è istituito in Italia e l’immobile oggetto del trust immobiliare è in Italia.
 

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