Ringrazio AugustaDM e Nemesis per le risposte.

L'istituto dell'Amministratore di sostegno deve essere richiesto da tutti i parenti o basta che una parte di essi ( o anche uno solo ) ne faccia richiesta? Cosa succede nel caso non ci sia accordo nel parentado sulle misure da intraprendere?
 
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, da:
  1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
  2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  4. il Pubblico Ministero;
  5. il Tutore o Curatore.
Qualora non vi sia concordia tra i parenti sulle misure da intraprendere, deciderà il giudice.
 
In alcuni casi non è prevista la necessaria assistenza di un legale, quindi le parti possono depositare l'istanza e presenziare all'udienza personalmente.
 
L'istanza ed il pedissequo provvedimento di fissazione udienza debbono essere notificati a cura dell'istante ed a mezzo di ufficiale giudiziario a tutti gli interessati entro un certo grado di parentela
 
Grazie AugustaDM, ho visto che non ha esaminato il primo quesito su come viene ripartita l'eredità del de cuius.

Tra l'altro mi veniva in mente una cosa: e se l'anziana signora rifiutasse questo tipo di assistenza? Si tratta di una persona dal carattere abbastanza spigoloso, la quale, credo, difficilmente accetterà di essere "supervisionata" da terzi. Lei potrebbe rifiutare questo sostegno legale? Dopotutto non è formalmente incapace di intendere e volere.
Credo sia una situazione abbastanza ingarbugliata, aggravata dal timore che qualcuno possa approfittare di questa situazione di debolezza.
 
Quanto alla eredità del de cuius, in mancanza di discendenti e ascendenti, in mancanza di testamento, la stessa verrà devoluta 2/3 al coniuge superstite ed 1/3 ai fratelli da dividere in parti eguali
 
Tenga conto che, solitamente, il beneficiario, se possibile viene ascoltato dal Giudice.
Alla sig.ra bisognerà far comprendere che il giudice con la sua decisione mira a proteggere la sua persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario infatti, conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
 
L'amministratore di sostegno in buona sostanza non potrà in alcun modo interferire con la sua vita privata.
Per così dire, avrà in mano solo il portafoglio
 
Tornando alla questione ereditaria, in presenza di testamento, 1/2 è la quota riservata al coniuge. 1/2 è la quota disponibile per la quale il de cuius può aver disposto liberamente.
 
Quindi riguardo all'eredità, vengono considerati sia i beni immobili che gli importi dei conti correnti? Anche se questi ultimi sono cointestati con la moglie del de cuius?
Cosa succede nel caso lui avesse fatto testamento cedendo tutti i suoi averi alla moglie? O, diversamente, avesse disposto di lasciare tutto ad un altra persona?
 

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