prisco79

Membro Attivo
Salve,
ho comprato casa e a breve mi trasferirò, ora sono ancora nell'appartamento in affitto che ho pagato fino a settembre compreso, dopo di che, come preavvisato alla proprietaria per iscritto, uscirò dal contratto tramiteuna variazione. E quest'ultimo resterà in capo alla restante inquilina, salvo subentro di altra persona, non ancora trovata.

Vorrei sapere se variazione/registrazione (uscita dal contratto) la devo fare a fine di questo mese dato che vado via, oppure più avanti (ho già richiesto la residenza per la casa acquistata).
Che costo ha (circa €60?), chi lo paga e la procedura corretta che si adotta in questo caso.

Grazie
 
Si può avere la cessione di un contratto quando una parte (il cedente) di un contratto originario - purché a prestazioni corrispettive, da ambo le parti non ancora eseguito - stipula con un terzo (il cessionario) un nuovo contratto (di cessione), con il quale cedente e cessionario si accordano per trasferire al cessionario il contratto originario o meglio tutti i rapporti attivi e passivi, derivanti da esso. La regola generale vuole che il contraente ceduto esprima il suo consenso, anche in via preventiva (art.1407 c.c.).
Il contraente cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che questo non abbia espresso volontà contraria (art. 1408 c.c.). Se una delle prestazioni è già stata eseguita si potrà invece ricorrere alla cessione del solo credito, con le forme previste per questo istituto.
Cessione del contratto

Codice 110T, € 67,00 da versarsi col Mod. F23.
Il cessionario ed il subentrante trovano l’ accordo per sopportare l’ onere fiscale.
Ricordarsi di fare la denuncia di cessione di fabbricato.
:daccordo:
 
Scusami ma mi giunge proprio nuova questa cosa. Io so che col preavviso di 6 mesi con raccomandata, quand'è il momento esco e sono a posto. Pagherò ciò che mi spetta x la registrazione, ma altro si arrangerà la proprietaria.
 
A mio avviso, essendo tu a cedere il contratto (pur con l' assenso del locatore), si concretizza l' obbligo previsto dall'
Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
:daccordo:
 
Ho capito, ma io sono alla pari della coinquilina, non sono la proprietaria e non posso quindi cederle nulla. Io esco semplicemente dal contratto, dopo questa registrazione io esco di scena.
Ho già richiesto la nuova residenza.
Poi, mediamente accade che il contratto si chiuda e riapra al nome dell'intestatario restante, se da solo, se invece io esco e contemporaneamente entra una persona al posto mio, si fa un subentro, risparmiando dei soldi(i famosi 69 euro).
 
Ricordarsi di fare la denuncia di cessione di fabbricato.
dalla discussione "Nuova normativa cessione fabbricato" avevo capito diversamente
L'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione.
 
dalla discussione "Nuova normativa cessione fabbricato" avevo capito diversamente
In questo caso il contratto è stato registrato precedentemente e come le Autorità di P.S. potrebbero sapere dell' eventuale subentro di un nuovo conduttore ?
Per il richiedente dipenderà poi se lui prima si defila dal contratto in essere o se sarà lui a cedere il contratto precedentemente sottoscritto.
:daccordo:
 

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