Barbara69

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Proprietario Casa
Salve,
sono proprietaria di un appartamento al Pt di un Condominio.
Nel giardino, lungo la ringhiera (comprensiva di doghe di legno) che definisce la divisione della proprietà, ho messo un telo ombreggiante, per privacy, ovviamente soltanto all'interno della proprietà e senza superare l'altezza della ringhiera.
A distanza di qualche anno, l'amministratore a seguito di un'assemblea, ha redatto una lettera su cui menzionava i divieti da rispettare menzionati nel codice civile e nel regolamento condominiale.
Per quanto mi riguarda, nella lettera invita i condomini a non usare plastiche e teli ombreggianti sulle doghe.
Il regolamento del condominio, parla di opere che alterano l'estetica del condominio e in particolare fa riferimento all'applicazione di materiali e ad opere eseguite sui balconi.
Mi domando, se è vero che La Corte di Cassazione considera legittimo l'uso del telo ombreggiante, perchè non antiestetico e previsto per la tutela della privacy, le ultime disposizioni dell'amministratore possono obbligarmi a togliere il telo?
Che valore ha una lettera che aggiunge nuove regole al regolamento stabilito in origine (2001)?
Grazie in anticipo
B69
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Penso che il telo ombreggiante possa pregiudicare il decoro architettonico del condominio anche se installato all'interno della ringhiera e che perciò l'amministratore sia legittimato a richiederne la rimozione.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Che valore ha una lettera che aggiunge nuove regole al regolamento stabilito in origine (2001)?

La "lettera" vale ben poco salvo l'assemblea abbia approvato una nuova disposizione regolamentare.

Tu puoi anche mantenere il telo sul lato di tua proprietà ...e verificare (a tuo rischio) cosa sentenzia il Giudice cui potrebbe rivolgersi il Condominio.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
E se invece del telo ci metti una siepe finta? nel frattempo la fai crescere o la compri già cresciuta? ...però.... c'è anche il divieto di stendere la biancheria per asciugarla? credo di no, pertanto un lenzuolino bianco o meglio uno di quelli cinesi con un bello scenario? ti piace l'idea?
 

Barbara69

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Cosa che mi sembra strana, è che la decisione dell'amministratore abbia più valore di quanto stabilisce la Corte di Cassazione...
 

Barbara69

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Telo sul confine tra due proprietà
A riguardo la Cassazione ha detto che l’apposizione di un telo verde sulla rete divisoria tra due proprietà, per tutelare la propria privacy, non può essere considerato un atto emulativo. Esso infatti ha il preciso scopo di preservare la proprietà da occhi indiscreti. Il vicino di casa non può imporre, quindi, opere o materiali più costosi, salvo contribuire alla spesa (divenendone così comproprietario al 50%).
Circa il fatto che un semplice telo verde sarebbe inidoneo a garantire in modo effettivo la privacy, visto che comunque resta sempre possibile affacciarsi oltre ad esso, la Cassazione ritiene che ciò non sia rilevante. Difatti, il carattere emulativo come limite al diritto di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità: per cui seppure l’opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte esclude che si possa parlare di atti emulativi.
[1] Cass. sent. n. 7805/12 del 23.11.2012.


Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2013, ud. 23/11/2012, n. 7805 Vedi massime correlate

Classificazione:
EMULAZIONE
Intestazione
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di pace di Dronero, conseguente alla proposizione da parte di M.D. e R.R. di istanza per ottenere – per quel che qui interessa – la condanna di C.A.M. alla rimozione di un telo dalla convenuta collocato lungo la rete divisoria delle due proprietà, nella resistenza della evocata, espletata istruttoria, il giudice adito, con sentenza n. 88 del 18.7.2007, depositata il 6.8.2008, respingeva detta domanda attorea (dichiarata cessata la materia del contedere con riferimento alla richiesta del taglio della siepe). Avverso la menzionata sentenza proponevano appello gli stessi M. – R. lamentando che il giudice di prime cure non avesse ritenuto la lesività della rete dei diritti del comproprietario. Nella resistenza dell’appellata C., il Tribunale di Cuneo, riteneva la infondatezza dei motivi di impugnazione, con sentenza n. 232/2010 (depositata il 7 maggio 2010), respingeva l’appello e per l’effetto confermava la decisione impugnata.
Con ricorso notificato il 15 dicembre 2010 e depositato il 30 dicembre 2010 con l’iscrizione, i M. – R. impugnavano per cassazione la richiamata sentenza del Tribunale di Cuneo (non notificata) prospettando un unico motivo, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione, nonchè il vizio di motivazione, degli artt. 833, 875, 1102 e 1105 c.c..
L’intimata C. non si costituiva nel giudizio di legittimità.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta:
“Con l’unica censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge, oltre al vizio di motivazione, per non avere il giudice del gravame, nel rigettare la loro richiesta di rimozione del telo dalla rete divisoria delle due proprietà tenuto conto della lesività dello stesso, tale da dovere essere considerato quale atto emulativo.
Premesso che – di contrario avviso rispetto a quanto sostenuto dai ricorrenti – il giudice di appello ha voluto fare riferimento alle norme sul muro non posto sul confine delle rispettive proprietà ex art. 575 c.c., proprio per richiamare la disciplina relativa alle facoltà del proprietario di costruire o immutare un manufatto sul quale anche il vicino, non proprietario, potrebbe vantare dei diritti, nel ricorso di criteri determinati. Ciò posto, non appare fondato il motivo attinente alla erronea applicazione delle invocate norme, in quanto l’analisi del rapporto di vicinato riportata in sentenza, ha condotto i giudici di entrambi i gradi di merito a ritenere sussistente una legittima volontà della resistente di creare una barriera fra le proprietà, per preservarne la riservatezza, dapprima con una fitta siepe e poi attraverso il classico telo verde, avente finalità rafforzativa della funzione della siepe, per cui non poteva dirsi manifestamente priva di utilità (cfr. in tal senso Cass. 7 marzo 2012 n. 3598).
Infondata è poi la deduzione secondo la quale detto materiale comunque non garantirebbe la privacy, potendo la inspectio nel fondo del vicino essere esercitata anche attraverso lo stesso telo, stante la sua consistenza, giacchè il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità, per cui seppure l’opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente l’esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela (v. Cass. sopra cit.). Superata ed assorbita in detta ottica la ulteriore deduzione circa il costituire la rete impedimento al passaggio della luce ovvero divisorio antiestetico”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in difetto di costituzione della controparte.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013



 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Io ti ho chiesto dove avevi letto che la lettera di un amministratore vale più di una decisione della Cassazione.

Tu invece citi 2 sentenze che non parlano della lettera di un amministratore.

Dulcis in fundo tali "massime" riguardano liti fra confinanti non questioni interne ad un Condominio.
 

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