amianto

Membro Attivo
A me non è stato fatto firmare niente, mi è arrivata solo la raccomandata con dentro solo un "CERTIFICATO" (così c'è scritto) firmato dal notaio, dove si certifica la vendità dell'attività della vecchia conduttrice. Ho telefonato a questo notaio e la segretaria mi ha letto una parte dell'atto dove si affermava che io ero d'accordo, ma io non ne sapevo niente!!!
Dovrei essere interpellata da qualcuno?:triste:
grazie ancora degli aiuti!
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Ci sono alcuni temi interessanti in merito alla questione, che si possono approfondire.

Cessione della locazione - sospensione immediata se locatore si oppone
Cassazione civile Sezione III, sentenza 09.01.2002 n° 201

L'opposi*zione del locatore alla cessione del contratto locatizio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, produce l'effetto immediato di sospen*dere, nei confronti del contraente ceduto, l'efficacia del*la cessione della locazione sino a quando non risulti definita, nella sede giudiziale, l'assenza dei dedotti gravi motivi.
L'opposizione realizza una ipotesi definita in dottrina di «opposizione specifica del tipo invalidante»», che incide su una fattispecie compiuta e perfetta, operan*te tra altri soggetti, impedendone la propagazione degli effetti all'esterno.
L'effetto sospensivo è giustificato da ragioni di opportunità, di cautela in senso proprio e di certezza delle situazioni giuridiche e che deve operare per il tempo occorrente all'accertamento dei presupposti, sia di legittimazione che di merito, su cui le opposizioni medesime si fondano.
- In tal senso Cass.12 giugno 1990 n.5699


La cessione dell'attività tra cedente e cessionario può comunque essere effettuata anche senza il consenso del locatore. Quindi il fatto che nell'atto notarile sia o meno specificato il consenso del locatore non ha alcuna rilevanza.

Per quanto riguarda invece i "gravi motivi" per i quali il locatore può opporsi alla cessione, per la Cassazione in linea generale l'opposizione alla cessione della locazione non può essere affidata alla semplice manifestazione del dissenso, ma in tanto può ritenersi valida e operante in quanto il dissenso medesimo sia giustificato da gravi motivi oggettivi.
Secondo Cass. 17 febbraio 1979 n. 1064.in Giust.civ. Mass. 1979, i gravi motivi per i quali il locatore di un immobile adibito all'esercizio di attività commerciale od artigiana può opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, possono attenere alla sola personalità del cessionario.
I motivi non debbono essere di ordine economico (essendo anzi tali motivi irrilevanti) ma solo dì ordine morale, intesi non nella accezione più stretta di moralità pubblica ma anche nella più lata espressione di qualifiche personali del nuovo imprenditore non rispettose di norme regolamentari, quali possono essere la mancanza di abilitazioni e di permessi o autorizzazioni richiesti per l'esercizio dell'attività di imprenditore e in particolare di quella ceduta.

Per la liberatoria vale quanto detto nei post precedenti, ovvero se il cedente ha ottemperato tutte le sue obbligazioni nei confronti del locatore all'atto della cessione a tutti gli effetti il cessionario gli subentra nelle obbligazioni con il proprietario.
Se non lo ha fatto, i due restano reponsabili in solido.
 
M

margheritabella

Ospite
Chi firma l'atto sei tu e non il notaio. Se nella stipula leggi, cose contrarie alla tua volontà , non firmare, se prima non vedi le correzioni.
Scusa ma Amianto non deve firmare nessun atto! E' il suo inquilino che ha ceduto la sua azienda presso il notaio!
peccato che da queste parti per un consiglio legale bisogna sempre sborsare un sacco di
Vedi io sono iscritta alla Confedilizia della mia città e con una modica somma ho diritto alla consulenza dei loro bravi avvocati che
spesso mi hanno evitato passi falsi!
 
M

margheritabella

Ospite
Per la liberatoria vale quanto detto nei post precedenti, ovvero se il cedente ha ottemperato tutte le sue obbligazioni nei confronti del locatore all'atto della cessione a tutti gli effetti il cessionario gli subentra nelle obbligazioni con il proprietario.
Se non lo ha fatto, i due restano reponsabili in solido.
Scusa Mapeit ma l'art.36 dice che il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo, qualora il cessionario non adempia le obbigazioni assunte!
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa Mapeit ma l'art.36 dice che il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo, qualora il cessionario non adempia le obbigazioni assunte!
Vi ringrazio molto delle indicazioni, volevo capire se devo scrivere una raccomandata che non concedo liberatoria, perchè ho saputo dallo studio notarile che sull'atto (che mi hanno letto in parte) c'è scritto che io sono consenziente, mentre io non ne sapevo nulla.
Consigliavo ad Amianto di non firmare, poichè lo studio natarile, gli voleva far firmare, un assenso, a sua insaputa, questo il motivo, quanto almeno assserito.
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiedo scusa a Margheritabella, non so cosa sia successo, ma è apparso nel mio post, una citazione indirizzata a Mapeit, che non ha nulla a che vedere con la citazione di Amianto. Scusami.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusa Mapeit ma l'art.36 dice che il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo, qualora il cessionario non adempia le obbigazioni assunte!

Certo, ma se il cedente ha assolto tutte le sue obbligazioni (pagato i canoni, le spese di condominio, i consumi ecc..) perché non lo dovrebbe liberare ? Anche se non lo libera è libero di fatto.
In tal caso potrebbe agire contro il cedente se vi sono degli adempimenti contrattuali successivi alla cessione ai quali il cedente stesso non ha ottemperato.
Comunque, a scanso di equivoci, se il cedente chiede al locatore di firmare una liberatoria "scritta", questi fa bene a non firmare riservandosi di valutare l'ottemperanza delle obbligazioni assunte al termine del contratto.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Consigliavo ad Amianto di non firmare, poichè lo studio natarile, gli voleva far firmare, un assenso, a sua insaputa, questo il motivo, quanto almeno assserito.

Hai consigliato bene. Infatti lo studio notarile non vedo che cosa voglia dal locatore. Esso può stipulare l'atto anche senza l'assenso del locatore. Unica prescrizione a carico del cedente è quella di "informare" il locatore della cessione, cosa che peraltro non è un obbligo essenziale nel senso che non invalida la cessione qualora venga omesso.
 
M

margheritabella

Ospite
Certo, ma se il cedente ha assolto tutte le sue obbligazioni (pagato i canoni, le spese di condominio, i consumi ecc..) perché non lo dovrebbe liberare ? Anche se non lo libera è libero di fatto.
Ma qui non si parla del passato, ma del futuro! Lui ha messo dentro chi ha voluto lui, se chi subentra non paga mi sembra giusto che il proprietario, che non lo ha liberato , possa rivalersi sul vecchio conduttore!
 

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