condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Si parte da 1.20 (senza monta scale) e minimo 0.80 (con il monta scale).

D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Regolamento di attuazione della L. 13/89

8.1.10)
Scale - Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala.
 

wally

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie a tutti per le risposte. Confermo che non è mai stato messo in discussione il diritto di un disabile ad accedere al proprio appartamento, ma mi interrogavo solo sull'oppurtunità di informare gli inquilini sulla regolarità dei progetti (montascale e balcone) dal punto di vista legale, ma soprattutto su quello della sicurezza.
Quanto al balcone, non c'entra niente il fatto che la facciata sia considerata un bene comune? Non serve l'approvazione dell'assemblea per aggiungerne uno (possibilmete conoscendone dimensione e sistema di sostegno)?
Grazie a tutti per le risposte!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Per il balcone;

Nel caso di edifici in condominio, i proprietari dei singoli piani possono utilizzare i muri comuni, nella parte corrispondente agli appartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute preesistenti o trasformando finestre in balconi o in pensili, a condizione che l'esercizio della indicata facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c., non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione di aria e luce per i proprietari dei piani inferiori. Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto sussistente una sensibile diminuzione di aria e luce in danno dell'appartamento sito al piano terra, in conseguenza della costruzione di balconi da parte dei proprietari degli appartamenti siti al primo e al secondo piano, in relazione anche alla giacitura particolare dell'edificio condominiale, il cui piano terra si trovava di circa due metri al di sotto della latistante via pubblica. ---Cass. 14/12/94 n. 10704

In tema di condominio negli edifici, la costruzione di balconi e pensili sul cortile comune è consentita al singolo condomino, purché, ai sensi dell'art. 1102 c.c., non risulti alterata la destinazione del bene comune e non sia impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'edificazione, nel cortile comune, di due balconi alterasse la destinazione del cortile medesimo, diminuendo l'utilizzazione dell'aria e della luce che il bene era destinato ad assicurare). --- Cass. civ., sez. II, 27 agosto 2002, n. 12569
 

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