chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa Gerry48 la tua affermazione
la maggioranza degli intervenuti
si riferisce anche in presenza di meno di 500 millesimi? mi esprimo anche in altro modo per fugare incomprensioni, l'assemblea costituita raggiunge 450 millesimi di cui 100 millesimi di due persone vogliono lo stesso amministratore e altri 350 millesimi di tre persone votano un'altro amministratore è valido il tutto? avvero cambiare l'amministratore con soli 350 millesimi che in quella occasione rapprentano la maggioranza dei presenti? il condominio è di 12 condomini.
Grazie :fiore:
 

ergobbo

Membro Attivo
Quindi come può avere un contratto pluriennale con adeguamento automatico (magari concordato)?

Semplice, inserendo nel primo contratto una formuletta simile a questa "Il compenso per le attività ordinarie si intende rivalutabile annualmente, a partire dal secondo anno, in misura del X %".

L'aumento dell'"X%" a partire dal secondo anno di mandato è una delle clausole contrattuali approvate con la nomina dell'amministratore e rimane valida finché questi non venga sostituito; è indubbio, infatti, che fino a quel momento l'amministratore rimane in carica anche senza la conferma dell'assemblea.
 

ergobbo

Membro Attivo
l'assemblea costituita raggiunge 450 millesimi di cui 100 millesimi di due persone vogliono lo stesso amministratore e altri 350 millesimi di tre persone votano un'altro amministratore è valido il tutto? avvero cambiare l'amministratore con soli 350 millesimi che in quella occasione rapprentano la maggioranza dei presenti? il condominio è di 12 condomini.

Per la nomina/sostituzione dell'amministratore servono la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno 500/1000 del valore dell'edificio.

Nel caso esposto, quindi, la nomina non è valida e rimane in carica l'amministratore già presente.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi permetto una piccola osservazione, ad oggi la carica dell'amministratore è annuale, cioè cavillando e spaccando il capello in quattro come piace a Ergobbo, non sarebbe possibile prevedere una riconferma con un aumento prestabilito in precedenza, quindi l'amministratore dovrebbe riproporsi e chiedere di volta in volta un adeguamento, che ne pensate?
 
J

JERRY48

Ospite
si riferisce anche in presenza di meno di 500 millesimi?

La maggioranza degli intervenuti, che costitusce il presupposto per la nomina, è valida anche per la revoca.
Per la nomina di un altro amministratore è necessaria sempre la maggioranza degli intervenuti all'assemblea o almeno 500 millesimi della proprietà.
Per cui non ci deve essere concomitanza delle due votazioni, (secondo la mia interpretazione della giurisprudenza).


L'aumento dell'"X%" a partire dal secondo anno di mandato è una delle clausole contrattuali approvate con la nomina dell'amministratore e rimane valida finché questi non venga sostituito; è indubbio, infatti, che fino a quel momento l'amministratore rimane in carica anche senza la conferma dell'assemblea.

L'amministratore deve essere nominato (confermato) dall'assemblea ordinaria.
Secondo l'art. 1129 l'amministratore dura in carica un anno.
Il mandato si può revocare, per non aver presentato il bilancio annuale, come prospettato da magomerlino.
saluti
jerry48
 

ergobbo

Membro Attivo
che ne pensate?

Ovviamente non sono d'accordo.:D

Qualora non sia sostituito, l'amministratore rimane in carica non per gentile concessione dell'assemblea ma in forza di legge. Una forza tale che, anche qualora un amministratore rassegni le proprie dimissioni immediate e irrevocabili, non si libera di un condominio finché non viene nominato un altro al suo posto. Il contratto iniziale si rinnova automaticamente.

Immagina la scena: Un amministratore alla scadenza del suo primo anno si deve riproporre e richiede un aumento del compenso del, diciamo, 3%.
L'assemblea decide che, vista la crisi, non solo l'amministratore non può ricevere l'aumento, ma dovrà lavorare gratuitamente fino a delibera contraria (e si sono viste delibere ben più strane di questa).
L'amministratore, ovviamente, si dimette immediatamente, ma l'assemblea non ne nomina uno nuovo.

Alla fine dell'assemblea, chi è l'amministratore? Se cade un pezzo di cornicione condominiale e fa danni a cose e persone, chi chiamerà il giudice per rispondere dei fatti?
La risposta è semplice: l'amministratore dimissionario!

E allora, sostituitemi pure quando vi pare, ma finché non lo fate il mio compenso aumenterà annualmente dell'"X%"!
 
J

JERRY48

Ospite
Se non si forma una maggioranza per la nomina dell'amministratore (magari dimissionario perchè non hà ricevuto l'aumento richiesto), si può ricorrere all'autorità giudiziaria che provvederà a nominarne uno nuovo.

L'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, anche ad un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
saluti
jerry48
 

ergobbo

Membro Attivo
Per la nomina di un altro amministratore è necessaria sempre la maggioranza degli intervenuti all'assemblea o almeno 500 millesimi della proprietà.

Non mi sono spiegato bene: non "maggioranza degli intervenuti O 500/1000", bensì maggioranza degli intervenuti (si contano le teste!) che rappresentino almeno 500/1000.
In pratica: se su 12 condomini se ne presentano in assemblea 9, ne basteranno 5 per eleggere un nuovo amministratore. Se però la somma dei millesimi di quei 5 condomini NON arriva a 500, la nomina non è valida.

L'amministratore deve essere nominato (confermato) dall'assemblea ordinaria.
Secondo l'art. 1129 l'amministratore dura in carica un anno.

Ripeto la domanda: se l'amministratore non viene confermato allo scadere dell'anno, ma non ne viene neanche nominato uno nuovo, alla fine dell'assemblea chi è l'amministratore? La risposta l'ho data sopra...

Il mandato si può revocare, per non aver presentato il bilancio annuale, come prospettato da magomerlino.

Ragazzi, cerchiamo di non fare confusione.
Dopo due anni che l'amministratore non presenta i bilanci un condomino qualsiasi può chiederne la rimozione al giudice (che ne nominerà un altro). Ci sono anche altri motivi, ma non stiamo qui a citarli....
L'assemblea, invece, può sostituire l'amministratore "in ogni tempo", ossia quando le pare (anche 2 minuti dopo averlo nominato), senza dover giustificare in nessun modo i motivi della decisione!
 

ergobbo

Membro Attivo
si può ricorrere all'autorità giudiziaria che provvederà a nominarne uno nuovo.

Chi? Non l'amministratore stesso... e neanche un condomino, a meno che non ricorrano i casi previsti dalla legge per la revoca giudiziale.

L'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, anche ad un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Certo. L'assemblea nomina chi vuole. Ma qualcuno deve nominarlo...
 

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