simone0686

Nuovo Iscritto
Salve,
chiedo un consiglio urgente:
Siamo tre figli.
Casa su tre piani (3 appartamenti)proprietari entrambi genitori al 50%(marito defunto nel 2000) occupata:
-da loro su un piano,
-da una figlia un altro appartamento,
-terzo appartamento affittato a studenti universitari con contratti firmati dalla madre e proventi presi da lei
stessa.

vi chiedo:
- Chi deve pagare l'IMU?
- Sono tenuti i figli esclusi a pagare l'IMU e dichiarare nel 730 la parte pro-quota?
- Può una figlia esclusa richiedere la parte spettante(dal padre defunto) di eredità in ogni momento?
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Sull'appartamento dove vive la madre, godendo del diritto di abitazione al 100%, si arrangia lei per l'IMU.
Gli altri due appartamenti, se non c'è stato testamento, appartengono per il 66.66% alla madre (50% + 1/3) e il restante 33.33% da dividere fra i tre figli (11.11% a testa). Per cui ognuno paga l'IMU in base a queste percentuali.
Ovviamente il fratello (o la sorella) che ha la residenza in uno degli appartamenti potrà godere di detrazione al 100%.
Per la sorella che chiede l'eredità immediata, mi dispiace ma non ti so dire.
Aspetta altre risposte. Saluti.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Solo per i due che la mamma non abita perchè su uno, dove abita, gode del diritto di abitazione al 100%.
Per l'appartamento affittato dovresti addirittura dichiarare l'11.11% del canone annuo anche se il contratto è stipulato solo dalla mamma e il canone percepito solo da lei (erroneamente in quanto tutti i proprietari devono stipulare il canone di affitto e teoricamente dovrebbero dividerlo fra tutti). Saluti.
 
J

JERRY48

Ospite
1) appartamento abitato dalla mamma proprietaria al 62,50% e con diritto di abitazione, dichiara nel 730 e paga totalmente l'IMU con agevolazione e detrazione.

2) appartamento abitato da figlia proprietaria al 12,50% dichiara nel 730 la sua quota e paga l'IMU per la sua quota e l'agevolazione e detrazione totale
mentre, la mamma sempre nel 730 dichiara la sua quota e paga secondo sua quota di proprietà, come seconda casa l'IMU. Come pure gli altri due fratelli dichiarano nel 730 la loro quota e, sempre per la loro quota, l'IMU come seconda casa.

3) appartamento affittato a studenti. IMU pagata dalla mamma e dai tre fratelli, tutti per la loro quota di proprietà come seconda casa e dichiarazione 730 ciascuno per la propria quota, come pure gli introiti divisi sempre per la quota posseduta.

La figlia può chiedere in ogni momento la sua quota di legittima (art. 735 c.c.), consenzienti tutti i coeredi.
Mancando la divisione "amichevole o contrattuale" (consenzienti tutti i coeredi), può chiedere "la divisione giudiziale".
saluti
jerry48
 

simone0686

Nuovo Iscritto
due precisazioni:
-siccome l'appartamento (dove c'è la sorella)vive appunto la sorella e lei è a carico della madre, non vale il diritto di abitazione visto che ne fa uso solo lei?
in pratica io credevo che se uno ci sta vivendo li spettano oneri e
doveri della casa,quindi dei due piani dove vivono la madre e la sorella non dobbiamo pagare o dichiarare nulla mentre per quello che affitta dovevamo pagare ma allo stesso tempo prendere la nostra
parte d'affitto.
-noi come facciamo a dichiarare glia affitti se non
abbiamo mai dato firmato per affittare e non abbiamo mai preso un euro per gli affitti?

scusate(jerri48 e essezeta67 ) ma è da poco che mi sto occupando di questa situazione
 
J

JERRY48

Ospite
-siccome l'appartamento (dove c'è la sorella)vive appunto la sorella e lei è a carico della madre, non vale il diritto di abitazione visto che ne fa uso solo lei?

Il diritto di abitazione spetta solo al coniuge superstite, con riferimento alla casa coniugale. (caso 1° appartamento abitato dalla mamma).
E paga l'IMU totale.

Con riferimento agli altri immobili di proprietà (o comproprietà col coniuge) del defunto, pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza.



Dal punto di vista civilistico, un singolo comproprietario può validamente sottoscrivere un contratto di locazione di un immobile in comunione (intesa come insieme dei comproprietari), anche senza la procura degli altri condividenti (art. 1105, comma 1, cod. civ.). E, infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sugli immobili oggetto di comunione concorrono – in difetto di prova contraria – pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari (Cass., 27 gennaio 2012, n°549), sulla base della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso anche degli altri (il comproprietario/locatore, ove, però, non in possesso del consenso degli altri partecipanti alla comunione si espone al rischio di azioni risarcitorie da parte di questi ultimi e da parte del conduttore). Pertanto, nel caso di specie, il contratto di locazione - al quale sono vincolati, volenti o nolenti, anche i figli, unitamente al conduttore (terzo in buona fede) - può essere intestato anche a uno solo dei tre comproprietari. Infatti, nel rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica.

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari, esplica effetti anche nei confronti dei comproprietari non presenti in atto che sono quindi tenuti a dichiarare, a fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a loro imputabile (art. 26, comma 1 del DPR 917/1986 (Tuir). Pertanto, nella fattispecie in discorso, i canoni (reddito effettivo) dovranno essere dichiarati da tutti i soggetti proprietari, essendo ininfluente che il contratto sia stipulato da uno solo di essi e indipendentemente dal fatto che solo uno di essi abbia effettivamente percepito l’intero importo della locazione (Cass., 6 settembre 2006, n°19217). E’ da osservare, poi, che ciascun comproprietario, nel caso di mancata percezione, diviene titolare di un diritto di credito, corrispondente all’ammontare della propria quota, nei confronti del comproprietario che abbia trattenuto l’intero importo della locazione. In definitiva, nel caso sovraesposto, sarebbe opportuno verificare (ed eventualmente rivedere) le posizioni fiscali dei singoli soggetti comproprietari.


saluti
jerry48
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
1) appartamento abitato dalla mamma proprietaria al 62,50% e con diritto di abitazione, dichiara nel 730 e paga totalmente l'IMU con agevolazione e detrazione.

jerry48

Se non c'è testamento alla madre non spetta 1/3 della quota del defunto e i 2/3 vanno divisi fra i 3 figli?Jerry48 dammi una delucidazione. Grazie. Saluti.
 

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