soldatino

Membro Junior
Cari amici del forum
da qualche tempo ho un pensiero fisso sugli eventuali rischi connessi ad un atto di compra vendita simulata stipulato qualche mese fa, tra l’altro avvenuto con il conforto di un notaio di fiducia, che però dopo aver letto parecchi articoli su tale argomento non mi fa più stare tranquillo in quanto sono preso dal dubbio di non avere agito nel pieno rispetto delle regole.
Ma andiamo con ordine: ho due figli A e B. Anni fa ho aiutato il figlio A ad acquistare un appartamento erogandogli una somma di circa 130.000 euro, tramite assegni circolari e bonifici. Alcuni mesi fa ho pensato di rendere equa la situazione con il figlio B trasferendogli la proprietà di un mio piccolo appartamento il cui valore attualizzato è pari a quanto erogato al figlio A. Conscio dei problemi che un domani mio figlio B avrebbe, ricevendo l’immobile in donazione, in caso di vendita dello stesso, ho optato per una compravendita anche se fiscalmente più onerosa.
Non avendo però mio figlio B la capacità reddituale per poter acquistare detto appartamento, di fatto la compravendita è avvenuta tramite il trasferimento di un assegno che non è stato mai incassato. Premesso che tutta questa operazione è stata fatta con il consenso scritto del figlio A e che sono sicurissimo che mai ci sarà da parte sua un’ipotetica azione di collazione, rimane da capire se ci possa essere qualche eventuale rilievo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo logica sembrerebbe di no, in quanto con questa operazione il fisco ha incassato più di quanto avrebbe avuto in caso di donazione. Però permangono in me i dubbi che le varie letture mi portano ad avere. Ci sono davvero dei rischi e se si in base a che cosa?
Grazie a chi mi risponderà
 
U

User_29045

Ospite
Io penso che l'Agenzia delle Entrate debba occuparsi di questioni più importanti della tua vendita simulata. Evita quindi di esternare i tuoi dubbi ad amici, parenti e conoscenti, per scongiurare che un passaparola sfuggito di mano faccia davvero interessare qualcuno che lavora all'Agenzia delle Entrate.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Ma a me sembra tutto regolare, anche se perfettibile. Mi spiego, in caso di accertamento e in caso venga fatto un rilievo di inadeguato reddito di tuo figlio, ovvero non era in grado di acquistare l'immobile, si evincerà che il padre lo ha acquistato per lui. Infatti io avrei trasferito, da padre a figlio la somma e con quella il figlio ti avrebbe pagato l'immobile. Così, stranamente, non avete fatto, ma avete citato un assegno del figlio, immagino, che non avete incassato. Immagino che facendo un documento con la fotocopia dell'assegno, evidentemente non incassato, siate sempre in grado di dimostrare che l'acquisto, di fatto, è avvenuto con i soldi "regalo" del padre.
 
U

User_29045

Ospite
Secondo me l'atto stipulato da Soldatino si configura maggiormente come una donazione

OK, ma se nessuno solleva un vespaio con l'Agenzia delle Entrate, la vendita resta vendita, senza che qualcuno abbia alcunché da eccepire.

Basterebbe che la gente si facesse gli affari suoi.

"Se vuoi che un segreto rimanga tale, custodiscilo tu stesso".
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
In sostanza si è stipulato un atto di vendita (dissimulante una donazione) a favore del figlio cui è stato destinato l'appartamento in oggetto. L'atto e` aparere di chi scrive valido, per quanto simulato; occorre però ricordare quanto indicato agli articoli 1414 e seguenti del Codice civile, e in specie all'articolo 1415, comma 2: "I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti". Accertata la simulata vendita-donazione, ove quest'ultima sia valida (articolo 1414 comma 2 del Codice civile), si trattera` di verificare se essa lede i diritti fissati dalle regole sulla "successione necessaria" a favore degli altri figli, e quindi la legittimita` di un'eventuale azione di riduzione; il tutto, ovviamente, dopo la morte del/dei donanti. L'assenso dell'altro fratello non ha alcun valore giuridico (vedi divieto di patti successori sancito dall'articolo 458 del Codice civile) per cui dispiace ma Lei non ha raggiunto lo scopo principale che si era prefissato.
 

erwan

Membro Assiduo
dispiace ma Lei non ha raggiunto lo scopo principale che si era prefissato.
perché no?

lo scopo era di stabilire la parità di trattamento tra i figli ed è stato ottenuto:
uno è stato beneficiato con una donazione indiretta, l'altro con la donazione sotto forma di vendita simulata.

scopo ulteriore era quello di evitare i problemi di circolazione del bene alienato, e questo si è raggiunto rivestendo l'alienazione con la forma della vendita.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
L'assenso dell'altro fratello non ha alcun valore giuridico (vedi divieto di patti successori sancito dall'articolo 458 del Codice civile) per cui dispiace ma Lei non ha raggiunto lo scopo principale che si era prefissato...... con la vendita visto che tale obbiettivo era parimente raggiungibile con la donazione ad un costo molto molto inferiore
 

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