stefano29465

Nuovo Iscritto
Ciao a tutti, vi espongo il mio quesito.
Io ho un appartamento, affittato con regolare contratto 4+4 a canone libero e in regime di cedolare secca, dove io ho la mia residenza fiscale.
Oggi l'inquilino mi ha chiesto di poter mettere la residenza nello stesso immobile.
Lui dice di essersi già interessato (e non ho dubbi che lo abbia fatto, essendo per fortuna una persona molto scrupolosa) e che gli abbiano detto che non ci sono problemi a conservare entrambi la residenza sotto lo stesso tetto.
Io vorrei essere solo sicuro che all'Agenzia delle Entrate non venga il dubbio (ancorchè lecito) che io stia cercando di prendermi delle agevolazioni che non mi competono.
Mi fate capire se ci potrebbero essere problemi?
Grazie 1000, Stefano
 

cyborg36061

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tenendo entrambi la residenza nello stesso immobile costituireste anche nucleo famigliare immagino.
non comprendo come si possa giustificare una posizione del genere gestendo un regolare contratto di affitto. solitamente si vedono queste cose abbinate a contratti di comodato o similari.
domicilio fiscale vorrebbe dire comunque che in quell'appartamento tieni documentazione della tua attività lavorativa e/o comunque vi è destinazione di tot mq alla attività lavorativa.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Io ho un appartamento, affittato con regolare contratto 4+4 a canone libero e in regime di cedolare secca, dove io ho la mia residenza fiscale.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. E l'iscrizione anagrafica deve corrispondere al luogo di residenza, cioè al luogo di dimora abituale. Ora, avere la residenza nell'abitazione che hai concesso in locazione, implica necessariamente che la tua famiglia coabiti con quella dell'inquilino. Se così è, la situazione è regolare. Se invece la tua dimora abituale è altrove (quindi, non nell'abitazione in cui dimora l'inquilino) stai infrangendo la legge anagrafica, perché hai l'obbligo di dichiarare la tua effettiva situazione di fatto.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
tenendo entrambi la residenza nello stesso immobile costituireste anche nucleo famigliare immagino.
A parte che la famiglia anagrafica è cosa diversa dal nucleo familiare, esistono le famiglie coabitanti (condividenti la stessa abitazione). Se non esistono tra i componenti delle famiglie del locatore e del locatario i vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o semplici vincoli affettivi, le rispettive famiglie costituiranno distinte, separate famiglie anagrafiche (cioè, avranno due fogli di famiglia e dunque due stati di famiglia). Resta da stabilire se questo è quanto effettivamente succede nella situazione in discussione.
 

cyborg36061

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Il domicilio fiscale non c'entra nulla con quanto da te descritto.

c'entra invece.
il domicilio fiscale o corrisponde alla propria residenza oppure è il luogo dove viene prodotto la maggior parte del reddito imponibile.
Le spese di gestione del luogo ( appartamento o altro che sia) nel qual caso corrispondano residenza anagrafica e fiscale, in caso di libera professione per esempio, vanno distinte in base a quale spazio occupi per l'attività e quale per la vita privata se intendi fare uso promiscuo dell'abitazione. Per cui non potrai detrarti l'intero ammontare delle spese di riscaldame nto , acqua ecc...
per cui prima andrebbe chiarito cosa intende stefano per residenza fiscale, a quale scopo lo stia facendo. se dovesse aver impostato l'uso promiscuo dell'abitazione la questione sollevata da me c'entra , eccome.
 

cyborg36061

Membro Ordinario
Proprietario Casa
per approfondire:


La disciplina del domicilio fiscale

Per la localizzazione dei soggetti coinvolti nel prelievo il legislatore tributario talvolta mutua gli istituti all’uopo coniati dal diritto civile, quali la residenza, il domicilio, la dimora, la sede dell’ente; altre volte enuclea propri moduli di collegamento spaziale.
È quest’ultimo il caso del domicilio fiscale.
I punti salienti della disciplina sono i seguenti:
a. ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato; quindi hanno domicilio fiscale in Italia anche i non residenti;
b. con riferimento alle persone fisiche:
i. quelle residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte;
ii. quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui hanno prodotto il reddito tassabile in Italia oppure, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato;
iii. i cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza dello Stato;
c. i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o in mancanza la sede amministrativa; se anche questa manchi, hanno il domicilio fiscale nel Comune ove è stabilita una sede o una stabile organizzazione o, in mancanza, nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività;
d. in deroga alle disposizioni precedenti, l’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto nel Comune dove questo svolge in modo continuativo la principale attività;
e. il domicilio fiscale deve essere indicato in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengano presentati agli uffici finanziari;
f. le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
L’importanza del domicilio fiscale è notevole, in quanto è esso che determina il luogo dove deve essere presentata la dichiarazione di imposta, nonché l’ufficio legittimato a gestire il rapporto impositivo; e, di riflesso, serve a individuare la commissione tributaria territorialmente competente a conoscere delle controversie.

uso promiscuo abitazione:

Al professionista il legislatore ha dato la possibilità di dedurre in parte i costi relativi all'abitazione che sia ulteriormente destinata a sede della propria attività lavorativa.
L'agevolazione è prevista sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito la previsione normativa è contenuta nel comma 3 dell'art. 54 del TUIR. Infatti, al professionista che sia anche proprietario dell'immobile è concesso di dedurre il 50% della rendita catastale, mentre per il soggetto che sia in locazione la deduzione riguara il 50% del canone.
Si ricorda che tali deduzioni, trattandosi di professionisti, vanno imputate per cassa, ovvero in base alla data degli effettivi pagamenti dei canoni.
Inoltre, ad ulteriore tutela della deduzione spettante, sarebbe opportuno che il contratto facesse riferimento alla facoltà da parte del conduttore di adibire l'abitazione in parte a sede della propria attività professionale.
Peraltro la deduzione spetta solo qualora il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione.

Sono deducibili anche le spese condominiali? E le utenze dell'abitazione? Ed eventuali spese per migliorie sull'immobile?
La risposta a tutte queste domande è positiva, infatti il medesimo comma 3 dell'articolo sopra citato disciplina che "nella stessa misura - ovvero sempre al 50% - sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonchè quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione".
Sulla deducibilità dei costi relativi a beni promiscui, da sempre si pone il dubbio (rilevante anche per le imprese individuali) se la deduzione fissata al 50% sia condizionata a un uso effettivo di uguale percentuale del bene, o se si tratti di una forfettizzazione che fissa una deduzione standardizzata, a prescindere dalla percentuale di effettivo utilizzo. La risposta data all'incontro Map conferma che il Tuir standardizza la deduzione, a prescindere dalla reale intensità dell'utilizzo del bene promiscuo. Da questo chiarimento deriva che in un appartamento di 300 metri quadrati, il professionista potrebbe usare anche solo una stanza per esercitare la propria attività e questa circostanza comunque legittimerebbe la deduzione del costo dei servizi relativi all'immobile nella misura del 50 per cento.


Per cui effettivamente il calcolo preciso dei mq non occorre più come fino a 10 anni fa, sempre ovviamente per chi avesse voluto essere estremamente preciso nella propria dichiarazione e non correre rischi di errate detrazioni.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il domicilio fiscale o corrisponde alla propria residenza oppure è il luogo dove viene prodotto la maggior parte del reddito imponibile.
Visto che si discute di persona fisica, come era stato già detto, e ciò appare anche dal tuo successivo post, "le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte" (art. 58, comma 2, primo periodo D.P.R. n. 600/1973). E salve le ipotesi eccezionali ex art. 59 di quel D.P.R. Il luogo dove viene prodotto il reddito imponibile a nulla rileva.
 

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