Monty1

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Ok, se non ho capito male nel 2011 non viene cambiata la normativa sull'approvazione dei millesimi ma ne viene chiarita l'interpretazione. Rimango perplesso in quanto a suo tempo interpellai vari professionisti su tale argomento e mi garantirono che per l'approvazione della nuova tabella ci sarebbe voluta l'unanimità dei condomini e non della maggioranza qualificata, e in base a questa prassi, che secondo me era da considerarsi perlomeno acquisita, ritengo che l'approvazione della nuova tabella dovrebbe essere "perfezionata" da una delibera che permetta il diritto di contestarla. Comunque ..... pazienza.

Per Condobip: Riguardo alla tipologia della tabella, io so solo che nel 1995 a seguito di una completa e radicale ristrutturazione del condominio sono state redatte (da un team di 3 tecnici) le tabelle millesimali. Quelle nuove derivano dal fatto che ulteriori cambiamenti avevano determinato una variazione di destinazione d'uso di alcuni locali in vari appartamenti. Aggiungo che il tecnico incaricato per queste nuove ha "stravolto" quelle precedenti cambiando tutti i coefficienti di moltiplicazione anche per locali che non avevano subito interventi. Rientro nella tipologia della sentenza del 2004?
Grazie
 

condobip

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Per Condobip: Riguardo alla tipologia della tabella, io so solo che nel 1995 a seguito di una completa e radicale ristrutturazione del condominio sono state redatte (da un team di 3 tecnici) le tabelle millesimali. Quelle nuove derivano dal fatto che ulteriori cambiamenti avevano determinato una variazione di destinazione d'uso di alcuni locali in vari appartamenti. Aggiungo che il tecnico incaricato per queste nuove ha "stravolto" quelle precedenti cambiando tutti i coefficienti di moltiplicazione anche per locali che non avevano subito interventi. Rientro nella tipologia della sentenza del 2004?
Grazie
Solo per chiarire, non è detto che le tabelle di proprietà si debbano modificare ad ogni cambiamento d'uso dei locali, ma devono rientrare nei casi descritti nell'art. 69 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile

Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.


Questo articolo è inderogabile, e non è detto che una piccola variazione deve automaticamente causare il cambio delle tabelle, ma deve esserci un errore nella redazione delle precedenti, oppure una variazione di vasta portata, come ad esempio la costruzione o elevazione di ulteriori piani nell'edificio.
Se fosse così semplice, allora ad umore della maggioranza si potrebbero modificare anno dopo anno le tabelle a discapito di qualcuno, il quale potrebbe ricorrere al Giudice dimostrando l'infondatezza della modifica, vincendo probabilmente la causa.
 

condobip

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si trattava di locali scantinati passati ad ufficio, altri ad abitazione, soppalcature, ecc. Non saprei dirle sulla necessità o meno.
Secondo il mio modesto parere questa variazione non rientra nei casi dell'art 69 Disp. Att. del Codice Civile, infatti il precedente art 68 cita;
- Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
 

Monty1

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Sono andato a rivedere i verbali. Oltre alle variazione che ho citato, alcuni locali risultarono essere di metratura inferiore, in quanto precedentemente si era tenuto conto del limite esterno dei muri che in quei locali sono superiori a 1,5 m (un metro e mezzo = mura medievali).
 

condobip

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Sono andato a rivedere i verbali. Oltre alle variazione che ho citato, alcuni locali risultarono essere di metratura inferiore, in quanto precedentemente si era tenuto conto del limite esterno dei muri che in quei locali sono superiori a 1,5 m (un metro e mezzo = mura medievali).
Come avevo già detto, se ci sono errori, si possono modificare le tabelle, e se l'assemblea non approva, chi ne ha l'interesse può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Però bisogna calcolare che le misure sono minime (da come scrivi), anche la modifica sarà forse di qualche millesimo, per cui bisogna valutare bene prima di adire al Giudice perchè forse la spesa (che non sarà di poco conto) non vale la modifica.
 

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