ivaring

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno.
Stò seguendo un asta immobiliare, i cui immobile è diventato proprietà del debitore dopo uno stralcio divisionale.

Questo stralcio divisionale è stato eseguito in questi termini:
L'immobile era proprietà dei genitori del debitore. Dopo la morte della mamma, il padre riceve il 75% mentre che il figlio (debitore) riceve il 25% in eredità.

Tramite questo stralcio divisionale, il padre cede al figlio il suo 75%, rimanendo quindi il figlio proprietario a tutti gli effetti del 100%.

L'asta parla di piena proprietà ed il genitore del debitore occupando (a titolo gratuito secondo la perizia) uno dei 2 appartamenti di questo immobile (entrambi coinvolti nella procedura di asta).

La domanda sarebbe:
Si parla di piena proprietà al 1000/1000, quindi non ci dovrebbe essere nessun usufrutto/diritto d'abitazione/comodato in favore del genitore; allora può essistere un usufrutto/ecc., iscritto da qualche parte e "survolato" nella perizia/avviso di vendita, a questo punto dovendo essere nuda e non piena proprietà? (tutto questo per il fatto di non garanzie contro vizi della cosa).

Grazie.
Grazie
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Lei si stà ponendo opportunamente dei dubbi che nascono dal fatto che limitatamente alla ex casa coniugale già abitata dal papa' (ed in vita anche dalla mamma) spetta ex lege vige il diritto di abitazione del coniuge superstite E CHE TALE DIRITTO LEGITTIMAMENTE NON RISULTA TRASCRITTOi motivo per cui il perito non lo ha rintracciato in Conservatoria attraverso la lettura della visura e degli atti di provenienza e potrebbe essere che per questo non abbia inserito questo vincolo nella perizia ( spesso un perito è un tecnico e riporta solo quello che riscontra negli atti).
Non sarebbe la prima volta ( in questo sito ho già raccontato un caso simile al suo) che il Perito in buona fede omette delle osservazioni di questa portata . In tal caso ad assegnazione avvenuta l'avente diritto (il padre ) si appalesa manifestando il suo diritto opponendosi alla liberazione dell'immobile; nè il giudice (che pure si basa sulla perizia) nè il notaio preposto alla esecuzione della eventuale asta pubblica sono in grado di "scovare" l'anomalia.
Le consiglio di sentire immediatamente un legale; vedrà che le confermerà le mie perplessità ( che sono anche le sue)
Per favore ci tenga informati per arricchimento culturale del lettori . Ci conto
 

ralf

Nuovo Iscritto
L'impareggiabile Ennio :daccordo::daccordo: ci tiene compagnia e dispensa consigli agli utenti di propit anche di sabato, grazie dal forum :applauso::applauso:
 

ivaring

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Ennio della Sua chiara risposta. Infatti prima di voler sentire un legale (comunque ho già contattato uno, ma siccome l'asta avverrà fra alcuni mesi, voglio comunque poter essere minimamente in grado di porre le domande giuste, e per questo motivo cerco d'informarmi tramite questi ricchissimi blog).
Faccio presente che il mi è un dubbio ipotetico (visto che non saprei se il diritto del genitore esista o meno), ma non vorrei trovare delle brute sorprese.

Aggiungo alcuni dettagli della perizia.
Il punto 4 - Provenienza del Ventennio, parla di questi fatti: I sig. (padre e figlio debitore) hanno ricevuto in eredità, diversi immobili, tra cui la quota invidisa di 1/2 della piena proprietà (1/4 a ciascuno), quindi il padre diventa proprietario dei 3/4 ed il figlio dell 1/4. di questo immobile messo all'asata.

Tramite l'atto divisionale parziale avvenuto successivamente, il padre assegna al figlio, questo fabbricato. A questo punto, il figlio dovrebbe diventare unico proprietario? o comunque quel diritto in favore del padre rimane?.

Il diritto di abitazione del padre si estingue dopo questo stralcio divisionale parziale in favore del figlio, vale a dire, è come uno stralcio divisionale qualunque tra due persone qualsiasi?:confuso:.

Il punto 9 - Stato Locativo, stabilisce che uno dei due appartamenti è utilizzato come abitazione dal debitore e famiglia, mentre l'altro è utilizzato come abitazione, a titolo gratuito, dal padre.

Secondo un altro blog (blog.solignani.it) il titolo gratuito è "sine titulo" quindi non opponibile (sempre che non ci fosse invece qualche iscrizione in favore del padre, che potrebbe essistere nell'Agenzia delle Entrate secondo loro) :shock:.

Grazie ancora e Buona Domenica a tutti.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Come avrà notato la questione è alquanto complessa e và affrontata con un preciso studio giurisprudenziale, materia in cui eccelle l'avvocato. Ben fà a rivolgersi ad un legale .
Spero comunque di essereLe stato utile nel "metterle" la pulce all'orecchio.
Se puo' tenga informato "propit" postando questa pagina anche a distanza di tempo; cosi che tutti possiamo beneficiare a consuntivo della sua esperienza chein tal modo si tradurrà in un arricchimento culturale generale . GRAZIE anticipate
 

ivaring

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve Ennio.
Navigando ho trovato questo interessante riferimento riguardo cosa s'intende per vizi della cosa, scritto proprio dall'Associazione Custodi Giudiziari che allego.

In pratica dice che i vizi della cosa (parlando di aste) riguardano la mancanza di qualità, ma non l vendita "aliud pro alio", ecco il link per chi non sà cosa significa aliud pro alio: Aliud pro alio - Wikipedia.

Nel frattempo, devo ancora trovarmi con il professionista, per chiarire questo.

Saluti.
 

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