mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Aldilà del giudizio sulla equità o iniquità dell'indennità la legge parla chiaro.

Art. 34 della Legge 392/78 - Indennità per la perdita dell’avviamento
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all’articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell’articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all’importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennità di cui al primo comma. L’indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all’inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento, le parti hanno l’onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell’importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all’esito del giudizio, l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.


Art. 35 della Legge 392/78 - Limiti
Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
 

pellizzoni giuseppe

Membro Attivo
Proprietario Casa
se ho capito bene , dopo aver mandato la raccomandata senza indicare nessuna indicazione ( quindi evitare in partenza una disdetta), è necessario, e quì è la mia domanda , che il locatario risponda, e se non risponde cosa può succedere ? Non è per non pagare la perdita d'avviamento ma sapere i vari casi è sempre meglio........... buona giornata a tutti :daccordo:
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusa ma la raccomandata per cosa la mandi ? Se non dici che non intendi prorogare il contratto alla scadenza cosa ci scrivi ? Che vuoi solo aumentare il canone ?
E' una raccomandata che non ha alcun valore.
O la invii e dichiari che non vuoi prorogare il contratto per altri sei anni alle medesime condizioni (e allora dai una disdetta e ricadi nella possibilità di dover pagare l'indennità di avviamento), oppure puoi fare anche a meno di inviarla, perché alla scadenza il contratto si intenderà rinnovato per altri sei anni alle medesime condizioni e, anche se tu hai chiesto un aumento, l'inquilino potrà continuare a pagarti quello che ti paga adesso più l'incremento ISTAT e a rimanere tranquillamente nei locali.
 

pellizzoni giuseppe

Membro Attivo
Proprietario Casa
sia che la invio chiedendo al locatario delle sue intenzioni sia che non la invio , L'indennità di avviamento se non recede anticipatamente dal contratto , ho capito che la si deve pagare ...........
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusa ma che senso ha inviare una raccomandata al conduttore chiedendogli delle sue intenzioni ?
E' una prassi che non è prevista dalla legge. Lui può benissimo non rispondere e rimanere lì dove è.
La cosa è molto semplice.
Se tu disdici il contratto e lui non ci starà a farne un altro al canone che gli proporrai (quindi se ne va) dovrai pagargli l'indennità.
Se tu non fai nulla lui continuerà a rimanere nei locali e pagherà lo stesso canone con il contratto prorogato tacitamente per altri 6 anni.
Se lui darà di sua volontà la disdetta (ma non perché rifiuta l'aumento che tu gli proponi, bensì per motivi suoi) e se ne andrà tu non dovrai pagargli niente.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa ma che senso ha inviare una raccomandata al conduttore chiedendogli delle sue intenzioni ?
E' una prassi che non è prevista dalla legge. Lui può benissimo non rispondere e rimanere lì dove è.
La cosa è molto semplice.
Se tu disdici il contratto e lui non ci starà a farne un altro al canone che gli proporrai (quindi se ne va) dovrai pagargli l'indennità.
Se tu non fai nulla lui continuerà a rimanere nei locali e pagherà lo stesso canone con il contratto prorogato tacitamente per altri 6 anni.
Se lui darà di sua volontà la disdetta (ma non perché rifiuta l'aumento che tu gli proponi, bensì per motivi suoi) e se ne andrà tu non dovrai pagargli niente.
Vorrei, per cortesia, ancora un charimento.
Tutto ciò vale anche quando il locatore ha ereditato l'immobile ed è subentrato nel contratto di locazione in quanto erede?
Tizio ha ereditato da Caio un negozio che originariamente era stato affittato da Caio all'attuale conduttore Sempronio ad un canone basso per motivi di amicizia.
Tizio non ha nessuna possibilità di rientrare in possesso del negozio (senza pagare l'indennità di avviamento) per affittarlo ad un canone congruo?
Deve aspettare, e sperare, che Sempronio vada via di sua iniziativa?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Il locatore che subentra nel contratto di locazione in quanto erede ha tutti i diritti e i doveri del precedente locatore, pertanto non può modificare le condizioni contrattuali ma deve attenersi alla Legge e a quanto stabilito nel contratto.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Sono capitato per caso in questa veccchia discussione:
confermo che se il locatore chiede un aumento e il conduttore non accetta, viene "condannato" a versare la buonuscita.

Quanto al sondaggio verso il conduttore, a volte avviene: come nel caso del post #16.
Se è un vecchio contratto e non più attuale come canone, potrebbe essere anche nell'interesse dell'imprenditore, mantenere il locale e accettare un nuovo contratto con nuova decorrenza, a condizioni variate.
 

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