bonito

Nuovo Iscritto
Sono un nuovo iscritto,un saluto a tutti,vorrei proporvi un problema.
sono proprietario di un appartamento a Roma all'ultimo piano di un condominio l'appartamento in oggetto
ha per tre quarti del suo permetro un balcone il quale copre in parte l'appartamento sottostante e tutti gli altri balconi, a differenza degli altri balconi sottostanti che scaricano l'acqua piovana dal pavimento verso l'esterno,il mio per lo scarico delle acque piovane utilizza dei bocchettoni. il Condominio ha circa 50 anni e non sono mai stati sostituiti adesso ci sono delle infiltrazioni d'acqua sicuramento dovuto all'usura degli stessi che danneggiano il frontalino.Premesso ciò vorrei chiedere gentilmente come vanno divise le spese sia per l'impermealizzazione del balcone dovendo smantellare e rifare i pavimenti e sia per la sostituzione dei bocchettoni.
Ringrazio anticipatamente a tutti coloro che mi daranno una risposta con eventuali sentenze.

un saluto Bonito
 

DI TORO

Nuovo Iscritto
Per la ripartizione della spesa del tarrazzo e del bocchettone si applica l'articolo 1126 del C.C.
S i tratta di terrazza a livello, 1/3 della spesa e' carico del condomino che ha l'uso esclusivo del terrazzo e 2/3 della spesa sono a carico dei condomini i cui appartamenti si trovano sotto la colonna d'aria del terrazzo a livello.
Questa regola pero' si applica solo per quella parte del terrazzo che effettivamente copre gli appartamenti sottostanti, la parte non comprente, come anche i frontalini, sono a totale carico del proprietario del terrazzo.
L'art, 1126 e' ,comunque, una norma derogabile e' necessario controllare se il regolamento di condominio disponga diversamente.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Da come descrivi presumo si tratta di balcone aggettante, perciò tutte le spese per il rifacimento del calpestio, impermeabilizzazione e sostituzione dei bocchettoni saranno a tuo carico;

I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno ne' di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprieta' comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non puo' applicarsi il disposto dell'art. 1125 cod. civ.: i balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprieta' esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
--- Corte di Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 218 del 5 gennaio 2011

Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.
 

adimecasa

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Professionista
sarà necessario applicare l'art.1125 c.c. sentenze ce ne sono state tante e contradditorie, io per evitare constestazione fra i 2 condomini divido la spesa al 50% dove dal titolo non risulta il contrario, ciao, e per il frontalino divido la spesa fra tutti i condomini
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
sentenze contradditorie ce ne sono a josa, pure pareri di varie associazioni, sono contrastanti fra loro, ora ogni buon amministratore, quando nasce il problema deve riunire gli interessati e disutere caso per caso, e il 99% si risolvono. ciao
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma oramai sembra che la giurisprudenza sia consolidata nel dire che i balconi aggettanti sono un prolungamento dell'appartamento a cui servono e non sono considerati parte comune a parte eventuali fregi ed elementi decorativi della parte frontale.
Diverso è il caso di balconi incassati o rientranti nella facciata (loggia o castello), nel qual caso si applicherà l'art 1125 cc.
Al riguardo c'è un ulteriore contributo,
Riparazione dei balconi aggettanti e frontalini: oneri di ripartizione
L'amministratore in questo contesto non c'entra assolutamente nulla perchè non è fonte di diritto, ma può solo consigliare ma non decidere, una eventuale fonte di diritto in caso di contenzioso sarà un Giudice che valuterà caso per caso le diverse situazioni.
 

Prociotta

Nuovo Iscritto
sentenze contradditorie ce ne sono a josa, pure pareri di varie associazioni, sono contrastanti fra loro, ora ogni buon amministratore, quando nasce il problema deve riunire gli interessati e disutere caso per caso, e il 99% si risolvono. ciao

non ci sono sentenze contradditorie, ci sono ammnistratori ch enon distinguono diverse tipologie di balconi
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
I frontalini sono stati citati nella Sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004, già scritta nel mio post delle ore 6:27 di oggi;

.... soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.
 

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