francesckosky

Membro Ordinario
Salve.
Sono il proprietario di un appartamento dato in affitto con contratto di locazione 4+4, e tra 9 mesi scadra’ la prima parte (ovvero i primi 4 anni)

Il contratto riporta quanto segue: ha la durata di 4 anni e si intendera’ rinnovato per altri 4 anni nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi disdetta motivata ai sensi della legge vigente, da recapitarsi mediante raccomandata entro 6 mesi prima della scadenza.

Il mio dubbio e’ il seguente:
Poiche’ il canone di locazione da me stabilito e’ fin troppo basso rispetto a quello reale di mercato, tra 9 mesi vorrei approffittare del termine dei primi 4 anni di contratto, per modificarlo ed apportare un sostanzioso ritocco al canone, per il motivo citato prima (prezzo troppo basso rispetto a quello reale di mercato).

Con un dovuto preavviso di 6 mesi, posso fare questo? O ormai, sono costretto ad aspettare l’intera durata del contratto, ovvero i restanti 4 anni?

Grazie in anticipo per ogni eventuale delucidazione che verra’ fornita a riguardo.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il
prezzo troppo basso rispetto a quello reale di mercato
non è motivo valido per disdettare il contratto, lo puoi fare solo per le motivazioni previste dalla L. 431/98, art. Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
 

bali

Membro Attivo
Proprietario Casa
Caro francescosky, purtroppo come ha già risposto in maniera precisa ed esaustiva maidealista (e su questo non c'erano dubbi) non puoi fare nessun "ritocchino"alla pigione se non dopo la scadenza dei 4+4 anni! L'unico aumento concesso è l'adeguamento ISTAT, se e nelle modalità previste dal contratto di affitto.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
L'unico aumento concesso è l'adeguamento ISTAT, se e nelle modalità previste dal contratto di affitto.
E sempre che tu non abbia optato per la cedolare secca, altrimenti neanche quello potrai fare. Comunque pensa positivo: il canone sarà basso ma a quanto pare viene pagato regolarmente e di questi tempi è già una gran cosa.
 

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