pavoluccia

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Buongiorno,
in un condominio di 5 piani senza ascensore si pensava di installare un ascensore esterno.
L'installazione di questo ascensore provocherebbe l'abbattimento dei balconcini condominiali che verrebbero sostituiti da finestre in modo da garantire la luce e il regolare ricircolo d'aria.

All'installazione parteciperebbero tutti i condomini degli ultimi 3 piani, mentre non sono interessati quelli del secondo piano, e per ovvie ragioni quelli del primo e del piano terra.

Alla riunione definitiva per l'approvazione dei lavori un condomino (proprietario di entrambi gli appartamenti del primo piano) si è opposto all'istallazione dando come motivazione la privazione della luce e dell'utilizzo del balconcino (a suo dire di sua proprietà ma in realtà di proprietà del condominio),ma che ha in realtà conflitti con altri condomini.

Può questa opposizione, in assenza di altre opposizioni, bloccare l'installazione?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non so perchè tu dici che i balconi sono di proprietà condominiale, c'è forse una clausola particolare nel regolamento contrattuale che afferma così?
In quanto di norma i balconi sono parte privata e senza il consenso del proprietario non possono essere usati e/o ceduti per il passaggio di un ascensore o altri motivi.
 

pavoluccia

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Non i balconi, i balconcini a mezzo piano che ci sono nelle scale, è un palazzo vecchio, e dalla parte del cortile ci sono a mezzo piano i balconcini con la porta che in condomini dove ad esempio ci sono i pianerottoli con un appartamento che non ha la doppia area viene dato per stendere i panni, nel condominio in questione non essendoci questo problema fanno parte della parte comune del condominio e non sono di proprietà privata.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Non so perchè tu dici che i balconi sono di proprietà condominiale, c'è forse una clausola particolare nel regolamento contrattuale che afferma così?
In quanto di norma i balconi sono parte privata e senza il consenso del proprietario non possono essere usati e/o ceduti per il passaggio di un ascensore o altri motivi.
Saranno condominiali perché allocati nei rispettivi pianerottoli in luogo dei finestroni.

Non i balconi, i balconcini a mezzo piano che ci sono nelle scale, è un palazzo vecchio, e dalla parte del cortile ci sono a mezzo piano i balconcini con la porta che in condomini dove ad esempio ci sono i pianerottoli con un appartamento che non ha la doppia area viene dato per stendere i panni, nel condominio in questione non essendoci questo problema fanno parte della parte comune del condominio e non sono di proprietà privata.
Ecco, mentre scrivevo, hai chiarito la questione...

Questa, forse, potrebbe fare al tuo caso

L'installazione in un edificio in condominio (o in una parte di esso) di un ascensore di cui prima esso era sprovvisto costituisce, ai sensi dell'art. 1120. primo comma, c.c., una innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c., secondo cui l'approvazione deve avvenire "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio". L'installazione di un ascensore in un edificio in condominio (o parte autonoma di esso), che ne sia sprovvisto, può essere attuata, riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera. Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimità dei condomini, soltanto quelle che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facoltà di godimento per tutti i condomini. A meno che il danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato dal vantaggio. Pertanto, qualora, al posto della tromba delle scale e dell'andito corrispondente a pianterreno, si immette un impianto di ascensore, a cura e spese di alcuni condomini soltanto, il venir meno dell'utilizzazione di dette parti comuni dell'edificio nell'identico modo originario non contrasta con la norma del secondo comma dell'art. 1120 c.c. perché, se pur resta eliminata la possibilità di un certo tipo di godimento, al suo posto se ne offre uno diverso, ma di contenuto migliore, onde la posizione dei dissenzienti è salvaguardata dalla possibilità di entrare a far parte della comunione del

Cass. civ., sez II, 9 luglio 1975, n. 2696.
 

pavoluccia

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Molto interessante, e mi pare risponda perfettamente alla mia domanda.
DIrei che nello specifico, essendo i balconcini condominiali, l'installazione dell'ascensore comprometterebbe la facoltà di godimento di tutti i condomini ma offrirebbero il vantaggio di avere un'ascensore installato che, tra le altre cose, porterebbe ad aumentare anche il valore della proprietà giusto? O ho interpretato male?
Solo che ho sentito che è stato da poco modificato il regolamento di condominio, si potrà ritenere la norma comunque valida?
 

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