dolly

Membro Senior
Professionista
Secondo il mio parere è una spesa di normale manutenzione per cui dovrà sostenerla l'affittuario.
Concordo. Salvo "patto contrario" sottoscritto tra le parti, la sostituzione di parti primarie di un impianto (manutenzione straordinaria) è a carico del locatore; mentre le riparazioni di piccola manutenzione previste dall'art. 1609 c.c., quelle dovute non a vetustà o a caso fortuito, ma a deterioramento, come appunto nel caso di specie, derivato dall'utilizzo delle cose, rientrano nell'ordinaria amministrazione e quindi a carico del conduttore.
Tutto comunque, come già detto, dipende dal contenuto del contratto di locazione.
 

fregata63

Membro Attivo
Proprietario Casa
Giusto. Semprechè sia dimostrabile la mancata m.o. da parte del conduttore.
http://www.casa24.ilsole24ore.com/a...biata-spese-locatore-080124.php?uuid=AaAzrtkE
il libretto della caldaia l'ho io...elei si è guardata bene dal chiederlo... il tecnico l'ha chiamata piu volte...nessuna risposta...

il libretto della caldaia l'ho io...elei si è guardata bene dal chiederlo... il tecnico l'ha chiamata piu volte...nessuna risposta...
non solo ma poichè risultata morosa per gas rimasto staccato per 8 mesi per poi essere riattivato con altro operatore a nome del figlio che non è intestario del contratto di affitto...ah...io denunciata per 23/2011 all'Agenzia delle Entrate...mi paga 153.75 euro mese di affitto perche per un solo anno non ho dichiarato ...quindi evaso in totale 3600 euro in 3 anni...se potete aiutateci su discussione denunciati 23/2011....grazie

ma uno che non è intestatario di contratto di affitto senza lavoro e nullatenente puo attivare con altro operatore perche nel precedente l'intestatario di affitto era moroso ...quindi gas disattivato e poi sigillato perchè se ne fregava e ha tolto i sigilli.....qualcuno mi risponda perchè io vado fuori questi fanno come cavolo gli pare....grazie
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Concordo. Salvo "patto contrario" sottoscritto tra le parti, la sostituzione di parti primarie di un impianto (manutenzione straordinaria) è a carico del locatore; mentre le riparazioni di piccola manutenzione previste dall'art. 1609 c.c., quelle dovute non a vetustà o a caso fortuito, ma a deterioramento, come appunto nel caso di specie, derivato dall'utilizzo delle cose, rientrano nell'ordinaria amministrazione e quindi a carico del conduttore.
Tutto comunque, come già detto, dipende dal contenuto del contratto di locazione.

Proprio così, tranne il fatto che è praticamente impossibile distinguere tra vetustà e deterioramento!
 

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