TOWANDA

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
Ho registrato alla Agenzia delle Entrate una disdetta anticipata date nei termni e nei modi previsti.Vorrei sapere invecde a chi spettano l'accollo delle spese di euro 67,00 dovute che ho anticipato.

Vanno al 50% o paga chi ha anticipatamente risolto l'accordo di affitto ?

Grazie 1000
TOW
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Non vi è un articolo di legge specifico al riguardo. Si segue la regola che paga colui che causa una determinata cosa. Disdici il contratto, tu sei la causa che produce l'effetto quindi paghi. Tratto dal sito Agenzia delle Entrate:
[Legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 21 [...] Art. 17 L'imposta dovuta per [...] risoluzioni [...] è liquidata dalle parti contraenti.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Se la disdetta avviene per iniziativa del conduttore spetta a lui la spesa conseguente. Nel difficile caso che la disdetta l'abbia data il locatore, spetta a lui la spesa. Come dire chi prende l'iniziativa e si avvantaggia dalla disdetta, paga la tassa di € 67.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
E' un criterio di tutta ragionevolezza. Ma non è codificato da nessuna norma.
Sì, certo, come già detto, non vi è nessun articolo di legge che disciplini una regola/criterio in merito.

(Potrebbe poi esserci il caso in cui sia inserita nel contratto espressa clausola tipo In caso di recesso anticipato il conduttore si impegna a versare la somma di ........, per spese di registrazione recesso anticipato)
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Io sono dell'avviso che non si debba regolamentare tutto, a domanda si concede, evidenziando che l'onere derivante va in capo del richiedente, come gentilmente riconosciuto, è frutto del buon senso. Buon senso che sembra essere merce rara in ogni luogo!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Io sono dell'avviso che non si debba regolamentare tutto
Purtroppo invece esistono norme che prevedono espressamente che la registrazione, ecc. è onere di entrambe le parti, che sono solidalmente obbligate al pagamento.
E che l'art. 8 della legge n. 392/78 prevede che "Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali".
Quindi, se è fuor di dubbio che le spese di "registrazione" debbano essere equiripartite tra le parti, non esiste nessun'altra norma che statuisca espressamente che cosa succeda per l'imposta dovuta in caso di risoluzione anticipata. Perciò è opportuno inserire nel contratto una clausola apposita che preveda in proposito. Che, accettata e sottoscritta dalle parti, ha tra le parti stesse forza di legge. Non contrastando con nessuna norma imperativa.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Come dicevo, la registrazione del contratto è un onere che viene ripartito al 50% in quanto la stipula del contratto è l'incontro dell'interesse di due parti che sfocia con la registrazione.
Quando un conduttore viene a richiedere una risoluzione anticipata, si concede con la precisazione dell'addebito dell'onere di chiusura, 67 €, quale onere a carico della parte richiedente, dando per scontato che ben altro onere, resta in capo al locatore, ovvero una locazione chiusa anzi tempo, con conseguente danno economico.
Poi, diciamoci la verità, se non riusciremo ad ottenere i 67€, pagheremo la metà.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
dando per scontato che ben altro onere, resta in capo al locatore, ovvero una locazione chiusa anzi tempo, con conseguente danno economico.
In teoria, la risoluzione anticipata richiesta dal conduttore potrebbe essere anche interesse del locatore, che magari locherebbe a condizioni più vantaggiose, si sbarazzerebbe di un conduttore scomodo, ecc.
Poi, diciamoci la verità, se non riusciremo ad ottenere i 67€, pagheremo la metà.
Potrebbe esserci anche altra verità. Che rimanga onere del solo locatore :)
 

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