cimart

Membro Attivo
Proprietario Casa
Gradirei conoscere il vostro parere circa il problema che andrò ad esporre.
Il proprietario dell'appartamento sotto al mio, che si trova a pian terreno e gode di un pezzo di giardino
in modo esclusivo, ha aperto un cancello sul muro di recinzione, in modo da rendere comunicanti questa proprietà con quella del figlio che abita un appartamento nel condominio adiacente al nostro. A me questa operazione mi infastidisce, primo per un fatto estetico, il lavoro è stato fatto molto grossolanamente riutilizzando la recinzione vecchia e per secondo, detto cancello, rimane sempre aperto dando la possibilità a chiunque di entrare nel loro giardino ma anche nel nostro condominio.
Poteva fare questo lavoro e se si ci sarebbe voluta l'autorizzazione del condominio?.
Saluti a tutti e grazie.
 
J

JERRY48

Ospite
L'apertura di varchi e l'installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell'edificio condominiale eseguiti da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, di massima, non integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c., e rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del muro si correli non già alla necessità di ovviare ad una interclusione dell'unità immobiliare al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma all'intento di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare da parte del suo proprietario”. (Cass. civ. Sez. II, 29-04-1994, n. 4155)
Il condominio di un edificio, essendo comproprietario dell'intero muro perimetrale comune e non della sola parte di esso corrispondente alla sua esclusiva proprietà, può apportare a tale muro, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all'apertura nel muro di un varco di accesso dal cortile condominiale ai locali di proprietà esclusiva, purché non impedisca agli altri condomini di continuare nell'esercizio dell'uso del muro o di ampliarlo in modo e misura analoghi e non alteri la normale destinazione del muro medesimo”. (Cass. civ., 04-03-1983, n. 1637).
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Concordo ed aggiungo una ulteriore Sentenza a conferma;

In tema di condominio negli edifici, il condomino può aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, se queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio. Quest'ultimo integra l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini una alterazione di siffatto decoro è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2004, n. 23459)
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
A mio avviso il condòmino avrebbe potuto procedere ai lavori senza sentire gli altri condòmini solo se il muro fosse stato di sua esclusiva proprietà. Visto che così non è, ha commesso un abuso, perché avrebbe dovuto avere il benestare degli altri condòmini. Lo strano è che nessun condòmino l'ha fermato mentre cominciavano i lavori. Ora non so se ci sono dei limiti di tempo per il ricorso.
 

antonio goglia

Membro Junior
Professionista
se ho capito bene, l'appartamento del figliolo non è nello stesso condominio... giusto? Se così fosse l'apertura è illegittima -
L’apertura di un varco nel muro perimetrale di un condominio deve considerarsi illegittima quando permetta la comunicazione tra unità immobiliari attigue dello stesso proprietario ma situate in diversi edifici condominiali.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9036 depositata il 18 aprile 2006, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Massima: "La realizzazione da parte di un condomino di un varco di accesso, praticato in un muro condominiale, al fine di mettere in comunicazione lo spazio interno, anche comune, dallo stesso delimitato, con altri immobili confinanti, di proprietà esclusiva, deve ritenersi illegittima ai sensi dell'art. 1102 c.c., nei casi in cui il suolo, o il fabbricato, cui si sia dato accesso con le suddette modalità, costituisca un'unità immobiliare estranea al condominio, ancorché appartenente a taluno dei condomini.
(Cass. Sezione II, 25 ottobre 2006 – 19 dicembre 2007, n. 26796)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
A mio avviso il condòmino avrebbe potuto procedere ai lavori senza sentire gli altri condòmini solo se il muro fosse stato di sua esclusiva proprietà. Visto che così non è, ha commesso un abuso, perché avrebbe dovuto avere il benestare degli altri condòmini. Lo strano è che nessun condòmino l'ha fermato mentre cominciavano i lavori. Ora non so se ci sono dei limiti di tempo per il ricorso.
Mi spiace jac0 , ma non è così, se caso mai qualcuno dei condomini si fosse opposto e agito p. es. in giudizio con ricorso, il Giudice non avrebbe aftto altro che convalidare la Sentenza postata da JERRY48 ;

Il condominio di un edificio, essendo comproprietario dell'intero muro perimetrale comune e non della sola parte di esso corrispondente alla sua esclusiva proprietà, può apportare a tale muro, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all'apertura nel muro di un varco di accesso dal cortile condominiale ai locali di proprietà esclusiva, purché non impedisca agli altri condomini di continuare nell'esercizio dell'uso del muro o di ampliarlo in modo e misura analoghi e non alteri la normale destinazione del muro medesimo”. (Cass. civ., 04-03-1983, n. 1637)

E poniamo il caso i lavori fossero stati interrotti, il condomino interessato avrebbe tutto il diritto di richiedere i danni.[DOUBLEPOST=1371540178,1371539919][/DOUBLEPOST]
se ho capito bene, l'appartamento del figliolo non è nello stesso condominio... giusto? Se così fosse l'apertura è illegittima -
Infatti rileggendo il primo post sembra proprio così, e non è posssibile unire con un cancello o altro parti di condomini differenti senza il consenso unanime di tutti gli interessati sia del 1° condominio che del 2°.
Bravo :ok:
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Caro Condo, tu mi stai dicendo che i giudici non possono sbagliare. E io invece ti dico che sia pur raramente anche i giudici, come il papa quando parla ex cathedra, sbagliano, tanto è vero che la sentenza da te ri-citata inizia così: "Il condominio", laddove avrebbe dovuto iniziare così: "Il condòmino" .
Nessuno ha l'anello al naso, tranne i buoi.
D'altronde hai visto negli USA quanti condannati a morte e giustiziati sono stati dopo un po', purtroppo inutilmente, dichiarati innocenti?
Abbasso la pena di morte. E abbasso il suicido assistito, magari anche invocato in Tribunale da un mafioso per giustificare un omicidio da parte sua: assistito perché tanta gente assiste.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Caro Condo, tu mi stai dicendo che i giudici non possono sbagliare. E io invece ti dico che sia pur raramente anche i giudici, come il papa quando parla ex cathedra, sbagliano,
Tutti siamo uomini e possiamo sbagliare, anzi sono per la pena del risarcimento al danneggiato per chi ha commesso tale errore.
Ma il Giudice si difenderà affermando di aver agito in buona fede.
 

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