O

Odraccir

Ospite
E' legale in un contratto di locazione commerciale chiedere 6 mesi come deposito cauzionale invece di tre? Mi spiego meglio. Invece di chiedere alla ditta che dovrà entrare in affitto nel capannone industriale una fideiussione bancaria (che tutti gli anni esige un costo verso la banca), è stato proposto dalla stessa ditta di versare un deposito cauzionale maggiore delle tre mensilità. E' da vedere come può essere scritto nel contratto di locazione in modo da tutelare entrambe le parti e rendere il tutto legale. La ditta ha anche aggiunto che tale deposito non importa "depositarlo" su un libretto, ma viene consegnata la somma al locatore e basta. Tale somma dovrà essere restituita al termine della locazione se gli impegni contrattuali verranno rispettati.
Questo "deposito cauzionale" maggiorato sarebbe concesso per i soliti danni che si possono rilevare al termine del rapporto di locazione e per assolvere tutti gli impegni contrattuali stipulati e non possono essere mai considerati in conto pigione. Si può fare?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere valgono gli accordi contrattuali tra i due (locatore e conduttore) i quali possono decidere di stabilire sei mensilità al posto delle tre di prassi.
 
J

JERRY48

Ospite
Tali pattuizioni si devono ritenere ammissibili.
E' solo una maggiore garanzia in capo al locatore sull'assolvimento delle proprie obligazioni da parte del conduttore.
Attenzione, però. E' una ditta il conduttore, come li giustifica i soldi dati al locatore?
Devono registrati e depositati perchè ci sono in ballo anche gli interessi che maturano anno per anno.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Tali pattuizioni si devono ritenere ammissibili.

No, caro Jerry, questo è possibile in caso delle locazioni ad uso abitativo.
Il deposito cauzionale è disciplinato dall'art. 11 della legge 392/78, secondo il quale "il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone".
Poichè nei contratti di locazione commerciale, ovvero ad uso diverso da quello abitativo, è sempre vigente l'art. 79 della predetta legge (abrogato invece per le locazioni abitative) secondo quanto affermato più volte dalla giurisprudenza, detto articolo è inderogabile. Vedi ad esempio la sentenza di cassazione n. 14655/2002 secondo la quale "In materia di locazione di immobili adibiti ad uso DIVERSO da abitazione l'ammontare del canone è rimesso alla libera determinazione delle parti, ma il legislatore ha limitato l'autonomia contrattuale in relazione all'aggiornamento del canone ed all'entità del deposito cauzionale (artt. 32, 11 e 41 legge 392/78), sicché la pretesa di somme ulteriori rispetto a quella originariamente pattuita incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 legge 392/78".
 

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